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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 07 maggio 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 27 aprile 2021

Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020 istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all'approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto con cui è stata istituita la "Sezione speciale Regione Veneto" al fine di attribuire parte della dotazione delle risorse assegnate alla Sezione, pari  a euro 31.000.000,00, complessivamente e indistintamente a tutte le forme di intervento previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto legge liquidità) in relazione alle sopraggiunte esigenze di liquidità connesse all'attuale situazione di emergenza.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "Fondo") è stato istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2012 (Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) all'articolo 2, comma 1, ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo possano essere istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuino, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro.

Con decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 29 marzo 2012 è stata approvata e resa esecutiva la convenzione, stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI, costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti per la gestione del Fondo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state approvate, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Da ultimo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 6 marzo 2017 (di seguito decreto di riforma) ha stabilito le condizioni e i termini per l'estensione del nuovo modello di valutazione del merito creditizio dell'impresa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo, mentre con decreto 12 febbraio 2019 ha approvato le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto di riforma.

In attuazione dell'Azione 3.6.1 del POR FESR Veneto 2014-2020 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", con deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 6 luglio 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto (di seguito Accordo) per l'istituzione della Sezione speciale regionale del Fondo denominata "Sezione speciale Regione Veneto" (di seguito Sezione). L'Accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 5 ottobre 2018, mentre la Sezione è diventata operativa in data 16 novembre 2018.

Con la medesima deliberazione n. 995 del 2018 si è preso atto dell'individuazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MiSE-DGIAI) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, par. 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione e attuazione dell'Azione 3.6.1 ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il MISE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, demandandone la sottoscrizione al Direttore della Direzione Programmazione Unitaria in quanto responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Successivamente, in data 15 marzo 2019, sono entrate in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo che ne hanno innovato profondamente il funzionamento. Si è reso, pertanto, necessario apportare alcune modifiche all'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, al fine di adeguare l'intervento della Sezione alle nuove modalità operative del Fondo introdotte con il decreto di riforma, così come previsto all'articolo 14 dell'Accordo medesimo. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 9 aprile 2019, è stato approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo per l'adeguamento della Sezione alle nuove modalità operative del Fondo introdotte con il decreto di riforma; atto successivamente sottoscritto dalle Parti in data 7 maggio 2019.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 23 settembre 2019 la dotazione finanziaria iniziale della Sezione, pari a 15 milioni di euro rivenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020, è stata aumentata di ulteriori 5 milioni di euro destinati al finanziamento dell'incremento della misura della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo.

La normativa vigente prevede, altresì, che nell'ambito del Fondo possano essere attivate garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti, definiti in modo tale che il Fondo possa rendere disponibili risorse in misura almeno pari a quelle regionali destinate al medesimo portafoglio. Si richiama, a tal riguardo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti stabilite dal predetto decreto interministeriale.

Pertanto, al fine di favorire l'offerta di credito alle imprese venete, con la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 2019, è stato esteso l'ambito di operatività della Sezione alle garanzie su portafogli di finanziamenti tramite la costituzione di un'apposita sottosezione denominata "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli", inoltre, è stato approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dall'atto integrativo sottoscritto in data 7 maggio 2019, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, per l'istituzione della "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli"; atto integrativo sottoscritto dalle Parti in data 15 ottobre 2019.

Alla sottosezione sono state destinate inizialmente risorse del bilancio regionale, per un importo di euro 10.000.000,00, in attuazione dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui le risorse rivenienti dalla chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 – 2000/2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, sono destinate, per un importo di 35 milioni di euro, "ad operazioni di garanzia su portafogli "tranched cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie". L'accordo integrativo prevede che la Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli intervenga garantendo una quota della tranche junior incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del Fondo.

Con la Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (nel seguito quadro temporaneo) basato sull'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in ragione del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

La predetta Comunicazione è stata estesa e integrata, il 3 aprile 2000, dalla Comunicazione C(2020) 2215, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione, C(2020) 3156 final, anch'essa di "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19". Le tre Comunicazioni indicano una serie di misure che la Commissione europea può considerare compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lett. b) del TFUE e definiscono le condizioni di compatibilità che la Commissione applicherà. Come specificato nella prima Comunicazione, "Considerando che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di Covid-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI", richiedendo dunque agli Stati membri di "dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione."

