Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 27 aprile 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 13 aprile 2021

Intervento di bonifica/allontanamento dei rifiuti dal capannone in uso alla soc. FA.RO S.r.l. Recupero delle spese sostenute. Approvazione della proposta di restituzione dei contributi assegnati al Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Note per la trasparenza

L’atto approva la proposta presentata dal Comune di San Giorgio in Bosco (PD) relativa alla restituzione all’Amministrazione regionale di una somma pari a € 700.000,00 a titolo di rimborso dei contributi regionali a suo tempo assegnati per l’intervento di bonifica/allontanamento dei rifiuti dal capannone in uso alla soc. FA.RO S.r.l., in forza dei decreti della Direzione Ambiente n. 87 del 29/09/1999 e n. 111 del 10/11/1999 nonché delle DGR n. 4133 del 22/12/2000, n. 3914/2002, n. 3961 del 11/12/2007 e n. 4161 del 29/12/2009 (per una somma totale effettivamente erogata di € 1.655.140,85 a fronte di un ammontare complessivamente concesso di € 1.754.993,00).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 07/10/1995, su disposizione della Procura di Brescia, si procedeva al sequestro dei sacconi (denominati “big bags”) stoccati dalla società FA.RO S.r.l in data 01/08/1995 all’interno di un capannone preso in locazione nel territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

La provincia di Padova diffidava la Ditta a presentare un piano di smaltimento di rifiuti ed a provvedere alla totale messa in sicurezza del sito. A fronte dell’inadempimento alle prescrizioni impartite dalla Provincia, quest’ultima ne rendeva edotta l’Amministrazione comunale la quale avrebbe dovuto presentare un progetto di bonifica per i rifiuti accumulati nell’immobile, con facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili dell’impianto.

Conseguentemente, in data 03/11/1998 il Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco emetteva un’ordinanza di rimozione e di avvio al recupero e allo smaltimento dei predetti rifiuti, provvedendo successivamente all’indizione di varie gare di appalto finalizzate alla bonifica integrale del sito (avvenuta dopo alcuni anni).

In relazione alle operazioni di bonifica/allontanamento dei rifiuti di cui si tratta, l’Amministrazione regionale ha negli anni erogato a favore del Comune di San Giorgio in Bosco una somma totale di € 1.655.140,85 a fronte di un ammontare complessivamente concesso di € 1.754.993,00 (vedasi decreti della Direzione Ambiente n. 87 del 29/09/1999 e n. 111 del 10/11/1999 nonché DGR n. 4133 del 22/12/2000, n. 3914/2002, n. 3961 del 11/12/2007 e n. 4161 del 29/12/2009).

Il Comune in oggetto si costituiva parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario a carico dei responsabili al fine di ottenere dagli stessi l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Con sentenza n. 109/2003 del 14/05/2003, il Tribunale di Padova - sezione distaccata di Cittadella, dichiarava gli amministratori della società FA.RO. s.r.l. colpevoli di tutti i reati loro ascritti, condannandoli in solido al risarcimento in favore del Comune delle spese sostenute per la messa in sicurezza del capannone e per quelle di bonifica del sito, nonché per il danno all’immagine (da liquidarsi in separato giudizio).

Successivamente la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2008/2003, confermata in Cassazione con sentenza n. 48402/2004, confermava il capo civile di condanna generica degli amministratori della società FA.RO. s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

In seguito, con atto di citazione datato 27/05/2005, il Comune avviava una nuova azione legale nei confronti dei responsabili volta alla rifusione delle spese sostenute per la messa in sicurezza e per la bonifica del sito, delle spese da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti nel capannone e per le ulteriori operazioni di bonifica, nonché la condanna al risarcimento del danno ambientale per degrado del territorio e al risarcimento del danno per sviamento della funzione e del danno all’immagine.

Con la sentenza n. 607/2017 (confermata dalla Corte d’appello Sezione quarta civile, con sentenza n. 5537/2019), per quello che qui interessa, il Tribunale di Padova (punto 3 del dispositivo) liquidava in € 1.533.517,36 - oltre a rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda fino alla pronuncia e oltre ad interessi legali sulla somma così ottenuta dalla pronuncia al saldo - i danni subiti dal Comune per le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito.

