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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 09 marzo 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 09 febbraio 2021

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Co.Ser. - società cooperativa agricola a r.l." - Comune di Megliadino San Vitale (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluenti zootecnici e di origine bovina) rilasciata alla società cooperativa “Co.Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” con DGR n. 2245 del 20 dicembre 2011.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011 e s. m. e i. la società cooperativa “Co.Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” (CUAA 00637130287), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Nello Gioacchin, 30bis/A, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, in Comune di Megliadino San Vitale (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas prodotto dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento di origine aziendale (effluente zootecnico bovino), pari a 17.324 tonnellate all’anno tal quali (74 % del totale, in peso, della biomassa conferita), nonché di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 6.108 t/a t. q. (26 % del totale in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 2245/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 30 luglio 2013 l’impianto di produzione di energia assentito alla società cooperativa “Co.Ser. - società cooperativa agricola a r.l.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 7 ottobre 2019 (protocollo regionale n. 429537) la medesima Società cooperativa agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2245/2011 e s. m. e i., prevedendo:

a. la realizzazione di un nuovo edificio adibito a:

  • spogliatoio e servizi per gli operatori;
  • locale di trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), comprendente l’installazione della tramoggia di carico dei SOA, la realizzazione della sala controllo, la sala pompe per portare a temperatura di lavoro i SOA, la cucina di pretrattamento dei SOA (frangiossa, trituratore e pastorizzatore), nonché un silos per lo stoccaggio dei SOA una volta pastorizzati;

b. la modifica e l’integrazione della “ricetta” di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas con il conferimento di sottoprodotti di origine animale (SOA), quali grasso e scarti di lavorazione, sangue, stallatico e contenuto del tubo digerente (categoria 2 e categoria 3).

Il progetto di variante è stato integrato successivamente dal Soggetto istante con note protocollo regionale n. 25498 del 20 gennaio 2020, n. 423327 del 5 ottobre 2020 e n. 533368 del 15 dicembre 2020.

Nel corso del procedimento amministrativo, si rileva, che gli uffici istruttori si sono avvalsi di un periodo di sospensione dei termini procedimentali – dalla data del 23 febbraio 2020 a quella del 15 aprile 2020 – come previsto dall’articolo 103 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Sospensione termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), in concomitanza della riorganizzazione delle attività d’ufficio a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19.

Con la ripresa a regime delle attività amministrative, in data 11 maggio 2020 è stata indetta la Conferenza di servizi in modalità asincrona. Alla data del 5 giugno 2020 la Società cooperativa agricola istante dimostrava l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni ed Enti pubblici interessati. Accertata, pertanto, in data 5 giugno 2020, la provvisoria procedibilità, ai sensi del D MiSE 10 settembre 2010, dell’istanza n. 429537/2019, il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attendeva gli esiti istruttori a capo di ciascuna Amministrazione ed Ente pubblico interessato da specifico endoprocedimento.

Al termine di formale conclusione dell’istruttoria (3 settembre 2020), essendo trascorsi novanta giorni dalla procedibilità dell’istanza, il responsabile del procedimento regionale sollecitava la Società cooperativa istante e dare seguito a quanto chiesto dall’Azienda ULSS 6 Euganea (sopralluogo effettuato in data 18 giugno 2020) nell’ambito dell’endoprocedimento di cui al Reg. CE 1069/2009 (introduzione di SOA nel ciclo produttivo) – e relative Linee guida regionali – nell’ambito di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas.

Acquisito in data 24 dicembre 2020 da parte dell’Amministrazione procedente (protocollo regionale n. 549298), il “parere preventivo favorevole” dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il responsabile regionale del procedimento avviava a conclusione l’istruttoria ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società cooperativa, “Co.Ser. - società cooperativa agricola a r.l.”, una ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • l’Azienda ULSS 6 Euganea ha espresso il proprio parere favorevole preventivo, con prescrizioni, sugli aspetti gestionali del Sottoprodotto di Origine Animale (protocollo n. 549298/2020);
  • la Società cooperativa agricola istante ha completato in data 15 dicembre 2020 la trasmissione della documentazione richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 423327 del 5 ottobre 2020, n. 423368 del 5 ottobre 2020 e n. 526932 dell’11 dicembre 2020);
  • AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova di AVEPA ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 1, art. 20 della legge n. 241/1990. Rimasto silente nel corso dell’istruttoria ha sostanzialmente confermato il Piano aziendale presentato dall’originaria ragione sociale “Co.Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, nel corso dell’iter conclusosi con DGR n. 2245/2011.