Il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la Comunicazione 2021/C 34/06, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il quadro delle misure di aiuto. Il quadro temporaneo, adottato dalla Commissione europea con la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l'altro, garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese, al fine di permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne abbiano necessità e aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale circolante.

In tale contesto, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito decreto legge liquidità) ha stabilito, all'articolo 13 e fino al 31 dicembre 2020, modalità di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali. Tali misure sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, La Commissione europea ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo, delineate dal richiamato articolo 13 del decreto legge liquidità e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020. Successivamente, con decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al sopra citato regime di aiuti n. 56966 (2020/N) per effetto di intervenute disposizioni legislative.

Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n.784 del 16 giugno 2020 è stata implementata di ulteriori 11 milioni di euro la Sezione portandone la dotazione complessiva a 41 milioni di euro. Nello specifico, è stata implementata la sottosezione destinata alle garanzie di portafogli di finanziamenti alla quale sono stati riservati 21 milioni di euro. Inoltre, al fine di ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di Covid-19 non ne compromettano la redditività, sono state adeguate le modalità di intervento della Sezione alle nuove modalità operative del Fondo in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con il decreto legge liquidità. Con il medesimo provvedimento della Giunta regionale è stato, altresì, approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto; atto integrativo sottoscritto dalle Parti in data 11 agosto 2020.

Ciò premesso, al fine di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese venete nell’attuale situazione di emergenza economica, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche all’Accordo al fine di rafforzare l’operatività della Sezione valorizzando tutte le opzioni di intervento previste dall’articolo 13 del decreto legge liquidità, con l’obiettivo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere provocata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2021, ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea. In particolare, si propone che la Sezione operi incrementando, in deroga a quanto previsto dall’Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 come successivamente integrato e modificato, le ordinarie misure della copertura del Fondo sulle garanzie loan by loan, in applicazione del citato articolo 13 del decreto legge liquidità. Inoltre, in risposta all’epidemia Covid-19 e in conformità alle misure eccezionali introdotte per l’impiego dei fondi strutturali, ai sensi dell’articolo 25 bis del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si propone di attribuire l’intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione, pari a euro 31.000.000,00, a valere sull’Asse III, Azione III.3.6.1 del POR FESR Veneto 2014-2020, complessivamente e indistintamente a tutte le forme di intervento previste dall’articolo 13 del decreto legge liquidità. Si precisa che tali risorse sono già state versate dalla Regione sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, dell’Accordo. Alla sottosezione per garanzie di portafogli continueranno ad essere destinati i 10 milioni di euro di risorse regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 2019, anch’essi già versati dalla Regione sul predetto conto di contabilità speciale.

Si dà atto che l'intervento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA VENETO".

Alla luce di quanto finora evidenziato, è stato, pertanto, predisposto lo schema di Atto integrativo all'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020, di cui all'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto. A pena di nullità, la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n. 480/2014;

VISTO il Reg. (UE) n. 821/2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 e le decisioni C(2018) 4873 final del 19/07/2018 e C(2019)4061 final del 5/06/2019;

VISTA la decisione C(2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 56966 (2020/N);

VISTA la decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N);

VISTA la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 10/07/2014;

VISTA la deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 995 del 6 luglio 2018, n. 434 del 9 aprile 2019, n. 1353 del 23 settembre 2019, n.784 del 16 giugno 2020, n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1 settembre 2015 e n. 1500 del 29 ottobre 2015;

VISTO l'Accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti dalle medesime parti in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020;

VISTA la Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni, con cui la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 28 aprile 2017, che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 2017;

VISTO il decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, al fine di rafforzare l’operatività della Sezione speciale Regione Veneto del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, valorizzando tutte le opzioni di intervento previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con l’obiettivo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere provocata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2021, ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;
  3. di dare atto che le risorse oggetto dell’atto integrativo di cui al punto 2., pari a 31 milioni di euro, a valere sull’Asse III, Azione III.3.6.1 del POR FESR Veneto 2014-2020, sono già state versate dalla Regione del Veneto sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, dell’Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020;
  4. di demandare al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi la sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al punto 2;
  5. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_545_21_AllegatoA_447280.pdf

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