A seguito della predetta condanna, è pervenuta al Comune di San Giorgio in Bosco, dai  soccombenti, una proposta transattiva articolata come segue: 1) pagamento in unica soluzione della somma omnicomprensiva di € 1.050.000,00 - entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’accordo transattivo; 2) rinuncia all’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la sentenza n. 607 del Tribunale di Padova; 3) rinuncia a spese compensate, reciproca alle azioni esecutive pendenti dinnanzi al Tribunale di Padova, ivi inclusa l’opposizione R.G. 3811/2019.

In merito all’accoglimento della succitata proposta transattiva, si sono espressi favorevolmente il legale del Comune, l’Avvocatura Regionale (nota prot. n. 324003 del 14/08/2020) nonché il Revisore dei Conti del Comune. Talché con deliberazione di Giunta comunale n. 157/2020 - esecutiva - è stato disposto di accettare la suindicata proposta transattiva.

Alla luce di quanto sopra, è stato versato in data 24/12/2020 alla tesoreria del Comune l’importo di € 1.050.000,00=, concludendo in tal modo l’intero contenzioso aperto.

Si fa presente che, in occasione della richiesta di parere sulla transazione in parola inoltrata a Regione del Veneto, il Comune in oggetto aveva presentato una proposta articolata come segue:

  1. trattenimento delle somme ad oggi introitate dai pignoramenti presso terzi eseguiti in danno del proponente la transazione - per l’importo di € 217.628,67 - a compensazione dei costi legali sostenuti dal Comune dal 1998 con propri mezzi di bilancio, connessi ai numerosi procedimenti promossi dai diversi soggetti innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’ordinanza di bonifica (fondamentale per il recupero del danno), alla costituzione di parte civile nel processo penale nei vari gradi, alla promozione della causa civile di risarcimento dei danni, nonché, conseguentemente, alle esperite esecuzioni mobiliari;
  2. trattenimento dall’importo di € 1.050.000,00 versato dal proponente la transazione, di una somma pari ad € 100.075,87 così articolata: € 74.494,10 a titolo di danno patrimoniale e sviamento di funzione (come da sentenza); € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (come da sentenza); € 5.581,77 per rimborso spese di CTU (come da sentenza);
  3. conseguente rimborso alla Regione del Veneto della somma recuperata per un ammontare pari a € 949.924,13.

Orbene, con nota pervenuta con prot. 81776 del 22/02/2021, il Comune di San Giorgio in Bosco (PD) ha richiesto una rimodulazione della proposta a suo tempo presentata, proponendo la restituzione all’Amministrazione regionale (già nel termine di 30 giorni dal positivo riscontro della medesima) di una somma pari ad € 700.000,00 a titolo di rimborso dei contributi regionali già assegnati per l’intervento di bonifica/allontanamento dei rifiuti dal capannone in uso alla soc. FA.RO S.r.l., in forza dei decreti della Direzione Ambiente n. 87 del 29/09/1999 e n. 111 del 10/11/1999 nonché delle DGR n. 4133 del 22/12/2000, n. 3914/2002, n. 3961 del 11/12/2007 e n. 4161 del 29/12/2009 (per una somma totale effettivamente erogata di € 1.655.140,85 a fronte dell'ammontare complessivamente concesso a vario titolo di € 1.754.993,00).

Successivamente, con nota pervenuta con prot. 165792 del 12/04/2021, il Comune ha fornito alla Direzione Ambiente un analitico prospetto delle spese legali effettivamente sostenute nell'ambito del procedimento in parola, in riferimento al quale l'Avvocatura regionale nella medesima data ha espresso parere favorevole. In particolare l'Avvocatura ha ravvisato che "il minor importo che il Comune si impegna a restituire alla Regione trova giustificazione nella complessa e sicuramente positiva attività di tutela legale svolta integralmente ed esclusivamente dal Comune ai fini del recupero delle somme dalla ditta responsabile dell'inquinamento".

