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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 02 aprile 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 16 marzo 2021

Approvazione del percorso di "Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" e modalità organizzative di carattere generale. L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il percorso formativo denominato “Formazione complementare in assistenza sanitaria” destinato prioritariamente agli Operatori Socio-Sanitari in attività presso le strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate, al fine di contrastare la carenza di personale dovuta all’emergenza pandemica. Si individuano le modalità organizzative di carattere generale che consentono l’avvio delle attività, e si demanda a successivi atti il completamento dell’organizzazione complessiva.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato una accresciuta esigenza di personale presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e pertanto devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di fronteggiare le necessità assistenziali garantendo la presenza di operatori opportunamente preparati, in possesso delle competenze adeguate.

Nello specifico, nel settore della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera, pubblica e privata, si è verificato un ulteriore aggravio delle attività di tipo sanitario, difficilmente affrontabile dal solo personale infermieristico, condizione critica che è stata rilevata peraltro anche in altre Regioni.

Difatti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato un documento denominato “Proposte per contrastare la carenza di personale sanitario e sociosanitario – emergenza covid-19”, nota 20/194/CR06bis/C7, e tra le ipotesi avanzate per contrastare la carenza di personale infermieristico si legge la seguente indicazione: “Riattivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari, già previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003. La misura è orientata a formare personale OSS specializzato che, come precisato nell’Accordo vigente, collabora con l’infermiere o con l’ostetrica e svolge alcune attività assistenziali, (indicate nell’allegato A dell’accordo stesso), in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. Tale misura può contribuire, mediante inserimento supplementare di OSS specializzati rispetto agli standard di personale infermieristico nelle strutture socio sanitarie per anziani, a soddisfare il fabbisogno assistenziale”.

Tale soluzione, che si ritiene di dover percorrere, comporta la necessaria attivazione di iniziative finalizzate alla prosecuzione della formazione in assistenza sanitaria degli Operatori socio-sanitari, che in prima battuta si ritiene di dover rivolgere, considerate le attuali risorse disponibili, nei confronti delle strutture residenziali extraospedaliere per anziani pubbliche e private accreditate, al fine di assicurare la presenza presso le stesse dei necessari operatori adeguatamente formati per l’esecuzione di attività ulteriori da svolgersi all’interno del processo assistenziale definito dai professionisti sanitari competenti.

Già con la L.R. 9/8/2002 n. 17, che ha integrato la L.R. 16/8/2001, n. 20 “La figura professionale dell’Operatore socio-sanitario” è stato introdotto l’ulteriore modulo formativo denominato “Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria” destinato all’Operatore socio-sanitario (OSS), anticipando nei contenuti il successivo precitato Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale del 03 marzo 2003, n. 51) tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nello specifico, con tale Accordo, adottato anche all’epoca “… per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private…”,  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di “moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria” per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli Operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001, rep. atti n. 1161, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In attuazione dei precitati atti, con il provvedimento di Giunta regionale n. 3119 del 30/12/2002 era stato approvato il programma di studio unitamente alle disposizioni generali regolanti lo svolgimento del modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, e successivamente erano stati avviati due cicli formativi negli anni 2003/2004 e 2005/2006 che avevano consentito di qualificare circa 4.700 operatori.

Considerato che con il decorso del tempo sono mutate le condizioni iniziali ed il contesto organizzativo è evidente sia la necessità di riformulare il programma di studio attualizzandolo alle esigenze odierne sia l’esigenza di individuare le modalità più idonee a garantire l’attuazione e lo svolgimento dei corsi di formazione sul territorio regionale in un contesto che, dato il perdurare dello stato pandemico, presenta difficoltà e limiti organizzativi oggettivi.

Con apposito decreto dirigenziale è stato dunque costituito un gruppo di lavoro, composto da esperti con pluriennale esperienza e competenza, con il compito di predisporre un apposito progetto per la definizione degli obiettivi formativi e le azioni che devono essere poste in essere al fine di avviare l’attività formativa. Il predetto gruppo ha quindi elaborato quanto si illustra di seguito.

Analogamente a quanto già disposto con la DGR n. 1552/2020 per i corsi per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, l’attività formativa in presenza relativa al “modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria” dovrà essere sostituita da attività formativa da svolgersi in modalità FAD asincrona (ovvero Formazione a Distanza, tramite attività di insegnamento/apprendimento caratterizzate da non contiguità spaziale e temporale tra docenti e discenti, con utilizzo di apposita piattaforma informatica per la fruizione dei materiali didattici in tempi diversi da quelli dell’erogazione), per un totale di 150 ore.

Questa soluzione assicura una omogeneità della qualità della didattica, offre una contrazione nelle tempistiche per la conclusione complessiva dell’iter formativo e garantisce flessibilità di partecipazione da parte dei corsisti.

