Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 19 gennaio 2021

IPAB I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane di Venezia. Autorizzazione all'accettazione del lascito testamentario di beni immobili siti in Venezia e Pieve Tesino (TN), attività bancarie, beni mobili, gioielli e preziosi. Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale di cui al punto 1 della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 esecutiva degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Rilevata la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa regionale, il provvedimento rilascia l’autorizzazione all’accettazione di eredità all’Ente in oggetto identificato, ponendo un termine decadenziale di due anni.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all’art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all’art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza  “su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari” e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale all’alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.

Con nota prot. n. 87/2020 del 7 gennaio 2020 prot. reg.le n. 4748 dell’8 gennaio 2020 l’Ipab  I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane di Venezia ha presentato istanza per l’accettazione del lascito testamentario da terzi, riguardante immobili siti in Venezia e Pieve Tesino (TN), attività bancarie, beni mobili, gioielli e preziosi, come da elenchi agli atti della Direzione Servizi Sociali, di cui al verbale di inventario di eredità beneficiata e al verbale di apertura di cassetta di sicurezza. Con nota ricevuta al prot. reg.le n. 507062 del 27 novembre 2020 è stata integrata la documentazione relativa alle visure catastali; con prot. reg.le n. 510417 del 1 dicembre 2020 è stata integrata la documentazione relativa ai valori catastali, ai valori dei beni mobili, ai gioielli e ai preziosi e con prot. reg.le n. 546298 del 23 dicembre 2020 è stata integrata la documentazione per le attività bancarie.       

Il valore complessivo del lascito testamentario ammonta a € 2.362.695,62 di cui € 1.208.320,40 per beni immobili, € 8.413,00 per beni mobili, € 15.886,00 per preziosi e gioielli ed € 1.130.076,22 per attività bancarie (c/c e depositi/prodotti finanziari).

Su disposizione delle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007 la Commissione tecnica, preso atto del parere favorevole all’accettazione definitiva del lascito testamentario di terzi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole all’operazione così come presentata dall’Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della corrispettiva seduta, e di approvare l’istanza di accettazione del lascito testamentario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTO l’art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;

VISTO l’art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;

VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 1 anno 2020 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell’articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);

VISTO l’art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di autorizzare all’accettazione del lascito testamentario degli immobili siti nel Comune di Venezia e di Pieve Tesino (TN), delle attività bancarie, dei beni mobili, dei gioielli e dei preziosi, l’Ipab I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane di Venezia come da elenchi agli atti della Direzione Servizi Sociali;
  3. di prescrivere all’Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa al negozio acquisitivo;
  4. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2. abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro