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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 06 aprile 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 23 marzo 2021

Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria e dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021.

Note per la trasparenza

Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi Carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) nel 2021, autorizzando a tal fine un importo previsionale di € 250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e s.m.i. e n. 316/2019).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3, le disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.

Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente confermati di anno in anno con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti.

Con DGR 180 del 20.02.2018 si è inoltre provveduto, oltre al suddetto aggiornamento dei criteri per la quantificazione dei danni, ad approvare la pertinente modulistica, in particolare il modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico e il modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nonché lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, allegati successivamente aggiornati annualmente (a tal proposito vedasi, da ultimo, la DGR n. 321 del 17.03.2020).

Dal punto di vista giuridico, le corresponsioni erogate a valere sui fondi regionali a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche si configurano, secondo un’impostazione consolidata dal 2015, quali Aiuti di Stato, regolamentati per quanto riguarda il settore agricolo e forestale dagli “Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicati nella GUCE C204 del 01.07.2014 e successivamente modificati con Comunicazione della Commissione n. 2018/C 403/06 pubblicata nella GUCE del 9.11.2018.

Nel rinviare alle premesse della già citata DGR 321/2020 per un riepilogo dei passaggi giuridici e procedimentali in base ai quali, a tutt’oggi, viene confermata, anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta quali appunto di grandi Carnivori, la natura di contributi de minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest’ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019), con il presente provvedimento si approvano anche per il 2021 i criteri per l’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, con i seguenti aggiornamenti rispetto a quanto approvato per il 2020 con la suddetta DGR 321/2020.

Per quanto riguarda i criteri per l’ammissibilità e la quantificazione economica dei danni, si dà atto dell’interlocuzione svolta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con le rappresentanze regionali delle Associazioni agricole nonché con l’Associazione regionale Allevatori del Veneto ARAV, che con nota prot. 73163 del 16.02.2021 ha inviato le proprie proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti. In esito alle suddette interlocuzioni, con il presente provvedimento si approvano per il 2021 i criteri qualitativi e quantitativi ai fini dell’ammissibilità e della quantificazione dei danni diretti e indiretti nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile agli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri.

Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato de minimis:

  • come previsto al comma 6, art. 14 del Decreto interministeriale 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi ad un’impresa avviene esclusivamente attraverso il registro nazionale aiuti, venendo meno dunque la necessità dell’invio da parte del beneficiario dell’autocertificazione degli Aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento;
  • con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 22 giugno 2020, si è stabilito l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio finanziario alle imprese del settore agricolo e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concedibili a livello di Stato membro nell'arco di un triennio;
  • con DGR n. 1572 del 17.11.2020 concernente, tra l’altro, l’aggiornamento degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, modifiche alle regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis generale), ai sensi delle quali, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento del massimale di 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari previsto all’articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nel caso il contributo ammesso contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale.

Viene conseguentemente aggiornato l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici, Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento.

Infine, tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla fine 2020 ad oggi e del dato tendenziale dell’andamento delle predazioni negli anni precedenti, si confermano in via previsionale in € 250.000,00 i fabbisogni per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni secondo i criteri di cui al presente provvedimento, dando atto che, per gli interventi di prevenzione, con DGR/CR n. 10 del 16.02.2021 è stato avviato l’iter procedurale di approvazione del bando 2021 relativo all’Intervento 4.4.3 del PSR Veneto 2014-2020 concernente “Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica” (misure di prevenzione dagli attacchi al bestiame domestico da parte di grandi carnivori selvatici), bando per il quale è stato eliminato il vincolo relativo al punteggio minimo per l’ammissibilità dell’istanza.

Tutto ciò premesso, preso atto delle disponibilità recate per l’annualità 2021 dal capitolo di spesa n. 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria “ del Bilancio di previsione 2021 -2023, con il presente provvedimento si autorizza l’importo massimo complessivo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento UE 316/2019 a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, dando atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:

  1. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo dei danni causati da grandi carnivori erogabili sulla base dei criteri riportati nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2021, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) e s.m.i.,  ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;

VISTO il Decreto interministeriale 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591;

VISTA la DGR n. 1572 del 17 novembre 2020;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019 e n. 321 del 17.03.2020;

PRESO ATTO della disponibilità recata per l’annualità 2021 dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2021 - 2023;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.20 18 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di approvare, in applicazione dell’articolo 3 della LR. 6/2013, ai fini della corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 316/2019 a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021:
    1. i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione economica dei danni causati nel 2021 da grandi Carnivori selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, Allegato A al presente provvedimento;
    2. lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di  indennizzo per danni provocati da grandi Carnivori selvatici, Allegato B al presente provvedimento;
  2. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi alle istanze del 2020 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 321 del 17.03.2020;
  3. di autorizzare l’importo massimo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento UE 316/2019) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche di cui al punto 1, lettera a), nonché dei danni relativi ad istanze del 2020 residue, non evase nell’anno di riferimento in quanto pervenute dopo la chiusura dell’operatività di bilancio, di cui al punto 2;
  4. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:
    1. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo danni causati da grandi carnivori di cui al punto 1 lettera a) nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati e alle relative verifiche;
    2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo 101930 dell’annualità 2021 del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità;
  5. di determinare in € 250.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l’anno 2021 sul capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2021-2023;
  6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_344_21_AllegatoA_444497.pdf
Dgr_344_21_AllegatoB_444497.pdf

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