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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 09 marzo 2021
Incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del SSR. Aggiornamento degli elenchi regionali di idonei. Approvazione degli schemi di avvisi pubblici e dei modelli di proposta di candidatura.
Con il presente provvedimento, si approvano gli schemi di avvisi pubblici e dei modelli di proposta di candidatura ai fini della manifestazione di interesse per l’aggiornamento degli elenchi degli idonei all’incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende ed Enti del SSR (definiti anche “Direttori di Area”).
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" all’articolo 3 detta disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, amministrativo, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo elenchi regionali degli idonei costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuata da una commissione nominata dalla Regione, fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7 e 3 bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992.
Con DGR 571/2019 è stata indetta la procedura per l’acquisizione delle domande di candidatura al fine di costituire i nuovi elenchi dei direttori amministrativi, sanitari, dei servizi socio-sanitari delle aziende ed enti del SSR, determinando così la decadenza degli elenchi precedenti approvati con Decreto dell’allora Segretario regionale per la Sanità del 3.12.2012, n. 254.
La citata procedura ex DGR 571/2019 si è, quindi, conclusa con l’approvazione degli elenchi in parola con decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del 29 ottobre 2019 elenchi resi disponibili, a cura della medesima struttura, ai Direttori generali.
Successivamente con la DGR n. 1114 del 6 agosto 2020 è stato disposto un aggiornamento degli elenchi in parola, procedura conclusasi con il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 16 del 18.2.2021 che ha formalizzato l'aggiornamento degli elenchi di idonei all'incarico di direttore amministrativo, direttore sanitario, direttore dei servizi socio sanitari delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
In considerazione delle recenti nomine dei nuovi Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, gli organi di vertice devono provvedere a conferire gli incarichi di Direttore Sanitario, di Direttore Amministrativo e di Direttore dei servizi socio-sanitari, servendosi degli elenchi disponibili, i quali elenchi, in corso di utilizzo, necessitano di un ulteriore aggiornamento anche al fine di consentire, con l’ampliamento dei nominativi ivi iscritti, la più ampia scelta possibile per i Direttori generali.
Si precisa che continuano ad avere efficacia gli elenchi dei direttori di Area detenuti presso l’Area Sanità e Sociale come approvati dal decreto n. 114/2019 e dal decreto n. 16/2021, pertanto coloro che risultano già inseriti negli elenchi suddetti - ripartiti per le tre tipologie di incarico - non devono ripresentare la propria candidatura, rappresentando, inoltre, che l’aggiornamento in parola sarà formalizzato con successivo decreto del Direttore di Area.
Al fine di armonizzare la procedura regionale applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 5 del d.lgs. 171/2016 con i principi che reggono il medesimo decreto legislativo, si conferma che per l’aggiornamento degli elenchi di cui trattasi sarà costituita una commissione di esperti per la valutazione delle richieste funzionale alla costituzione di elenchi di idonei e composta da un rappresentante di istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione, da un rappresentante di Agenas e da un rappresentante regionale.
La predetta commissione procederà alla valutazione dei requisiti e alla caratterizzazione della preparazione ed esperienza acquisita dai candidati, in linea con il ruolo direzionale di cui agli avvisi, fermo restando in ogni caso l’obbligo per i direttori generali di accertare l’effettivo possesso dei requisiti prima di procedere all’assegnazione dell’incarico.
Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'ente del SSR e il Direttore di area sarà regolato da contratto di diritto privato secondo lo schema di contratto di prestazione d’opera approvato con DGR n. 211 del 24 febbraio 2021.
Al fine di avviare l’aggiornamento in parola, si ritiene di approvare gli schemi degli avvisi pubblici e i rispettivi modelli di proposta di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a Direttore sanitario (Allegato A, B) a Direttore amministrativo (Allegato C, D) e a Direttore dei servizi socio-sanitari (Allegato E, F), precisando che gli avvisi, una volta formalizzati, saranno pubblicati oltre che nel Bur anche nel sito istituzionale della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle proposte di candidatura.
Premesso ciò, in relazione ai requisiti del direttore amministrativo e sanitario, la cui nomina è di competenza del direttore generale, si applicano gli articoli 3 e 3bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, nonché la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che recepisce le disposizioni del d.lgs 502/1992 prevedendo, inoltre, la figura del direttore dei servizi socio-sanitari, nominato dal direttore generale, e disciplinandone i requisiti.
In particolare, i candidati alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari di aziende ed enti del SSR, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Direttore sanitario:
- età inferiore a 65 anni;
- essere medico;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell’incarico in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione e possesso o dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. 171/2016) oppure dell’attestato di formazione manageriale rilasciato ai sensi degli articoli 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e del DPR 484/1997 come previsto anche dalla DGR 774/2020.
Direttore amministrativo:
- laurea in discipline giuridiche o economiche;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione.
Si precisa che, nel caso di conferimento dell’incarico, il direttore amministrativo dovrà entro 15 mesi produrre o conseguire l’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. 171/2016) o dell’attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli articoli 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e del DPR 484/1997 oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato, come previsto anche dalla DGR 774/2020.
Direttore dei servizi socio-sanitari:
- laurea, preferibilmente nelle professioni sanitarie mediche e non, socio sanitarie e sociali;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse umane-
Si precisa che, nel caso di conferimento dell’incarico, il direttore dei servi socio-sanitari entro 15 mesi dovrà produrre o conseguire l’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (D.Lgs. 171/2016) o dell’attestato di frequenza al corso di formazione manageriale ai sensi degli articoli 15 e 16 – quinquies del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e del DPR 484/1997 oppure di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato, come previsto anche dalla DGR 774/2020.
Si ritiene opportuno precisare che per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie pubbliche deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione di Area, di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice mentre per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie private deve intendersi l’attività svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DPR 484/1997, possono accedere alla direzione di Area anche i dirigenti delle regioni che hanno svolto per almeno cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502
Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502
Visto il DPR 10 dicembre 1997, n. 484
Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
Visto il d.lgs 4 agosto 2016, n. 171
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
Vista la DGR 2152 del 10 luglio 2007
Vista la DGR 3469 del 30 dicembre 2010
Vista la DGR 1641 del 7 agosto 2012
Vista la DGR 17 del 9 gennaio 2013
Vista la DGR 2050 del 30 dicembre 2015
Vista la DGR 571 del 9 maggio 2019
Vista la DGR 774 del 16 giugno 2020
Vista la DGR 1114 del 6 agosto 2020
Vista la DGR 211 del 24 febbraio 2021
delibera
(Gli Avvisi di nomina di direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi socio-sanitari di aziende ed enti del SSR, di cui al punto 5, sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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