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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 09 marzo 2021


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 09 febbraio 2021

Adeguamento del bilancio di previsione 2021-2023 alle variazioni dei residui presunti conseguenti ad operazioni intervenute dopo l'approvazione del medesimo, conseguente variazione di cassa e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 9,comma 4-ter, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL 006)//CASSA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si adegua il valore di un residuo passivo presunto in seguito ad operazioni di gestione intervenute dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, si implementa pertanto la dotazione di cassa del relativo capitolo e, ai fini dell’efficientamento del procedimento amministrativo, si apportano le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l’entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai sensi dell’art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.

Il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto – per l’entrata rappresentata dalla Tipologia e per la spesa rappresentata dal Programma - l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

In particolare il verbale del 22.02.2017 della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali istituita ai sensi dell’art. 3-bis del d.gs. 118 del 23.06.2011, statuisce che:

“L’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto. Tale variazione dei residui non è definita “una variazione di bilancio”, ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato). E’ tuttavia possibile che, nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se “sottostimati” rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Tale fattispecie non è prevista dal TUEL e dal d.lgs. 118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina dei regolamenti di contabilità degli enti. In assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, si ritiene che l’importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l’organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall’allegato 8 al d.lgs 118/2011.”

La Direzione Agroalimentare, con nota prot. 46700 del 02 febbraio 2020 ha richiesto di adeguare il residuo presunto di € 20.583.866,41 del capitolo 100460/U appartenente alla Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 1 “Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in Conto Capitale”, come da motivazioni indicate al fine di poter procedere a un sollecito pagamento degli importi ivi previsti.

Nella specie, tale importo si riferisce all’impegno di € 20.583.866,41 assunto con Decreto della Direzione Agroalimentare n. 175 del 26 novembre 2020 per l’esercizio 2020 collegato all’assegnazione delle risorse dal Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensantivi dei danni causati dalla cimice asiatica, oggetto di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla DGR 1541 del 17 novembre 2020 e introitate con bollette 055340 e 0055341 del 29 dicembre 2020, aventi data posteriore all’approvazione da parte della Giunta Regionale del Disegno di Legge n. 20/2020 realtivo al “Bilancio di previsione 2021-2023”.

Si porta all’attenzione, infatti, che l’importo dei residui presunti al 31.12.2020 contenuto nel bilancio di previsione 2021-2023, approvato con L.R. 41/2020, è stato calcolato sulla base delle informazioni presenti al momento della presentazione del Disegno di legge da parte della Giunta Regionale in data 26 ottobre 2020, e non risulta quindi allineato, giocoforza, con il medesimo importo presunto calcolato tenuto conto delle operazioni di gestione susseguitesi in seguito e sino al 31.12.2020.

Da tutto ciò ne deriva che nelle more dell’effettuazione dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118 del 23.06.2011, il mancato aggiornamento dell’importo dei residui presunti di spesa, e dei correlati stanziamenti di cassa, comporta oggettiva difficoltà nell’assicurare la necessaria continuità nella gestione, in particolar modo per ciò che attiene l’effettuazione di pagamenti a residui, come effettivamente riscontrato dalla Direzione Agroalimentare ed evidenziato nella nota di cui sopra.

Sulla base di tali premesse, si propone quindi di provvedere all’adeguamento dello stanziamento del residuo passivo presunto al 31.12.2020 del capitolo 100460/U incrementadolo di € 20.583.866,41 nel bilancio di previsione 2021-2023, allineandolo pertanto all’impegno assunto a fine esercizio 2020 dal Decreto di impegno della Direzione Agroalimentare n. 175 del 26 novembre 2020 e alla conseguente variazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2021-2023 come da allegato A alla presente deliberazione.

L’art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all’allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall’Allegato B alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell’Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” prevede che “Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell’ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l’ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l’approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell’ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l’approvazione della delibera di variazione.

Infine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, c. 4 ter, L. 39/2001, ai fini di un efficientamento del procedimento amministrativo, e allo scopo di dare una risposta in tempi rapidi agli interventi idonei a ridurre le perdite patite dai frutticoltori veneti a seguito della cimice asiatica, si propone inoltre, di apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale, derivanti dalla variazione di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, come da Allegato C alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42”;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 “Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell’articolo 53, comma 4 dello Statuto”

VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.”;

VISTA la DGR 1753 del 22.12.2020 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Misure organizzative necessarie nelle more della completa riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il verbale del 22.02.2017 della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali istituita ai sensi dell’art. 3-bis del d.gs. 118 del 23.06.2011;

VISTA la DGR 1541 del 17 novembre 2020 “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL068) // VINCOLATE”;

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incrementare lo stanziamento del residuo passivo presunto al 31.12.2020 del capitolo 100460/U Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 1 “Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in Conto Capitale” di euro 20.583.866, nel bilancio di previsione 2021-2023;
  3. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall’Allegato A;
  4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all’allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall’Allegato B;
  5. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall’Allegato C;
  6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

(seguono allegati)

Dgr_128_21_AllegatoA_441304.pdf
Dgr_128_21_AllegatoB_441304.pdf
Dgr_128_21_AllegatoC_441304.pdf

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