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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 maggio 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 11 maggio 2021

Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete del Settore primario. DGR n. 28/CR del 30 marzo 2021.

Note per la trasparenza

Il provvedimento aggiorna le disposizioni operative del Fondo regionale di Garanzia Sezione speciale per il Settore primario approvate con DGR n. 711/2014, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 486/2020. Tale deliberazione, per le operazioni di riassicurazione, ha elevato la percentuale di copertura del Fondo al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi, ha raddoppiato il cap di rischio, portandolo  al 12 per cento per tutte le linee di intervento, ha abolito il contributo mutualistico a carico dei Confidi e ha applicato nella gestione dell'intervento regionale di riassicurazione i requisiti di ammissibilità e le procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché le fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'emergenza pandemica conseguente alla diffusione del virus SARS COV 2, ha determinato e sta tuttora producendo, ingenti danni anche al comparto agricolo con perdita di capacità produttiva e di relazioni commerciali. Per fronteggiare l’emergenza, la Regione ha emanato una serie di provvedimenti che,  in sinergia con quelli nazionali, cercano di mitigare e contrastare gli effetti della pandemia, che si fanno più critici in relazione alla seconda ondata di contagi e di favorire il rilancio degli investimenti nelle imprese.

Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.

Con la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l’attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, già attivo per le imprese operanti negli altri settori economici; per tale scopo è stato effettuato uno stanziamento per l’operatività del Fondo a sostegno del settore primario pari a euro 2.000.000,00. Con l'articolo 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, pertanto, è stata costituita una sezione speciale per il Settore primario del Fondo di Garanzia regionale di cui alla legge regionale n. 19 del 2004. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 13 maggio 2014, sono state definite le disposizioni operative relative alla specifica gestione del predetto Fondo per le operazioni di riassicurazione di garanzie prestate dai Confidi a favore delle PMI agricole.

In base alle suddette disposizioni, era possibile riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell'80 per cento delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle sotto elencate linee di intervento, con applicazione di un cap del 6 per cento dell’importo della riassicurazione concessa:

1. Linea A: Sostegno delle linee a breve termine;

2. Linea B: Sostegno ad operazioni di finanziamento;

3. Linea C: Sostegno al credito ipotecario. Costituita da due Sottolinee:

  • C1: Operazioni agevolate di riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • C2: Operazioni agevolate di riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole esclusivamente per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il Fondo interveniva nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse alle PMI agricole dai Confidi, con un cap pari al 6%, per tutte le linee. La singola garanzia rilasciata dal Confidi era pari al 50% dell'operazione bancaria relativa, per le linee A e B, mentre è del 30% per la linea C.

Ciò premesso, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 49, successivamente sostituito dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto interventi straordinari, connessi al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, volti a fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle imprese italiane. In particolare, per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è stata fissata al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Pertanto, al fine di uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI e rendere la misura regionale complementare a quella statale evitando duplicazione di interventi, con deliberazione n. 486 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione per il settore primario.

L’obiettivo perseguito era quello di ampliare la possibilità di accesso a finanziamenti di supporto alla liquidità aziendale anche a quelle imprese che, pur essendo nelle condizioni di ricevere prestiti bancari, non possono accedere alla garanzia statale in quanto si collocano nelle classi di merito più basse del sistema di rating adottato dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Allo scopo di rendere l’intervento di riassicurazione del Fondo funzionale alla primaria finalità di cui sopra, con la citata deliberazione n. 486 del 2020, si è stabilito che, a far data dal 17 marzo 2020, fosse elevata la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi e raddoppiato il cap di rischio, portandolo dal 6 al 12 per cento.

Inoltre, la deliberazione n. 486 del 2020, ha disposto l’abolizione del contributo mutualistico a carico dei Confidi sulle nuove operazioni, presentate a far data dal 17 marzo 2020, a fronte di una corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese, verificata da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

Infine, ai fini della massima razionalizzazione ed efficienza dello strumento finanziario sia nella fase di applicazione da parte dei Confidi che in quella di gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., il suddetto provvedimento della Giunta regionale ha disposto l’applicazione all'intervento regionale di riassicurazione delle procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con riguardo alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare, la deliberazione n. 486 del 2020 ha previsto che le procedure del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui sopra siano applicate, oltre che alle nuove istanze, anche alle richieste di attivazione e/o intervento al Fondo presentate a far data dal 17 marzo 2020.

Nell’ambito delle procedure di escussione adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI si collocano anche gli accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) sia su singole operazioni, proposti dall’impresa beneficiaria, che su molteplici operazioni, conclusi tra il Confidi riassicurato e la banca che ha erogato il finanziamento. A riguardo, si evidenzia che il saldo e stralcio consiste in una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito, in modo da ottenere un soddisfacimento sia per il debitore che per il creditore, piuttosto che incorrere in infruttuose procedure giudiziarie di recupero del credito.

In tale contesto, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” la quale all’articolo 1, comma 2, prevede che “Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020” e, al comma 6, che “Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"”.

Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella precitata deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 2020, si è proceduto, quindi, all’aggiornamento delle disposizioni operative dello strumento finanziario in argomento adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 2014. Le nuove disposizioni operative, Allegato A al presente provvedimento, sono state predisposte in collaborazione con Veneto Sviluppo S.p.A., sulla base della prassi operativa, in materia, adottata dalla Società; esse sostituiscono le disposizioni operative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 2014.

Si dà atto che la legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, con legge finanziaria (L.R. 11 del 2 aprile 2014) e il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 (L.R. 12 del 2 aprile 2014), il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l’attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1.

Il provvedimento deliberazione/CR n. 28 del 30/03/2021 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma.5, della l.r. 13 agosto 2004 n. 19, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

Nella seduta del 15 aprile 2021, la Terza Commissione consiliare permanente, con parere n. 45, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo, senza modifiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2004, n.19 e 2 aprile 2014, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 711 del 13 maggio 2014 n. 939 del 23 giugno 2017 e n. 486 del 21 aprile 2020;

VISTE le disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 5, comma 5 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;

VISTA la propria deliberazione /CR n. 28 del 30 marzo 2021;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 45 rilasciato in data 15 aprile 2021.

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
  2. di approvare l'Allegato A "Disposizioni operative" per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia sezione speciale per il Settore primario, di cui alle leggi regionali 13 agosto 2004, n. 19 e 2 aprile 2014, n. 11, per operazioni di riassicurazione del credito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_613_21_AllegatoA_448431.pdf

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