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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 09 marzo 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 142 del 09 febbraio 2021

Procedimento ad istanza della società Cereal Docks S.p.A. per l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di biodiesel e alla dismissione di una linea di produzione di biodiesel nello stabilimento di Camisano Vicentino (VI). Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all' articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte dello Stato dell'autorizzazione alla società Cereal Docks S.p.A. al cambio di destinazione d’uso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di biodiesel ed alla dismissione di una linea di produzione di biodiesel all’interno dello stabilimento sito in Camisano Vicentino (VI).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (di seguito “legge”), lo Stato ha operato un profondo riassetto della disciplina vigente in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, semplificando gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti, introducendo l’istituto dell’autorizzazione in luogo della concessione e limitando le fattispecie già precedentemente soggette ad autorizzazione.

In tale contesto, risultano attualmente soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge:

a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

La legge ha attribuito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, con l’eccezione delle funzioni concernenti l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli impianti e l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, che la legge riserva alla competenza statale.

Per quanto attiene al settore degli oli minerali, in particolare, l’articolo 1, comma 7, lettera i), della citata legge n. 239 del 2004 ha riservato allo Stato “l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, lett. c), punto 5, della legge, lo Stato è altresì chiamato ad individuare “d’intesa con la Conferenza unificata, (…) criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali”.

In attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha quindi individuato le seguenti infrastrutture e impianti strategici:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all’articolo1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

f-bis) gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

In relazione agli impianti sopra individuati “nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”, l’articolo 57, comma 2, del medesimo decreto legge ha inoltre previsto che “le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (….) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate”.

L’autorizzazione è rilasciata all’esito di un procedimento unico, di competenza dello Stato, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, il MISE trasmette alla regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l’espressione dell’intesa regionale sopra richiamata.

Alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni normative statali, nelle more dell’adozione, da parte dello Stato, di un provvedimento di carattere generale di disciplina dell’intesa regionale, al fine di assicurare la necessaria coerenza con gli obiettivi generali del piano energetico nazionale e regionale, perseguendo nel contempo una primaria finalità di semplificazione e razionale gestione dei procedimenti, si rende prima di tutto necessario definire la natura dell'intesa regionale all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale.

Giova ricordare, infatti, che come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le sentenze n. 179 dell’11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l’istituto dell’intesa costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell’esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.

Nel caso di specie, in assenza di specifiche competenze regionali, l’intesa prevista dal legislatore statale sarà circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell' emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.

La valenza strategico programmatoria della succitata intesa viene, inoltre, confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato altresì dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Cereal Docks S.p.A., con sede legale in Camisano Vicentino (VI), Via dell’Innovazione n.1, in data 27 maggio 2020, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti "MISE") un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla dismissione dell’impianto di produzione di biodiesel mantenendo al contempo inalterata la capacità di stoccaggio e cambiando la destinazione d’uso dei serbatoi di stoccaggio di biodiesel, glicerina, metanolo e metilato sodico per destinarli allo stoccaggio di oli vegetali ad uso non energetico.

Nello specifico, l’intervento consiste nella dismissione dell’impianto di produzione di biodiesel, composto, come da relazione tecnica allegata all’istanza presentata al MISE, da due unità principali, rispettivamente consistenti in un fabbricato nel quale sono alloggiate le varie componenti del ciclo di produzione (m. 15 x 30, H 12) e da un parco serbatoi di stoccaggio composto da n. 10 serbatoi di varia capacità (n. 6 da 600 mc, n. 2 da 145 mc, n. 1 da 100 mc e n. 1 da 20 mc). Nell’area sono inoltre presenti impianti ausiliari e di servizio. Il piano di dismissione dell’impianto di produzione del biodiesel prevede la bonifica e lo smontaggio delle attrezzature tecniche ed il loro successivo trasferimento e reimpiego in altro sito, con il mantenimento del fabbricato esistente per successiva destinazione ad altri usi produttivi. Il parco serbatoi, previo svuotamento e bonifica, sarà mantenuto in sito e utilizzato per lo stoccaggio di oli vegetali. Il piano di dismissione prevede inoltre un piano di monitoraggio quinquennale delle acque sotterranee attraverso n. 4 piezometri già installati.

Il MISE, in relazione alla richiesta pervenuta, al fine di permettere una valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in data 3 luglio 2020, con nota prot. n.14386, ha convocato una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando che ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 bis “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione (…) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 (dell’articolo 14 bis), equivalgono ad assenso senza condizioni.”.

