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Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 09 marzo 2021
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica delle condizioni di attuazione degli interventi e dei termini di rendicontazione. (L.R. n. 59/1999, L.R. n. 3/2003 art. 52 e L.R. n. 1/2009 art. 4).
Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati ad alcuni Enti, ai sensi delle normative in oggetto, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere.
In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:
Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da parte di alcuni Enti, beneficiari di contributi assegnati con le sopra riportate deliberazioni della Giunta Regionale, volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nel sotto indicato allegato, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:
Detto provvedimento di rende necessario in quanto le proposte di modifica sopra elencate superano le condizioni stabilite dai precedenti provvedimenti della Giunta regionale per l’assegnazione dei finanziamenti in argomento.
Ritenuto che le modifiche proposte elencate nel sopraindicato Allegato A siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l’individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative eventuali graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.
Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente beneficiario e col chiarimento che quanto in deliberato non incide sulle originarie assegnazioni dei contributi per ciò che concerne i punteggi ed i motivi di ammissibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;
VISTA la L.R. n. 1/2009 art. 4;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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