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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 02 febbraio 2021


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1895 del 29 dicembre 2020

Costituzione Fondi di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria -- anno 2020. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, art. 45.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, in attuazione all’art. 45 dell’ACN in oggetto, si intende approvare i Fondi di disponibilità rispettivamente per gli specialisti ambulatoriali interni e i veterinari e per le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e individuare il rispettivo importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria a valere per l’anno 2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, all’art. 45 dispone che “1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, agevolando l’attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa, è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

2. L’indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42.

3. L’indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.

4. Per la determinazione dell’importo dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, la Regione dispone di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività.

5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.

6. Il Fondo annuale regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti di cui al comma 2.

7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda . L’erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l’incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro.

8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all’art. 20, comma 2, comporta l’immediata revoca del diritto a percepire l’indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno.

9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell’orario di incarico ai senti dell’art. 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell’Anticipo delle Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l’indennità di cui al presente articolo.

La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) con nota prot. n. 361 del 7 aprile 2020 ha comunicato che “Per il solo anno corrente il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 dell’art. 45, è stato fissato al 1 ottobre 2020. Gli aventi diritto dovranno far pervenire entro il nuovo termine indicato, alla Azienda presso la quale è instaurato l’incarico, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver svolto attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto all’art. 42 dello stesso ACN) a far data dal 31/03/2020 (data di entrata in vigore dell’ACN e quindi delle previsioni normative dell’art. 45) e di non svolgerne nel corso del rimanente periodo fino al 31 dicembre 2020.”

SISAC, con successive note, ha fornito alcune indicazioni in merito all’attuazione dell’art. 45, di seguito riportate:

  • Nota prot. n. 739 del 4 settembre 2020 “Come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCNN, anche quello ex art. 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto (in questo caso gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali). Il fondo in questione, infatti, è determinato come parte dell’incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato). La modalità è plasticamente evidenziata nelle tabelle annesse all’art. 5 dell’ACN stesso, nelle quali si ritrovano le ripartizioni degli incrementi tra i vari fondi suddistinte per settori (specialisti e veterinari, professionisti) e per natura degli incarichi (tempo indeterminato e tempo determinato). Come detto l’istituto della indennità di disponibilità è stato riconosciuto in favore degli incaricati a tempo indeterminato pertanto il valore del fondo è riportato nelle sole tabelle A2 e B2 dell’art. 5 (entrambe seconda riga). Non vi è dubbio quindi sul fatto che le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a 0,39 € sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti. Quanto all’ulteriore dubbio sollevato ed inerente il riferimento temporale, soccorre lo stesso ACN nel qualificare il fondo in questione in “fondo annuo regionale” (cfr art. 45, comma 6). Pertanto, il fondo si ridetermina e quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative allo stesso precedente anno solare."
  • Nota prot. n. 858 del 14 ottobre 2020 ha riferito che “(…) si osserva che l’art. 5 dell’ACN prevede che siano corrisposte sia le risorse relative agli arretrati previsti per l’anno 2018 che quelle riferibili agli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali decorrenti dal 1 gennaio 2019 secondo le tabelle indicate in applicazione degli specifici articoli dell’ACN. Pertanto, considerato che l’ACN di cui trattasi è entrato in vigore il 31 marzo 2020, le risorse del periodo 1 gennaio 2019-30 marzo 2020 sono da considerare arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali e come tali erogati. (…) si rappresenta che è corretto riconoscere agli aventi diritto che hanno dichiarato di non aver svolto attività libero professionale dal 31 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente ACN) e che si impegnano a non svolgerla fino al 31 dicembre 2020 non una “quota oraria Fondo 2020”, come ritenuto dall’odierna scrivente, bensì un valore derivante dalla ripartizione del fondo di piena disponibilità (decorrente dal 31 marzo 2020) in applicazione dei criteri definiti dall’art. 45. Infine, in merito all’ultimo dubbio sollevato, come già precisato in propria nota 739/2020, reperibile sul sito istituzionale della Scrivente, è lo stesso ACN a qualificare il fondo in questione come “fondo annuo regionale” (cfr art. 45, comma 6). Ciò significa che il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative al precedente anno solare). Non è pertanto ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in questione in corso d’anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d’anno.”

Premesso ciò, al fine di dare attuazione ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 45, con nota prot. n. 477876 del 10 novembre 2020 la Regione Veneto ha chiesto alle Aziende di trasmettere alla struttura competente entro il 30 novembre 2020 i dati seguenti al fine della costituzione del Fondo di “indennità di disponibilità”, distinti per settori [specialisti ambulatoriali interni/veterinari, professionisti (biologi, chimici, psicologi)]:

  1. totale delle ore di attività svolte e retribuite degli incarichi a tempo indeterminato relative all’anno solare 2019;
  2. totale delle ore di incarico a tempo indeterminato degli specialisti ambulatoriali interni/veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi), che hanno attestato l’esclusività del rapporto di lavoro, riferite all’anno solare 2019.