Nell’ambito della citata conferenza in forma semplificata la Provincia di Vicenza - Area Tecnica – Servizio Rifiuti Via o Vas, competente per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto, con nota prot. n. 287202 del 20 luglio 2020 ha comunicato al MISE di non ravvisare la necessità di ulteriori condizioni/prescrizioni per quanto di competenza, mentre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise Energie ed Alcoli con nota prot. n. 18085 del 10 agosto 2020 ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

Per quanto attiene alla Regione del Veneto, l’allora Area Sviluppo economico, sentite le competenti Direzioni, con nota prot. n. 319449 dell’11 agosto 2020 ha comunicato al MISE di non ravvisare specifiche competenze regionali nel procedimento in oggetto.

Il MISE pertanto, considerato che per quanto attiene ai profili di sicurezza antincendio, nel caso di dismissione degli impianti, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica - Ufficio prevenzione incendi e rischio industriale, con nota prot. MISE n.12752 del 16 maggio 2018, ha comunicato che “Le modifiche apportate agli impianti strategici ed alle infrastrutture energetiche che non si configurano come soggette a procedimenti di cui al D.P.R. 151/11 non vengono sottoposte al vaglio dei Comandi dei Vigili del Fuoco i quali non sono pertanto tenuti ad esprimersi in merito ad esse” e che “in particolare i soggetti responsabili sono tenuti a richiedere al comando VVF competente territorialmente, l’esame del progetto di nuovi impianti e delle modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio. La dismissione totale o parziale degli impianti non rientra tra questi casi”, considerato altresì che il comune di Camisano Vicentino, nel cui territorio insiste l’impianto oggetto di dismissione, non ha trasmesso alcuna determinazione in merito al procedimento e che pertanto il suo parere deve considerarsi quale silenzio assenso ai sensi del sopra richiamato articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, ha concluso positivamente l’istruttoria e ha successivamente trasmesso alla Regione del Veneto, con nota prot. n. 21801 del 30 settembre 2020, la propria determinazione conclusiva del procedimento, richiedendo al contempo l’espressione dell’intesa regionale ai sensi dell’art 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

Nella determinazione conclusiva del procedimento, in particolare, il MISE dà atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti in senso favorevole i pareri, come sopra evidenziati, dei seguenti Enti o Amministrazioni:

  • Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Rifiuti Via o Vas;
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise Energie e Alcoli;
  • Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica – Ufficio prevenzione incendi e rischio industriale;
  • Comune di Camisano Vicentino.

Con nota del 15 ottobre 2020, prot. n. 439851, il Segretario Generale della Programmazione ha individuato ai fini della predisposizione del provvedimento regionale di intesa per il procedimento in oggetto la Struttura regionale competente in materia di commercio, in quanto struttura che, precedentemente al trasferimento delle competenze operato con il sopra richiamato decreto legge n. 5 del 2012, aveva originariamente autorizzato l’impianto con decreto direttoriale n. 99 del 22 marzo 2007.

Con nota del 10 novembre 2020, prot. n. 479536, pertanto, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha trasmesso alle strutture regionali competenti in materia di ambiente, beni e attività culturali, infrastrutture e trasporti, pianificazione territoriale, progetti speciali per Venezia, ricerca innovazione ed energia e supporto giuridico amministrativo e contenzioso copia della documentazione pervenuta dal MISE, richiedendo eventuali osservazioni in merito ed evidenziando che, salvo diversa segnalazione, l’esito della consultazione si sarebbe inteso come assenza di profili tecnici ostativi al rilascio dell’intesa regionale: nessuna delle strutture interpellate ha ravvisato profili di competenza.

Le Strutture regionali interessate sopra richiamate non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata determinazione positiva conclusiva trasmessa dal MISE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell’odierno procedimento.

Resta inteso che l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le eventuali successive prescrizioni che dovessero essere stabilite dagli enti preposti e che l’eventuale reimpiego presso il medesimo o altro sito delle attrezzature e dei serbatoi già facenti parte dell’impianto potranno essere assentiti nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 recante "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione di deposito di oli minerali" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 21801 del 30 settembre 2020 relativa alla conclusione positiva del procedimento instaurato ad istanza della società Cereal Docks S.p.A., per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione per un cambio di destinazione d’uso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di biodiesel e alla dismissione di una linea di produzione di biodiesel all’interno dello stabilimento sito in Camisano Vicentino (VI);

VISTA la nota del 15 ottobre 2020, prot. n. 439851, del Segretario Generale della Programmazione;

VISTA la nota del 10 novembre 2020, prot. n. 479536 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;

PRESO ATTO che le Strutture regionali competenti non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio alla società Ceral Docks S.P.A., da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'autorizzazione al cambio di destinazione d’uso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di biodiesel e alla dismissione di una linea di produzione di biodiesel all’interno dello stabilimento sito in Camisano Vicentino (VI);
  3.  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4.  di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
  5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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