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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 06 aprile 2021


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 09 marzo 2021

Direttive per il contenimento delle spese di personale degli enti regionali di cui alle DGR 84/2019 e 1547/2020. Precisazione dei destinatari.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene precisato che i Consorzi di Bonifica sono esclusi dai destinatari delle direttive volte  al contenimento delle spese di personale degli enti regionali, previste dalle DGR  84/2019 e 1547/2020.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con la DGR 84/2019, in considerazione della sovrapposizione di alcune delle disposizioni contenute in precedenti deliberazioni, si è provveduto ad un riordino delle direttive fornite agli enti regionali in materia di personale, indicando anche in maniera puntuale gli enti destinatari delle medesime.

Con la DGR 1547/2020, a seguito di un confronto avvenuto tra le strutture regionali, in conseguenza di alcune problematiche sorte nell’applicazione degli indirizzi regionali sopra richiamati, la Giunta regionale ha aggiornato e modificato  la DGR  84/2019, in particolare allungando i termini per l’esercizio del controllo, in analogia a quelli previsti dalla L.R.  53/1993.

Con note prot. 449 del 22.12.2020 e prot. 453 del 30.12.2020 di ANBI Veneto (Associazione Regionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) seguite sempre in data 30.12.2020 da ulteriori comunicazioni, aventi identico contenuto, da parte dei singoli Consorzi di Bonifica, veniva chiesta l’esclusione di detti enti dall’applicazione delle direttive volte al contenimento delle spese di personale di cui alle due deliberazioni giuntali succitate, in ragione della loro particolare natura giuridica.

Tale richiesta è stata esaminata congiuntamente dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, dalla Direzione Difesa del Suolo e dalla Direzione Organizzazione e Personale, nonchè dall'Avvocatura regionale, che non hanno rinvenuto motivi ostativi all’accoglimento di tale richiesta.

Gli enti in questione non sono infatti enti dipendenti e strumentali della Regione del Veneto, come anche valutato dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione del 2018. Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del Principio Contabile applicato di cui all’Allegato 4/4 del richiamato decreto, la Giunta regionale approva annualmente gli elenchi aggiornati dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato. A partire dal 2018, ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2017, i Consorzi di Bonifica sono stati esclusi dal “Gruppo Regione del Veneto” in quanto enti non strumentali per l’Amministrazione, giusta DGR 406/2018; tale esclusione è stata poi confermata nelle successive Deliberazioni giuntali n. 367/2019, n. 1715/2019, n. 1428/2020 e n. 95/2021.

Le principali caratteristiche della peculiare natura dei Consorzi si manifestano:

  • nella qualificazione di ente economico, con conseguente non applicazione degli istituti di cui al D.Lgs. 165/2001;
  • nell’autonomia finanziaria, in quanto le entrate si identificano con i contributi imposti ai consorziati, tra i quali vengono ripartite le spese per il funzionamento degli stessi enti e per l’adempimento delle finalità istituzionali permanenti loro attribuite di manutenzione ed esercizio delle opere;
  • nell’autonomia organizzativa e funzionale,  in quanto amministrati da propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di escludere tali enti dai destinatari delle previsioni di cui alle DGR 84/2019 e 1547/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. 13.02.1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale.”;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli Enti regionali”;

VISTA la L.R. 8.05.2009, n. 12  “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la DGR 29.01.2019 n. 84 “Contenimento delle spese di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i..”;

VISTA la DGR 17.11.2020 n. 1547 "Modifiche alla DGR 84/2019 riguardante il contenimento delle spese di personale degli enti regionali”;

VISTA la DGR 2.02.2021 n. 95 “Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. per le motivazioni riportate in premessa, di escludere i Consorzi di Bonifica dagli enti destinatari delle previsioni di cui alle DGR 84/2019 e 1547/2020;
  3. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del provvedimento ai Consorzi di Bonifica ed alla struttura deputata alla vigilanza degli stessi;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

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