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle valutazioni della Direzione Ambiente in ordine alla regionevolezza delle motivazioni addotte dall’Ente richiedente, in particolare del ruolo senz'altro prioritario assunto dal Comune nel recupero delle somme, con tutti i relativi oneri anche organizzativi, si reputa opportuno approvare la proposta di restituzione del contributo a suo tempo assegnato al Comune di San Giorgio in Bosco (PD), nei termini dallo stesso definiti con note pervenute con prot. 81776 del 22/02/2021 e con successivo prot. 165792 del 12/04/2021, agli atti della Direzione Ambiente.

Si precisa che la responsabilità di tale procedimento è affidata al Direttore della Direzione Ambiente, al quale si demanda il compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dare esecuzione al presente provvedimento.

Si dà atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

- VISTI il D.P.R. n. 915/82 e la delibera del C.I. 27 luglio 1984;

- VISTO l’atto di citazione, datato 27/05/2005, del Comune di San Giorgio in Bosco (PD);

- VISTA la sentenza n. 607/2017 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte d’appello - Sezione quarta civile, con sentenza n. 5537/2019;

- VISTA la sentenza n. 109/2003 del 14/05/2003 del Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Cittadella;

- VISTA la sentenza n. 2008/2003 della Corte di appello di Venezia, confermata in Cassazione (sentenza n. 48402/2004);

- VISTE le note del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) pervenute con prot. n. 81776 del 22/02/2021 e con prot. 165792 del 12/04/2021;

- VISTA la nota prot. n. 324003 del 14/08/2020 dell’Avvocatura Regionale e i relativi pareri espressi per le vie brevi alla Direzione Ambiente in data 19/03/2021 e data 12/04/2021;

- VISTA la deliberazione giuntale del Comune di San Giorgio in Bosco n. 157/2020;

- VISTI i decreti della Direzione Ambiente n. 87 del 29/09/1999 e n. 111 del 10/11/1999;

- VISTE le DGR n. 4133 del 22/12/2000, n. 3914/2002, n. 3961 del 11/12/2007 e n. 4161 del 29/12/2009; 

- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- VISTO l’art. 23, lett. d, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”

delibera

  1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che con sentenza n. 607/2017 (confermata dalla Corte d’appello Sezione quarta civile, con sentenza n. 5537/2019) il Tribunale di Padova liquidava in € 1.533.517,36 - oltre a rivalutazione e interessi - i danni subiti dal Comune di San Giorgio in Bosco (PD) per le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito gestito dalla società FA.RO S.r.l;
  3. di dare altresì atto che, a fronte della sentenza di cui al punto precedente, il Comune di San Giorgio in Bosco ha accolto (con deliberazione giuntale n. 157/2020, esecutiva) una proposta transattiva, sulla quale si è favorevolmente espressa anche l’Avvocatura regionale con nota prot. n. 324003 del 14/08/2020. A fronte di tale proposta transattiva, è stato già versato in data 24/12/2020 alla tesoreria del Comune di San Giorgio in Bosco l’importo di € 1.050.000,00=, concludendo in tal modo l’intero contenzioso a suo tempo aperto;
  4. di approvare la proposta presentata dal Comune di San Giorgio in Bosco con nota avente ad oggetto la restituzione all’Amministrazione regionale di una somma pari a € 700.000,00 a titolo di rimborso dei contributi regionali a suo tempo assegnati a copertura dei costi relativi all’intervento di bonifica/allontanamento dei rifiuti dal capannone in uso alla soc. FA.RO S.r.l., in forza dei decreti della Direzione Ambiente n. 87 del 29/09/1999 e n. 111 del 10/11/1999 nonché delle DGR n. 4133 del 22/12/2000, n. 3914/2002, n. 3961 del 11/12/2007 e n. 4161 del 29/12/2009 ((per una somma totale effettivamente erogata di € 1.655.140,85 a fronte di un ammontare complessivamente concesso di € 1.754.993,00);
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Ambiente del compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alla procedura di cui si tratta;
  6. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lett. d, del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro