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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 198 del 22 dicembre 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1725 del 15 dicembre 2020

Rinnovo dei componenti della Commissione regionale ECM e dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua (D.lgs. 502/1992; DGR 881/2004; DGR 749/2011).

Note per la trasparenza

Il sistema di accreditamento regionale della Formazione Continua in Medicina si avvale di Organismi di governance per lo svolgimento delle attività di accreditamento dei Provider regionali e degli eventi formativi. Con la presente delibera si procede alla nomina dei componenti della Commissione regionale per l'Educazione Continua in Medicina e dell’Osservatorio regionale per la Formazione Continua.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii. ha introdotto l'obbligo dell'Educazione Continua in Sanità (ECM), con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione del Veneto, con propria Deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione, fin dalla fase sperimentale, al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il sistema di accreditamento regionale della Formazione Continua in Medicina è stato implementato, nel corso del tempo, con successive Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n. 2684 del 7 agosto 2006, n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 dell’8 luglio 2008, n. 3690 del 30 novembre 2009, n. 3587 del 30 dicembre 2010, n. 2215 del 20 dicembre 2011, n. 1969 del 2 ottobre 2012, n. 1236 del 16 luglio 2013, n. 1753 del 29 settembre 2014, n. 1247 del 28/09/2015.

I suddetti provvedimenti hanno anche operato un adeguamento agli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (n. rep. 168/CSR), del 5 novembre 2009 (n. rep. 192/CSR), del 19 aprile 2012 (n. rep. 101/CSR), del 2 febbraio 2017 (n. rep. n. 14/CSR), recepiti rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Regionale: n. 2220 del 21 settembre 2010; n. 1969 del 2 ottobre 2012; n. 1344 del 22 agosto 2017.

Il sistema regionale di accreditamento ECM si avvale, per l’espletamento delle proprie attività, dei seguenti organismi di governance: Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina (CRECM); Osservatorio regionale per la Formazione Continua (OR). In particolare:

  • la CRECM è stata istituita con DGR n. 881 del 26 marzo 2004 e rinnovata, da ultimo, con DGR n. 1756 del 3 ottobre 2013;
  • l’OR è stato istituito con DGR n. 749 del 7 giugno 2011.

Ai sensi della DGR n. 1344 del 22 agosto 2017, la CRECM, organismo consultivo e deliberativo, unitamente all’OR, funge da organo “[...] di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento” ed esprime parere vincolante in relazione ai criteri di accreditamento dei provider, degli eventi e della valutazione delle sanzioni, ai fini dell’adozione, da parte dell’Azienda Zero (Ente di governance della Regione del Veneto, competente ai sensi della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 e relativi provvedimenti attuativi), degli atti conseguenti al recepimento degli Accordi Stato-Regioni in tema di Formazione Continua in Medicina.

Più specificatamente, rientrano tra le attività principali di competenza della CRECM:

  • la collaborazione con l’UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero ai fini del controllo e della verifica della regolarità delle procedure per l’accreditamento provvisorio, l’accreditamento standard e per il rinnovo di quest’ultimo;
  • la partecipazione con un proprio componente, che assume il ruolo di team leader, alle visite di accreditamento standard dei provider in corso di accreditamento, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento dell’accreditamento;
  • la formulazione di un parere vincolante in relazione ai criteri di accreditamento dei provider, degli eventi e per la determinazione delle sanzioni;
  • la collaborazione con l’UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero ai fini dell’adozione di atti di programmazione e di governo del sistema della formazione continua, anche attraverso lo studio e l’approfondimento di specifiche tematiche;
  • l’elaborazione di proposte, da sottoporre all’UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di Azienda Zero, in materia di ECM e per la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni sanitarie.

L’OR, previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, è stato istituito con Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 749 del 7 giugno 2011. Gli Accordi Stato-Regioni, e le linee guida emanate dall’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione continua in sanità (ex art. 18 dell’Accordo Stato-Regioni del 2/02/2017), individuano i seguenti compiti in capo agli Osservatori regionali, in analogia con il livello nazionale:

  • contribuire al percorso di accreditamento regionale dei provider attraverso la presenza di un proprio componente alle visite di accreditamento standard;
  • collaborare alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento;
  • contribuire alla produzione di un rapporto annuale sull’attività ECM;
  • monitorare l’offerta formativa dei provider nel territorio regionale, sia in termini qualitativi/quantitativi, sia rispetto alle modalità utilizzate dagli stessi per l’attribuzione dei crediti agli eventi erogati.

La DGR 1753 del 29 settembre 2014 ha, inoltre, disposto la partecipazione di un componente dell’OR alle visite di verifica per l’accreditamento standard e nelle attività di controllo del mantenimento dei requisiti dei provider.

La nomina dei componenti della CRECM e dell’OR è stata prorogata, dapprima con successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1247 del 28 settembre 2015, n. 1538 del 10 ottobre 2016, n. 1344 del 22 agosto 2017, da ultimo, con deliberazione n. 1918 del 21 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha prorogato le attività e gli attuali componenti degli organismi di governance della formazione ECM (CRECM e OR), sia quelli di designazione regionale, sia quelli di designazione degli Ordini, Collegi e Associazioni, fino al provvedimento di approvazione delle nuove composizioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

La suddetta proroga si è resa necessaria, in particolare, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e del decreto attuativo 13 marzo 2018 del Ministro della Salute che ha istituito gli Albi delle 17 professioni sanitarie quali articolazioni dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, aggiungendosi a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

A seguito della normativa succitata sono quindi attualmente costituiti, a livello nazionale, provinciale o altra aggregazione territoriale, i seguenti Ordini delle Professioni Sanitarie, configurati come enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale:

  • Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
  • Ordini dei Veterinari Italiani;
  • Ordini dei Farmacisti Italiani;
  • Ordini delle Professioni Infermieristiche;
  • Ordini della Professione di Ostetrica;
  • Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;
  • Ordine degli Psicologi;
  • Ordine nazionale dei Biologi;
  • Ordini dei Chimici e dei Fisici.

I suddetti Ordini territoriali sono quindi riuniti in Federazioni nazionali e/o regionali.

Considerato il riordino operato dalla legge n. 11 gennaio 2018, n. 3 e dal Decreto del Ministro della Salute 3 marzo 2018, si rende opportuno, pertanto, apportare alcune variazioni alle composizioni della CRECM e dell’OR, a suo tempo previste rispettivamente dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 597 del 13 marzo 2007 e n. 749 del 7 giugno 2011 nonché, per quanto attiene all’OR, dai decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 272 del 28 dicembre 2012 e n. 150 del 4 dicembre 2013.

Si propone, in particolare, di modificare la composizione dei suddetti organismi, aumentando il numero dei componenti in modo da garantire, all’interno degli stessi, la rappresentanza di ciascun Ordine professionale/Federazione.

La nuova composizione della CRECM è, quindi, la seguente:

  • Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR o suo delegato/a, in qualità di Presidente;
  • n. 9 componenti Titolari di designazione degli ordini professionali/Federazioni;
  • n. 9 componenti Titolari di designazione regionale;
  • un componente Supplente, designato per ciascun componente Titolare, che prenderà parte alle sedute in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

L’OR è invece così composto:

  • Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR o suo delegato/a, in qualità di Presidente;
  • n. 9 componenti di designazione degli ordini professionali/Federazioni;
  • n. 9 componenti Titolari di designazione regionale;
  • nessun componente supplente.

Tutto ciò premesso, si dà mandato al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di procedere, con propri atti a nominare i componenti della CRECM e dell’OR secondo le composizioni sopra delineate, a definire le modalità per il pagamento dei compensi (gettoni di presenza, rimborso spese, compensi per la partecipazione alle visite per l’accreditamento standard, il rinnovo dell’accreditamento standard e le visite di verifica agli eventi) da corrispondere agli stessi, nonché ad ogni altra determinazione necessaria per l’attuazione della presente deliberazione e alla piena operatività dei suddetti Organismi.

Si propone, infine, che la CRECM e l’OR entrino in carica a far data dal 1° gennaio 2021 e permangono in carica fino al 31 dicembre 2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 3 marzo 2018;

VISTA la DGR n. 3600 del 13 dicembre 2002;

VISTA la DGR n. 881 del 26 marzo 2004;

VISTA la DGR n. 749 del 7 giugno 2011;

VISTA la DGR n. 1756 del 3 ottobre 2013;

VISTA la DGR n. 1753 del 29 settembre 2014

VISTA la DGR n. 1344 del 22 agosto 2017;

VISTA la DGR n. 1918 del 21 dicembre 2018;

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 272 del 28 dicembre 2012 e n. 150 del 4 dicembre 2013;

VISTI gli altri atti e provvedimenti indicati in premessa,

delibera

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  1. di modificare la composizione della CRECM come segue:
  • Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR o suo delegato/a, in qualità di Presidente;
  • n. 9 componenti Titolari di designazione degli ordini professionali/Federazioni;
  • n. 9 componenti Titolari di designazione regionale;
  • un componente Supplente, designato per ciascun componente Titolare, che prenderà parte alle sedute in caso di assenza o impedimento del Titolare;
  1. di modificare la composizione dell’OR come segue:
  • Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR o suo delegato/a, in qualità di Presidente;
  • n. 9 componenti di designazione degli ordini professionali/Federazioni;
  • n. 9 componenti di designazione regionale;
  • nessun componente supplente;
  1. di dare mandato al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di procedere, con propri atti, a nominare i componenti della CRECM e dell’OR secondo le composizioni sopra delineate, a definire le modalità per il pagamento dei compensi (gettoni di presenza, rimborso spese, compensi per la partecipazione alle visite per l’accreditamento standard, il rinnovo dell’accreditamento standard e le visite di verifica agli eventi) da corrispondere agli stessi, nonché ad ogni altra determinazione necessaria per l’attuazione della presente deliberazione e alla piena operatività dei suddetti Organismi;
  1. di stabilire che la CRECM e l’OR entrino in carica a far data dal 1° gennaio 2021 e permangono in carica fino al 31 dicembre 2023;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di comunicare il presente provvedimento ai componenti della CRECM e dell’OR di cui ai punti 4 e 5;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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