Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 06 aprile 2021


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 16 marzo 2021

Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 7 della Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, definisce i criteri per l’erogazione di un finanziamento ai Comuni per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui all’art. 4, comma 2 della L.R. 14/2019 e approva il bando per l’assegnazione dei contributi per la somma complessiva di euro 200.000,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’” promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.

In particolare, promuove politiche per il contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. 14/2017, nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 introduce il nuovo strumento, denominato Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (di seguito CER), riconosciuto dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della L.R. 14/2019.

L’art. 4 della L.R. 14/2019, nell’istituire i CER, prevede che la Giunta regionale definisca una specifica disciplina che preveda la definizione dei criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, i CER, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso.

La Giunta regionale inoltre deve definire le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei CER in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell’articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione e le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione e i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di CER generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5.

Con propria deliberazione n. 263 del 2 marzo 2020, la Giunta regionale ha pertanto approvato le “regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e dei criteri attuativi e modalità operative per attribuire i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione”.

Con tale DGR sono state definite inoltre le modalità operative che i Comuni devono applicare ai fini dell’approvazione della variante allo strumento urbanistico comunale finalizzata all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione e rinaturalizzazione genera il riconoscimento dei CER.

Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 39/2020, la Regione concede ai Comuni nell’anno 2021 un contributo per la redazione delle varianti di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019 per un importo complessivo di euro 200.000,00.

Possono chiedere l’ammissione al finanziamento tutti i Comuni del Veneto che intendono avviare nel corrente anno la procedura per l’approvazione della variante in oggetto.

Considerato che i Comuni sono attualmente 563, dei quali all’incirca la metà con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si ritiene di individuare, per l’assegnazione dei contributi, due categorie di Comuni:

  • Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Per la categoria relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’importo stanziato è pari a euro 120.000,00, mentre per la categoria relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti l’importo stanziato è di euro 80.000,00.

Al fine di individuare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione, si ritiene opportuno utilizzare, quale documento di riferimento, l’elenco “Censimento permanente della popolazione” di Istat riferito al 31 dicembre 2019 Allegato A3.

Sulla base delle modalità, dei criteri e delle scadenze stabilite dal bando Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i Comuni interessati al contributo dovranno inviare alla Direzione Pianificazione Territoriale la richiesta di finanziamento redatta secondo l’allegato modello Allegato A1.

L’importo massimo erogabile ad ogni Comune ammesso a finanziamento viene quantificato in euro 4.000,00.

I contributi verranno assegnati nel rispetto delle graduatorie, approvate con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, fino a concorrenza delle risorse disponibili e successivamente alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa Allegato A2.

Le graduatorie approvate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2021.

I Comuni beneficiari del contributo dovranno inviare alla Regione, entro il 31 dicembre 2022, il provvedimento di approvazione della Variante allo strumento urbanistico finalizzato all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione dia luogo all’attribuzione dei CER.

L’importo massimo delle obbligazioni per l’erogazione dei contributi come sopra descritta è determinato in euro 200.000,00 e la copertura finanziaria della spesa è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104257 “Interventi a sostegno dei Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)” del Bilancio di previsione 2021-2023.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il “Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2021-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 16 dicembre 2020 e  la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale”, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 127 del 17 dicembre 2020, che in materia di urbanistica e politiche per il territorio, fra l’altro, prevedono azioni concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione degli edifici abbandonati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”;

VISTA la legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 Bilancio di previsione 2021 – 2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 263 “Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2021, n. 30 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 “Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il “Bando per l’erogazione di contributi per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020” Allegato A contenente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi ai Comuni che intendono avviare nel corrente anno la procedura per l’approvazione della variante al proprio strumento urbanistico ai fini all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione dia luogo al all’attribuzione dei CER, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”;
  3. di approvare il modulo della domanda di ammissione al contributo Allegato A1 del presente provvedimento, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ammessi al contributo Allegato A2;
  4. di individuare l’elenco “Censimento permanente della popolazione” di Istat riferito al 31/12/2019 quale documento di riferimento al fine di determinare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione Allegato A3;
  5. di determinare in euro 4.000,00 l’importo massimo del contributo da erogare a ogni Comune beneficiario;
  6. di stabilire che, al fine dell’assegnazione dei contributi, di cui al punto 2, i Comuni vengono suddivisi in due categorie: con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, e con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, e che per la categoria relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’importo stanziato è pari a euro 120.000,00, mentre per la categoria relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti l’importo stanziato è di euro 80.000,00;
  7. di disporre che le graduatorie per l’assegnazione dei contributi vengano approvate con atto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio alla sottoscrizione dei Protocolli di Intesa, di cui al punto 3, autorizzandolo ad apportare agli stessi modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione;
  9. di determinare in euro 200.000,00 (duecentomila/00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104257  del bilancio 2021 “Interventi a sostegno dei Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)” del Bilancio di previsione 2021-2023;
  10. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  11. di stabilire, inoltre, che le graduatorie delle domande presentate ritenute ammissibili ma non ammesse a finanziamento per indisponibilità di fondi, conservano validità fino al 31/12/2021, al fine di consentire, previo scorrimento, l’eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
  12. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto e di assumere i successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_301_21_AllegatoA0_443788.pdf
Dgr_301_21_AllegatoA1_443788.pdf
Dgr_301_21_AllegatoA2_443788.pdf
Dgr_301_21_AllegatoA3_443788.pdf

Torna indietro