Tale “porzione” di percorso formativo (il quale nella sua interezza consta di 400 ore complessive, ex L.R. 20/2001) il cui contenuto sarà progettato dal gruppo di lavoro, verrà materialmente realizzato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), ente senza scopo di lucro di cui si è dotata la Regione per supportare l’Area Sanità e Sociale nella progettazione, organizzazione ed erogazione delle iniziative e attività formative destinate agli operatori sanitari e ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, e che dunque possiede l’esperienza necessaria e un’organizzazione tecnico-informatica adeguata allo scopo.

Il percorso formativo sarà erogato ai singoli mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione da Fondazione SSP.

L’incarico implementa quanto previsto dal Piano Formativo triennale regionale 2020-2022 della Fondazione SSP approvato con DGR n. 667 del 26/05/2020.

Il costo per la produzione dei materiali didattici da somministrare in FAD, comprensivo del compenso per il corpo docente e dell’utilizzo della piattaforma informatica, è a carico di Fondazione SSP, la quale sarà ristorata mediante le quote di partecipazione corrisposte dai fruitori.

Per quanto riguarda l’attività di tirocinio, pari a 250 ore (ex L.r. 20/2001 s.m.i.), deve essere effettuata da ogni corsista presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

Alla Direzioni delle Professioni Sanitarie dei predetti Enti afferisce la competenza all’organizzazione e gestione dell’attività di tirocinio, mentre la complessiva organizzazione dei corsi di formazione viene demandata ad Azienda Zero, la quale coordina i soggetti istituzionali coinvolti nonchè il complessivo svolgimento del percorso formativo nella sua articolazione teorica, pratica e conclusiva, al termine del quale vengono rilasciati gli attestati finali.

Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell’Operatore socio-sanitario con “Formazione continua in assistenza sanitaria” nonché l’organizzazione didattica e il percorso formativo teorico, sono contenuti nell’ALLEGATO A, che forma parte integrante del presente provvedimento che si propone per l’approvazione.

Per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio, al fine di programmare l’avvio delle attività formative, è stata avviata una ricognizione presso gli Enti del Servizio sanitario regionale per verificarne la disponibilità, e considerato il complesso periodo nonché la compresenza presso le medesime strutture di numerosi corsisti afferenti ad una molteplicità di percorsi formativi (ad esempio per OSS e corsi di studio delle Professioni Sanitarie), è stata fornita la seguente disponibilità, a titolo orientativo e che potrà essere successivamente perfezionata:

Azienda

n. posti
disponibili

ULSS 1 Dolomiti  

30

ULSS 2 Marca Trevigiana

90

ULSS 3 Serenissima

60

ULSS 4 Veneto Orientale

30

ULSS 5 Polesana

30

ULSS 6 Euganea

90

ULSS 7 Pedemontana

30

ULSS 8 Berica

60

ULSS 9 Scaligera

90

Totale

510

 

In relazione alla capacità formativa sopra delineata, che tuttavia potrebbe subire modifiche in relazione all’evoluzione della pandemia in atto, i corsisti verranno destinati presso le sedi di tirocinio sulla base di specifiche indicazioni che verranno definite con successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR.

Come anticipato, poiché l’iniziativa regionale è prioritariamente rivolta a garantire la formazione dei dipendenti in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (o titolo equipollente in base alle disposizioni regionali) in attività presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, extraospedaliere pubbliche e private accreditate, è stata acquisita altresì la disponibilità delle Associazioni rappresentative delle predette strutture.

Il costo dell’intero percorso formativo (docenza e tirocinio) è stimato in euro 700,00 pro capite. Considerato che è interesse del Servizio sanitario regionale in quanto sistema integrato e completato dall’apporto assistenziale fornito dalle strutture extraospedaliere pubbliche e private, dotarsi di operatori idonei, parte del costo pro capite (tirocinio) verrà assorbito dalle stesse aziende sanitarie che assumono a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento, i costi per l’utilizzo dei locali, del materiale d’uso, delle attrezzature e che mettono a disposizione le risorse umane necessarie. La quota rimanente (docenza), pari a euro 300,00, verrà sostenuta dal datore di lavoro, non escludendo la possibilità che possa provvedervi, in alternativa, il singolo partecipante.

Si rinvia a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR la definizione delle modalità di ammissione, svolgimento e valutazione del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dell’esame finale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 20/2001;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 6/01/2003

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;

VISTA la L.R. n. 10/2001;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Allegato A “Percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore socio-sanitario” che definisce le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali nonché l’organizzazione didattica e il percorso formativo teorico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare le disposizioni generali organizzative come descritte in premessa;

4. di incaricare Fondazione Scuola di Sanità Pubblica alla progettazione e realizzazione dei materiali didattici per la fruizione in modalità FAD asincrona di parte del percorso “Formazione complementare in assistenza sanitaria per l’Operatore Socio Sanitario”, secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui al precedente punto 2.

5. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR la definizione delle modalità di ammissione, svolgimento e valutazione del tirocinio, le modalità di svolgimento dell’esame finale nonché l’individuazione delle ulteriori indicazioni necessarie a dar seguito all’attivazione del percorso di formazione di cui al precedente punto 2. come specificato nelle premesse;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_305_21_AllegatoA_443961.pdf

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