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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 30 aprile 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 27 aprile 2021

Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle stesse che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso l’attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme ad eventuali figlie e figli minori. L’articolo 7 della citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, la quale l’approva e rende pubblico l’elenco delle stesse, presenti ed operanti nel territorio veneto.

Con deliberazione n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza presenti in Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello e le relative disposizioni operative declinate nel “Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza”, Allegato D alla citata deliberazione.

Il predetto Regolamento, al punto 3, prevede che, in caso di nuova attivazione, il responsabile della struttura provveda a comunicare i relativi dati alla Regione per l’approvazione, mentre al punto 5, relativamente all’aggiornamento dei dati della struttura di accoglienza, dispone che lo stesso provveda alla compilazione e alla trasmissione di schede di rilevazione entro il 28 febbraio di ogni anno, e qualora lo ritenga opportuno o necessario, potrà in qualunque momento segnalare alla competente Direzione regionale, le variazioni intervenute nella articolazione organizzativa della propria struttura. Il mancato aggiornamento, comporta la cancellazione della struttura dall’elenco.

Con successive deliberazioni n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147 del 16.02.2016, n. 674 del 17.05.2016 e n. 761 del 29.05.2017 la Giunta regionale ha pertanto approvato le articolazioni organizzative delle strutture di accoglienza e sostegno presenti nel Veneto.

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 5 e della modifica dell’art. 4 della L.R. n. 5/2013, disposte con la legge regionale n. 22 del 21 giugno 2018, sono state riconosciute, quali strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.

Conseguentemente, la Giunta regionale ha approvato con cadenza annuale le articolazioni organizzative delle strutture in argomento secondo le intervenute modifiche di legge. Da ultimo, con la DGR n. 521 del 28.04.2020 è stata approvata l’articolazione organizzativa di n. 25 centri antiviolenza e n. 23 case rifugio (n. 14 di tipo A e n. 9 di tipo B).

Conformemente quindi alle disposizioni del Regolamento sopra richiamato, la Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionale ha acquisito anche per il corrente anno le schede di rilevazione dalle strutture di accoglienza e sostegno, verificando la sussistenza dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento al fine dell’approvazione dell’articolazione organizzativa delle stesse, predisponendo a tal fine gli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Alla luce dell’istruttoria svolta dalla Struttura regionale competente, si rileva dunque la rispondenza ai requisiti di legge dell’articolazione organizzativa, e il conseguente inserimento negli elenchi di riferimento di cui agli Allegati A e B, delle seguenti nuove strutture:

  • Centro antiviolenza Leuké, promosso e gestito dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser ODV di Padova – Allegato A;
  • Casa rifugio Silvia, promossa e gestita dall’Associazione Belluno Donna di Belluno – Allegato B;
  • Casa rifugio Ovest Veronese, promossa dall’Azienda ULSS 9 Scaligera e gestita dall’Istituto Don Calabria – Casa San Benedetto – Allegato B.

Si precisa che l’avvio e l’operatività delle stesse sono conseguenti ai finanziamenti assegnati, a seguito di indizione di un Bando pubblico approvato con il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 41 del 9 ottobre 2019, a valere sui fondi statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2018.

Si segnala inoltre la rispondenza ai requisiti di legge dell’articolazione organizzativa, e il conseguente inserimento nell’elenco di cui all’Allegato B, delle seguenti nuove case rifugio con riferimento alle quali si evidenzia che

  • il Centro Veneto Progetti Donna – Auser ODV di Padova, già ente promotore e gestore di altre strutture riconosciute dalla Regione del Veneto, ha presentato la scheda di rilevazione per una nuova casa rifugio di tipo A, denominata Casa Virginia, relativamente alla quale è stata documentata e verificata l’apertura e l’operatività per l’accoglienza delle donne vittime di violenza dal 2 febbraio 2021;
  • SAMARCANDA Società Cooperativa Sociale Onlus di Schio (VI), ente che collabora con il Centro antiviolenza Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli” del Comune di Schio, ha presentato la scheda di rilevazione per una nuova casa rifugio di tipo B, denominata Il filo di Roberta relativamente alla quale è stata documentata e verificata l’apertura e l’operatività per l’accoglienza delle donne vittime di violenza dal 30 dicembre 2020.

Con riferimento infine alla nuova Casa rifugio di tipo A, denominata Talitha Kumi, la cui scheda di rilevazione è stata inviata da Koinonia Giovanni Battista Corte Gesia APS di Cavarzere (VE), si segnala la mancata rispondenza dell’articolazione organizzativa della stessa ai requisiti di legge nei termini di seguito evidenziati:

  1. mancanza di una consolidata e comprovata specifica esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza (Intesa 27 novembre 2014, articolo 8, comma 3);
  2. mancanza di personale qualificato e adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere (Intesa 27 novembre 2014, articolo 10);
  3. mancanza del servizio minimo che deve essere garantito di definizione e attuazione del progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza (Intesa 27 novembre 2014, articolo 11).

Rilevata la mancata conformità ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento e non sussistendo quindi i presupposti per l’approvazione dell’articolazione organizzativa della stessa, la Casa rifugio “Talitha Kumi” non viene inserita nell’elenco di cui all’Allegato B.

Ciò premesso, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione internazionali sulle schede di rilevazione presentate dalle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto e degli esiti della stessa, con il presente provvedimento si propone di approvare, l’articolazione organizzativa delle citate strutture e il conseguente aggiornamento degli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”. Si propone altresì, di incaricare la predetta Unità Organizzativa della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione nel sito internet istituzionale dei predetti elenchi, così come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;

Vista la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;

Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse e gli Allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l’articolazione organizzativa delle seguenti strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto:
    • Centro antiviolenza Leuké, promosso e gestito dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser ODV di Padova;
    • Casa rifugio Silvia, promossa e gestita dall’Associazione Belluno Donna di Belluno;
    • Casa rifugio Ovest Veronese, promossa dall’Azienda ULSS 9 Scaligera e gestita dall’Istituto Don Calabria – Casa San Benedetto;
    • Casa rifugio Casa Virginia promossa e gestita dal Centro Veneto Progetti Donna – Auser ODV di Padova;
    • Casa rifugio Il filo di Roberta promossa e gestita da SAMARCANDA Società Cooperativa Sociale Onlus di Schio (VI)

e il conseguente loro inserimento negli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”;

  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  2. di incaricare l’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione degli elenchi aggiornati delle strutture indicate negli Allegati di cui al punto 2, nel sito internet istituzionale;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_537_21_AllegatoA_447068.pdf
Dgr_537_21_AllegatoB_447068.pdf

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