Le Aziende, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro pervenute entro il 1 ottobre 2020, hanno comunicato i propri dati (note aziendali agli atti degli uffici competenti).

Sulla scorta dei summenzionati dati aziendali, la Regione, come si evince dalla Tabella di cui all’Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto, ha provveduto a costituire il fondo di disponibilità per gli specialisti ambulatoriali e i veterinari, che corrisponde a euro 502.939,26= riferito con riferimento a 12 mesi, e il fondo di disponibilità dei professionisti, che corrisponde a euro 57.533,58= con riferimento a 12 mesi.

Considerate le disposizioni di cui alle citate note della SISAC, detti fondi sono stati calcolati riproporzionandoli al periodo dal 31 marzo 2020, entrata in vigore dell’ACN in oggetto, fino al 31 dicembre 2020, pari a mesi 9, periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità. Pertanto, i fondi sono così ricalcolati:

  • Fondo di disponibilità per gli specialisti ambulatoriali e i veterinari pari a euro 377.204,45=,
  • Fondo di disponibilità dei professionisti pari a euro 43.150,19=.

Conseguente, ai sensi del comma 5 dell’art. 45, la Regione ha determinato l’emolumento aggiuntivo della quota oraria, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, che sarà assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo, come di seguito indicato:

  • per gli specialisti ambulatoriali e veterinari pari a euro 1,16 (uno/16),
  • per i professionisti pari a euro 0,75 (zero/75).

Con successivo decreto del Direttore dell’U.O. Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali verranno individuate le eventuali risorse residue dei Fondi di disponibilità che andranno a confluire rispettivamente nel Fondo Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e nel Fondo P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN 2020. A tal fine le Aziende, una volta corrisposta l’indennità di cui trattasi, dovranno comunicare alla Regione il totale delle ore di incarico 2020 degli aventi titolo e il totale dell’indennità ad essi corrisposta.

In sede di negoziazione regionale si definiranno le modalità di eventuale recupero delle quote corrisposte agli aventi titolo nel caso in cui il totale dell’indennità corrisposta dalle Aziende fosse superiore al tetto dei Fondi.

Ciò premesso, si propone, in attuazione dell’art. 45 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, di approvare, per l’anno 2020, il Fondo di disponibilità degli specialisti ambulatoriali, veterinari e il Fondo dei professionisti come indicati nella Tabella Allegato A) e i rispettivi emolumenti aggiuntivi della quota oraria - come sopra riportati - da assegnare, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico aziendale, dalle Aziende ai soli aventi titolo e di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020;

VISTE le note di SISAC protocolli nn. 361, 739 e 858 tutte del 2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
  2. di approvare, per l’anno 2020, i Fondi di disponibilità degli specialisti ambulatoriali, veterinari e dei professionisti, come determinati ai sensi dell’art. 45, comma 4 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, e risultanti dalla Tabella, Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente atto;
  3. di prendere atto che l’indennità di disponibilità sarà riconosciuta agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che hanno inviato entro il 1° ottobre 2020 le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di lavoro (fatto salvo quanto previsto all’art. 42 dell’ACN) a far data dal 31 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell’ACN e quindi delle previsioni normative dell’art. 45) e di non svolgerne nel corso del rimanente periodo fino al 31 dicembre 2020;
  4. di prendere atto che i Fondi di cui al precedente punto 2, solo per l’anno 2020, sono riproporzionati al periodo dal 31 marzo 2020, entrata in vigore dell’ACN in oggetto, fino al 31 dicembre 2020, pari a mesi 9, periodo utile ai fini dell’erogazione dell’indennità di disponibilità;
  5. di individuare, ai sensi del comma 5 dell’art. 45, per l’anno 2020 i seguenti importi, quali emolumenti aggiuntivi della quota oraria, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, che sarà assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo:
    • per gli specialisti ambulatoriali e veterinari pari a euro 1,16 (uno/16),
    • per i professionisti pari a euro 0,75 (zero/75);
  6. di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci aziendali;
  7. di rinviare a successivo decreto del Direttore dell’U.O. Cure primarie e Strutture socio sanitarie territoriali l’individuazione di eventuali risorse non assegnate dei Fondi di disponibilità, che andranno a confluire rispettivamente nel Fondo Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) degli specialisti ambulatoriali e veterinari, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e nel Fondo P.P.I. dei soli psicologi, ai sensi dell’art. 44, comma 7 dell’ACN 2020;
  8. di incaricare l’U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende sanitarie;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1895_20_AllegatoA_437944.pdf


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