Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 09 marzo 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 24 febbraio 2021

Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiornano le disposizioni operative per la gestione delle operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi a vantaggio delle PMI venete, tramite utilizzo di parte del Fondo regionale di Garanzia gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell’epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al  dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi, ritenute non essenziali, i riflessi sull'attività economica sono stati repentini e consistenti. La situazione economica è destinata ad aggravarsi ulteriormente a seguito delle nuove misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo per fronteggiare la seconda ondata di coronavirus.

A riguardo, la Regione del Veneto ha adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.

A tal proposito, si ricorda che, tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle PMI.

Con deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, in considerazione del ruolo svolto da Veneto Sviluppo S.p.A. nel sostenere la richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, la Giunta regionale ha costituito presso la finanziaria regionale un fondo di garanzia e controgaranzia (nel seguito “Fondo”), anche in favore dei Confidi costituiti fra PMI, limitatamente ai settori produttivi extra agricoli. Con una serie di provvedimenti successivi, la Giunta regionale ha rivisto la dotazione iniziale del Fondo, portandola a complessivi euro 36.669.175,56, e ne ha definito gli ambiti di operatività.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata estesa l'operatività del Fondo prevedendo operazioni di riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai Confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB).

Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state approvate anche le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito che non trovavano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionalen. 939  del 23 giugno 2017, tali disposizioni sono state aggiornate al fine di rendere lo strumento finanziario ancora più flessibile e snello e facilitare ulteriormente l'accesso al credito delle PMI. Con riferimento ai settori produttivi extra agricoli, a tutt'oggi le risorse del Fondo riservate ad operazioni di riassicurazione agevolata ammontano a circa euro 28.500.000,00.

In base alle suddette disposizioni, era possibile riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell'80 per cento delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle sotto elencate linee di intervento, con applicazione di un cap del 10 per cento dell’importo della riassicurazione concessa:

  1. Linea A - Sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine;
  2. Linea B - Sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;
  3. Linea C - Sostegno al circolante.

Le garanzie consortili coprivano fino all’80 per cento delle sottostanti operazioni bancarie e, in funzione della linea di intervento, potevano essere a prima richiesta (anche con congruo anticipo) o sussidiarie.

Ciò premesso, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 49, successivamente sostituito dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto interventi straordinari connessi al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, volti a fronteggiare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica   da   COVID-19   sulle   imprese   italiane. In  particolare, per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è stata fissata al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Pertanto, al fine di uniformare la disciplina regionale a quella prevista per il Fondo centrale di garanzia per le PMI e rendere la misura regionale complementare a quella statale evitando duplicazione di interventi, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione.

L’obiettivo perseguito era quello di ampliare la possibilità di accesso a finanziamenti di supporto alla liquidità aziendale anche a quelle imprese, comunque bancabili, che non possono accedere alla garanzia statale in quanto si collocano nelle classi di merito più basse del sistema di rating adottato dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Allo  scopo  di  rendere  l’intervento   di   riassicurazione   del   Fondo funzionale   alla   primaria   finalità di cui sopra, con la citata deliberazione n. 490 del 2020, si è stabilito che, a far data dal 17 marzo 2020, fosse elevata la percentuale di copertura del Fondo regionale al 90 per cento  dell’importo garantito dal Confidi e raddoppiato il cap di rischio, portandolo tra  il  10  e  il  20  per  cento, in funzione della linea prescelta.

Inoltre, la deliberazione n. 490 del 2020, ha disposto l’abolizione del contributo mutualistico a carico dei Confidi sulle nuove operazioni, presentate a far data dal 17 marzo 2020, a fronte di una corrispondente riduzione delle commissioni praticate alle imprese, verificata da  parte  di  Veneto  Sviluppo  S.p.A. Infine, ai  fini  della   massima razionalizzazione ed efficienza dello strumento finanziario sia nella fase   di applicazione da parte dei Confidi che  in  quella   di   gestione   da   parte   di   Veneto   Sviluppo S.p.A., il suddetto provvedimento della Giunta regionale ha disposto l’applicazione all'intervento regionale di riassicurazione delle procedure di attivazione, escussione e recupero, nonché (anche con riguardo  alla verifica dei requisiti di ammissibilità) di individuazione delle fattispecie di decadenza e inefficacia della riassicurazione e di revoca dell'agevolazione all’impresa adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare, la deliberazione n. 490 del 2020 ha previsto che le procedure del Fondo di Garanzia per le PMI di cui sopra siano applicate, oltre che alle nuove istanze, anche alle richieste di attivazione e/o intervento al Fondo presentate a far data dal 17 marzo 2020.

Nell’ambito delle procedure di escussione adottate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI si collocano anche gli accordi transattivi liberatori (c.d. accordi “a saldo e stralcio”) sia su singole operazioni, proposti dall’impresa beneficiaria, che su molteplici operazioni, conclusi tra il Confidi riassicurato e la banca che ha erogato il finanziamento. A riguardo, si evidenzia che il saldo e stralcio consiste in una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito, in modo da ottenere un soddisfacimento sia per il debitore che per il creditore, piuttosto che incorrere in infruttuose procedure giudiziarie di recupero del credito.

In tale contesto, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione  generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” la quale all’articolo 1, comma 2, prevede che “Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia di “Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o  altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020” e, al comma 6, che “Le disposizioni  di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre  2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"”.

Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella precitata deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 2020, si è proceduto, quindi, all’aggiornamento delle disposizioni operative dello strumento finanziario in argomento adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 2017.

Le nuove disposizioni operative, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, sono state predisposte sulla base della proposta trasmessa da Veneto Sviluppo S.p.A. con nota del 10 agosto 2020, prot. n. 4808/20 e sostituiscono le disposizioni operative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 2017.

Si precisa che l’intervento in argomento si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

La citata legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, legge regionale n. 19 del 2004, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

Nella seduta dell'11 febbraio 2021, la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.19;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 711 del 13 maggio 2014; n. 939 del 23 giugno 2017 e n. 490 del 21 aprile 2020;

VISTE le disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10 agosto 2020, prot. n. 4808/20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/CR del 26 gennaio 2021;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 11 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
  2. di approvare l'Allegato A "Disposizioni operative" per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, per operazioni di riassicurazione del credito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_197_21_AllegatoA_442313.pdf

Torna indietro