Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 18 maggio 2021


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 566 del 04 maggio 2021

Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 04 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni. Determinazioni processuali.

Note per la trasparenza

 con il presente atto si assumono determinazioni conseguenti a modifiche disposte in merito al contenuto della Delibera di Giunta Regionale n. 753 del 04 giugno 2019.

 

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

A seguito dell’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 753 del 4.6.2019, sono stati proposti oltre quindici contenziosi contro le previsioni della delibera medesima che dispongono che sono onerose le iscrizioni al S.S.R. di cittadini extracomunitari, genitori ultrasessantacinquenni/ascendenti diretti o del coniuge ricongiunti ai familiari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all’Unione Europea, fiscalmente a carico dei medesimi, nonché l’iscrizione al S.S.R. dei cittadini extracomunitari, genitori/ascendenti diretti o del coniuge fiscalmente a carico di familiari, cittadini extracomunitari, cittadini italiani o appartenenti all’Unione Europea, che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento familiare/coesione, i quali al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbiano raggiunto il 65° anno di età.

Alla luce dell’attuale esito del contenzioso suddetto, sviluppatosi in primo e secondo grado, è stata disposta, in via provvisoria e salvo recupero, in attesa di pronunce di Corte di Cassazione, che stabiliscano definitivamente la posizione della giurisprudenza sulle questioni sopra descritte, l’iscrizione obbligatoria e quindi gratuita dei predetti soggetti.

Per il conseguimento della posizione della Corte di Cassazione, al fine di evitare la condanna alle spese disposta nei contenziosi fin qui pendenti oltre alla condanna per discriminatorietà, si ritiene, in connessione con le suddette modifiche provvisorie della disciplina regionale, di incaricare l’Avvocatura regionale di coltivare non più di due procedimenti cd. pilota tra quelli pendenti in primo o secondo grado e di abbandonare gli altri al momento pendenti e di autorizzare fin d’ora la non costituzione della Regione nelle eventuali cause che dovessero comunque essere promosse prima dell’attuazione delle modifiche di cui sopra, fino e alla luce della eventuale definizione della posizione della Suprema Corte, con eventuale modifica della disciplina sostanziale.

L’Avvocatura regionale provvederà alle iniziative volte al recupero delle somme non riscosse qualora la Corte di Cassazione definisse i giudizi pilota affermando la correttezza dell’iscrizione non obbligatoria e quindi a pagamento al S.S.R. dei soggetti sopra individuati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

vista la L.R. n. 54/12;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di assumere gli indirizzi di cui al penultimo e ultimo capoverso delle premesse della presente deliberazione;

3. di incaricare l’Avvocatura regionale dell’esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro