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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 196 del 18 dicembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1741 del 15 dicembre 2020

Emergenza COVID-19. Contributo, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria, ai Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono assegnati ai Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati contributi, per l’anno corrente, pari a complessivi 4 milioni di euro, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A completare il quadro dei riferimenti in materia di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 interveniva anche l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con apposite linee di indirizzo mirate a consentire, in particolare, il mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini in condizioni di sicurezza.

Di conseguenza, le suddette misure e raccomandazioni hanno assoggettato a restrizioni speciali per l’emergenza COVID-19 l’intero settore dell’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti. Invero, tali restrizioni hanno comportato una modifica degli usuali processi relativi alle attività assistenziali svolte all’interno delle strutture residenziali, in funzione dell’attuazione delle misure prescritte per prevenire e contenere i rischi di contagio degli ospiti e degli operatori. E proprio in ragione del loro particolare target di utenza (fragile e a maggior rischio di contagio), i Centri di Servizi venivano chiamati ad adottare misure specifiche nell’accoglimento di nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o asintomatici senza anamnesi di contatti stretti; ad effettuare una “valutazione del rischio” e la conseguente definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” di riferimento specifico per l’attuazione, tra l’altro, di idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening.

Tali restrizioni per l’emergenza COVID-19 imposte al settore di cui trattasi hanno avuto riflessi imprevisti sul piano delle presenze di ospiti anziani non autosufficienti nei Centri di Servizi che sono risultate alterate sia rispetto ai livelli normalmente sperimentati sia rispetto agli standard funzionali-organizzativi prescritti dalla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento (LR n. 22 del 16 Agosto 2002 e DGR n. 84 del 16 Gennaio 2007) con evidenti ripercussioni negative sui fatturati e in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell’emergenza sanitaria.

In considerazione dell’interesse generale a sostenere nell’attuale contingenza epidemiologica le strutture residenziali in parola (330 strutture che in questa fase assistono giornalmente circa 32.000 ospiti), avendo a mente sia la loro mission anche nel medio-lungo periodo, come riconosciuta dalla stessa LR n. 48/2018 (PSSR 2019-2023), in quanto fondamentali presidi della complessiva offerta sociosanitaria regionale, sia l’indotto da esse generato (almeno 31.000 operatori interni alle strutture, oltre l’indotto esterno), si è provveduto (DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020) con un primo intervento straordinario volto a mitigare gli effetti negativi delle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico dei Centri di Servizi per non autosufficienti riferiti al periodo dall’1 Marzo al 31 Ottobre 2020.

Con deliberazione adottata in data odierna recante “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011” sono destinati al ristoro dei Centri di Servizi per non autosufficienti, categoria soggetta a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19, euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali i (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)”.

Premesso quanto sopra con il presente provvedimento si propone, ai sensi dell’art. 22 del DL n. 157 del 30 Novembre 2020, di riconoscere ai Centri di Servizi per non autosufficienti un ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico degli stessi Centri e tutt’ora in atto stante la recrudescenza dell’epidemia.

A tal fine, con riferimento al periodo dall’1 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2020, si provvede applicando il medesimo criterio di cui alla citata DGR n. 1524/2020 che, con riguardo a ciascun Centro di Servizi, tiene conto del numero dei posti letto accreditati e del grado di diffusione interna dell’infezione da coronavirus, come dimostrato nell’Allegato A.

I contributi in oggetto sono concessi dall’Azienda ULSS ai Centri di Servizi interessati, a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19, per l’anno corrente, a modifica dei relativi accordi contrattuali vigenti e, assieme a quelli già disposti con precedente DGR n. 1524/2020, mirano a contenere eventuali incrementi tariffari legati ai medesimi effetti negativi.

Ciò premesso, si determina, ai sensi dell’art. 22 del DL n. 157 del 30 Novembre 2020, in complessivi euro 4.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico dei Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, attesta la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 previa variazione di bilancio disposta con deliberazione adottata in data odierna. Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, si propone che la Direzione Servizi Sociali venga incaricata dell’attuazione del presente provvedimento garantendo l’assegnazione dei contributi a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico dei Centri di Servizi per l’anno corrente, a modifica dell’accordo contrattuale vigente, secondo quanto indicato in dettaglio nell’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 e n. 157 del 30 Novembre 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri del 12 Gennaio 2017; 8 Marzo 2020; 11 Marzo 2020; 10 Aprile 2020; 26 Aprile 2020; 17 Maggio 2020; 7 Agosto 2020; 13 Ottobre 2020; 18 Ottobre 2020 e 24 Ottobre 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020; n.83 del 30 Luglio 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 Agosto 2002;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18 Dicembre 2009;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 Dicembre 2018;

VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25 Novembre 2019;

RICHIAMATE le DGR n. 84/2007; n. 1231/2018; n. 1759/2019; n. 344/2020 e n. 1524/2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 55 del 29 Maggio 2020 e n. 61 del 22 Giugno 2020;

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 22 del DL n. 157 del 30 Novembre 2020, a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS un contributo a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19, determinato, applicando il medesimo criterio di cui alla DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020, che tiene conto del numero dei posti letto accreditati e del grado di diffusione interna dell’infezione da coronavirus, come dimostrato nei valori riportati nell’Allegato A;
  3. di determinare in complessivi euro 4.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo di ristoro compensativo degli effetti negativi dovuti alle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19 a carico dei Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati fondi stanziati sul capitolo n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
  4. di confermare che i contributi di cui al punto 2 del presente provvedimento concorrono alla definizione del fatturato dei Centri di Servizi per le medesime finalità richiamate dalla DGR n. 1524/2020;
  5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, attesta la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 previa variazione di bilancio disposta con deliberazione adottata in data odierna;
  6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente provvedimento garantendo, in particolare, l’assegnazione dei contributi di cui al punto 2 legati all’emergenza COVID-19, per l’anno corrente secondo quanto indicato in dettaglio nell’ Allegato A;
  7. di autorizzare le aziende ULSS a riconoscere, agli enti gestori dei Centri di Servizi residenziali per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati ai sensi dell’art. 17 della LR n. 22/2002 e per gli effetti del presente provvedimento e a modifica dell’accordo contrattuale vigente, il valore del contributo di cui al precedente punto 2 secondo quanto indicato nell’Allegato A;
  8. di precisare che nell’Allegato A alla DGR n. 1524 del 10 Novembre 2020, in corrispondenza dell’Azienda ULSS 7, al codice struttura S011127 è stata erroneamente associata la denominazione “ISTITUTO CANNOSSIANO” in luogo di quella corretta “ISACC VILLA SERENA”;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1741_20_AllegatoA_436652.pdf

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