Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 26 febbraio 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 24 febbraio 2021

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 4 del 26/01/2021.

Note per la trasparenza

Si dispone l’approvazione del bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1233 del 1 settembre 2020.

Al fine di garantire il possibile contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto, la Giunta regionale, con deliberazione/cr n. 71 del 30 giugno 2020, ha approvato una nuova proposta di modifica al PSR 2014-2020. Tale proposta di modifica è stata successivamente approvata dal Consiglio regionale, con deliberazione amministrativa n. 76 del 14 luglio 2020.

Tale proposta di modifica dà applicazione a quanto consentito dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19.

In particolare, al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia, viene attivata la nuova Misura 21 di cui all’art. 39b del Regolamento (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19”, destinando al suo finanziamento il 2% delle risorse del Programma e ponendo il 31 dicembre 2020 come termine ultimo entro il quale provvedere alla concessione dell’aiuto agli agricoltori (al massimo 7.000,00 euro per beneficiario).

Successivamente, il Regolamento (UE) 2020/2200 del 23 dicembre 2020 ha esteso il termine massimo per la concessione degli aiuti della Misura 21 al 30 giugno 2021.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per gli agricoltori.

Per contribuire a fronteggiare tale crisi in Veneto, con la DGR n. 1234 del 01/09/2020 è stato attivato il primo bando per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19, per un importo di 23.000.928,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020. Il bando prevede l'erogazione una tantum di una somma forfettaria alle aziende agricole dei settori maggiormente colpiti dalla crisi individuati secondo rilievi oggettivi e analisi dell’andamento dei mercati dei prodotti agricoli e agroalimentari elaborati da osservatori tematici nazionali e regionali.

A seguito dell'istruttoria svolta da Avepa sulle domande di aiuto presentate, sono state finanziate n. 6.347 aziende agricole per un importo complessivo di euro 22.374.500,00.

Sono peraltro emerse alcune casistiche di aziende agricole che, pur considerate nella Scheda Misura 21 del PSR 2014-2020, non hanno potuto presentare la domanda di aiuto per l’impostazione tecnica del Bando DGR n. 1234/2020. In particolare, si tratta delle aziende agricole che rientrano nella classificazione di attività di “turismo rurale”, erroneamente non considerate tra i soggetti beneficiari, e delle aziende produttrici di colture orticole che, all’atto di compilazione del piano colturale 2020 nel fascicolo aziendale presso AVEPA, si sono avvalse della facoltà di indicare la coltivazione generica di ortive, senza indicare la “tripletta” che esplicita la coltura praticata sino alla varietà.

Con deliberazione/CR n. 4 del 26/01/2021, la Giunta regionale ha attivato quindi un secondo bando per consentire anche a queste tipologie di aziende di poter presentare la domanda di aiuto a valere sulle risorse residue del tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19. La deliberazione/CR n. 4 del 26/01/2021 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 11 febbraio 2021 ha espresso il proprio parere favorevole senza alcuna modifica al testo.

Con il presente provvedimento si intendono aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020.

Considerata la finalità del bando di risposta emergenziale per gli agricoltori dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19, ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 2 del Regolamento UE 1305/2013 non si applicano criteri di selezione. Qualora le richieste di aiuto siano eccedenti le risorse stanziate, si procederà alla riduzione lineare degli aiuti unitari previsti dal bando.

Inoltre, al fine di rispettare le scadenze previste dal Regolamento UE 2020/872 per l'approvazione e il finanziamento delle domande e l'erogazione degli aiuti, si rende necessario derogare dai termini ordinari previsti dal documento Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. per la gestione dei bandi e pertanto i tempi per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti sono previsti in 30 giorni solari a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e quelli per l'istruttoria di ammissibilità e l’approvazione della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa sono previsti entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, e comunque non oltre il 30 giugno 2021. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione, la domanda di aiuto prevede anche il contestuale pagamento dell'importo spettante al beneficiario.

L’importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 626.428,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 a seguito delle economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi e non viene perciò richiesto un ulteriore cofinanziamento regionale.

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliate da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

L’organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 per il quale si dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 01 settembre 2020 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. che definisce gli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 01 settembre 2020 di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020;

VISTA la deliberazione/CR n. 4 del 26/01/2021 di approvazione dell’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 21.1.1 del PSR 2014-2020;

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 11 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole al provvedimento senza alcuna modifica al testo della deliberazione/CR n. 4 del 26/01/2021;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 come specificato nel bando di cui all’Allegato A al presente provvedimento, definendo le condizioni per l’accesso ai benefici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 626.428,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 derivanti da economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il bando del tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, definendo le condizioni per l’accesso ai benefici;
  3. di dare atto che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 626.428,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 derivanti da economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di stabilire che l’istruttoria di ammissibilità e l’approvazione della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa avvengano entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
  6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_206_21_AllegatoA_441897.pdf

Torna indietro