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia di ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 2245 del 20 dicembre 2011, prendendo atto, contestualmente, il venir meno delle modifiche e integrazioni all’autorizzazione unica originaria intervenute nel frattempo (DGR n. 1585 del 30 ottobre 2018).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011 e s. m. e i. (DGR n. 1585 del 30 ottobre 2018);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

- con atto di compravendita registrato all’Ufficio del registro di Este (PD) il 9 giugno 1983 al n. 1284, come da atto notarile del 24 maggio 1983 a firma del notaio dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Este (PD) (rep. 5741 – raccolta 1320), nonché con atto di compravendita registrato all’Ufficio del registro di Padova il 14 novembre 1995 al n. 9587, pubblici, e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Este (PD) il 15 novembre 1995 al n. 4132 d’ordine e n. 3034 particolare, come da atto notarile del 26 ottobre 1995 a firma del notaio dott. Gianluigi Gavi, notaio in Padova (rep. n. 23525 – raccolta n. 4392), risulta che la società “Co. Ser. – Cooperativa Servizi s.r.l.” ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Megliadino San Viale (PD) catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49, 56 e 80);

- con verbale di assemblea straordinaria di registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova il 23 dicembre 2004, al n. 9172, pubblici, come da atto notarile del 15 dicembre 2004 a firma del dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Padova (Rep. n. 78602 e Racc. n. 10322), risulta che l’assemblea straordinaria della società “Co. Ser. Cooperativa Servizi s.r.l.” ha adeguato lo statuto alle disposizioni di legge, nonché modificato la denominazione originaria in “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”;

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Legnago (PD) il 4 novembre 2011 al n. 5453, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 8 novembre 2011, al Registro generale n. 5739 e Registro particolare n. 3740, come da atto notarile del 2 settembre 2011 a firma della dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR) (Rep. n. 2849 e Racc. n. 2095), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 80);

- con l’accettazione della T.I.C.A. – codice di rintracciabilità n. T0249986 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società cooperativa istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

- AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota protocollo n. 460996 del 5 ottobre 2011, ha trasmesso l’approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004;

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0097561 del 21 maggio 2014 gli originari i mappali n. 49 e n. 56 del foglio 15, catasto terreni, Comune di Megliadino San Vitale (PD), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 85, stesso Comune;

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0194357 del 16 luglio 2012 l’originario mappale n. 83 – derivante da una variazione del mappale n. 80, foglio 15, catasto terreni, Comune di Megliadino San Vitale (PD), risulta essere stato soppresso, generando il mappale n. 81, stesso Comune;

- con nota protocollo n. 113806 del 21 marzo 2017, la società cooperativa, “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 20 dicembre 2016, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 124.622,90 (euro centoventiquattromilaseicentoventidue/90);

PRESO ATTO, che

- con nota protocollo n. 423327 del 5 ottobre 2020, la società cooperativa, “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.”, per il tramite dello Studio Lazzarotto di Cona (VE) ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, l’“Integrazione alla perizia sull’importo per la previsione tecnico economica dei lavori di messa in pristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto, nonché opere e infrastrutture connesse al medesimo”, per un ammontare di euro 14.686,70 (euro quattordicimilaseicentottantasei/70);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 2.100 tonnellate all’anno tal quali, ossia l’8 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 22.050 t/a t.q., ossia l’86 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine animale (SOA – grasso e scarti di lavorazione, sangue, stallatico e contenuto del tubo digerente, di categoria 2 e categoria 3), pari a 1.645 t/a t.q., ossia il 6 % del totale in peso;

3. di autorizzare altresì, in sostituzione del punto n. 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto, di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 480 kW, pari a complessivi 2.419 MWh/anno (35 % della producibilità termica potenziale, pari a 6.953 MWh/anno), a servizio:

  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (150 kW);
  • del riscaldamento degli uffici aziendali e dell’abitazione del custode (150 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive per la pastorizzazione dei sottoprodotti di origine animale – SOA (300 kW);

4. di approvare, in sostituzione del punto n. 10. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011, l’importo di euro 139.309,60 (euro centrotrentanovemilatrecentonove/60), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

5. di confermare in capo alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” (CUAA 00637130287), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Nello Gioacchin, 30bis/A, l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2., e 3., catastalmente individuati nel Comune di Megliadino San Vitale (PD), foglio 15, mappali n. 80, 81 e 85 (ex 49 e 56), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 155780 del 30 marzo 2011, n. 279313 del 10 giugno 2011, n. 292038 del 17 giugno 2011, n. 342490 del 18 luglio 2011, 385580 del 12 agosto 2011, n. 407400 del 1° settembre 2011, n. 323482 del 2 agosto 2018, n. 362394 del 6 settembre 2018, n. 492537 del 7 ottobre 2019, n. 520266 del 3 dicembre 2019, n. 13516 del 13 gennaio 2020, n. 25498 del 20 gennaio 2020, n. 423327 del 5 ottobre 2020, n. 533368 del 15 dicembre 2020 e n. 25064 del 20 gennaio 2021;

6. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 2245 del 20 dicembre 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere assentite;

7. di comunicare, alla società cooperativa “Co. Ser. – società cooperativa agricola a r.l.” e alle Am-ministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – DGR n. 2245 del 20 dicembre 2011;

8. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 30 settembre 2018 inerente il precedente completamento della costruzione e alla modifica dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

9. di dare atto, altresì, che gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1585 del 30 settembre 2018 cessano a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_139_21_AllegatoA_441314.pdf

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