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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 del 01 dicembre 2020

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Articolo 25 "Vendite straordinarie". Aggiornamento della disciplina delle vendite di fine stagione invernale 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento della disciplina regionale delle vendite straordinarie, prevedendo, in particolare, il differimento al 30 gennaio 2021 della data di inizio delle vendite di fine stagione invernale 2021.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La materia delle vendite di fine stagione, più comunemente note come “saldi ”, è attualmente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, emanata in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Per quanto concerne in particolare il calendario delle vendite di fine stagione invernale, la predetta deliberazione regionale, in conformità con il documento unitario di indirizzo del 24 marzo 2011 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevede che tali vendite si svolgano dal primo giorno feriale antecedente alla festività dell’Epifania (che per il 2021 corrisponde al giorno 5 gennaio p.v.); la medesima deliberazione regionale prevede altresì che le vendite si concludano il 28 febbraio di ogni anno.

La citata deliberazione regionale ha altresì stabilito, in coerenza con gli indirizzi in tal senso formulati dalle Regioni limitrofe, che nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione non sono consentite le vendite promozionali di prodotti stagionali, ossia quelle vendite con le quali l’operatore commerciale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina regionale, pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

Per contro, le vendite di fine stagione riguardano i prodotti suscettibili di deprezzamento qualora non siano venduti entro un certo periodo di tempo.

Con deliberazione n. 663 del 26 maggio 2020, stanti le negative ricadute sul settore del commercio al dettaglio a seguito delle chiusure imposte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, a fronte delle richieste di intervento in tal senso formulate dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale e nazionale, la Giunta regionale approvava la proposta di differimento della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva dal primo sabato di luglio al 1 agosto 2020, in conformità con quanto stabilito in tal senso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 maggio scorso.

Ciò premesso, per quanto concerne i prossimi saldi invernali per il 2021, sono pervenute diverse proposte da parte delle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale; in particolare Confcommercio-Federmoda e Confesercenti hanno proposto lo spostamento della data di inizio dei saldi al 30 gennaio 2021, con contestuale eliminazione del divieto di vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti all'inizio dei saldi; Federdistribuzione ha richieto il mantenimento dell'attuale data di inizio dei saldi, prevista per il 5 gennaio 2021, proponendo anch'essa l'eliminazione del divieto delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti ai saldi.

Al riguardo occorre considerare il perdurare degli effetti negativi sul settore del commercio connessi alla recrudescenza della situazione epidemiologica in atto e alle conseguenti misure restrittive adottate in primo luogo dal Governo ai fini del relativo contenimento; trattasi in sostanza del medesimo contesto che aveva determinato lo spostamento delle date dei saldi estivi, come evidenziato in precedenza.

Occorre, altresì, prendere atto che sulla tematica in esame non vi è un indirizzo unitario da parte delle Regioni, come emerso in occasione della riunione del 19 novembre 2020 del coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Si ritiene quindi necessario e opportuno, in coerenza con quanto in tal senso deliberato, o in corso di deliberazione, da alcune Regioni quali Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Puglia, in accoglimento dell'orientamento maggioritario formulato dalle organizzazioni delle imprese del commercio, posticipare la data di inizio delle prossime vendite di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2021 all’ultimo sabato dello stesso mese, ossia al 30 gennaio 2021.

Conseguentemente si rende necessario posticipare la cessazione delle predette vendite dal 28 febbraio al 31 marzo 2021, al fine di consentire agli operatori commerciali di disporre di un congruo periodo di tempo per esitare le giacenze di magazzino.

Sotto altro profilo occorre procedere, in accoglimento delle proposte unitarie in tal senso formulate dalle predette organizzazioni delle imprese del commercio, come già disposto per i saldi estivi 2020 con la citata deliberazione giuntale n. 663 del 2020,  con la temporanea eliminazione del divieto delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione invernale, in coerenza con le disposizioni in tal senso emanate, o in corso di emanazione, da parte di alcune delle suddette Regioni, considerata la straordinarietà della situazione emergenziale sanitaria in atto che richiede un ulteriore sforzo da parte dell'Amministrazione regionale ai fini del rilancio delle imprese del commercio attualmente in difficoltà, assicurando, al contempo, al cittadino consumatore un'ulteriore possibilità di acquisto dei prodotti a condizioni più favorevoli.

A tal proposito si prende atto del parere formulato dalle associazioni di categoria dei consumatori, sentite ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012, nel quale si evidenzia che il differimento delle vendite di fine stagione potrebbe precludere ai consumatori l'opportunità di poter usufruire di sconti sull'acquisto dei prodotti in un periodo di particolare difficoltà per le famiglie. A tale proposito si ribadisce che tale eventualità viene esclusa dall’eliminazione del divieto di effettuazione delle vendite promozionali per il periodo di trenta giorni antecedenti l'inizio dei saldi invernali, consentendo in tal modo ai consumatori di poter acquistare i prodotti a condizioni di favore e perseguendo in tal modo la finalità rappresentata di assicurare un maggior grado di tutela dei consumatori stessi.

Rimane confermato ogni altro profilo disciplinato con la citata deliberazione giuntale n. 1105 del 2013, con particolare riferimento alle modalità di pubblicizzazione delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione, che dovranno essere preordinate ad assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore. Si chiarisce sin d'ora che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano esclusivamente per le vendite di fine stagione invernale 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e in particolare l'articolo 25;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

RICHIAMATE le deliberazioni n. 1105 del 28 giugno 2013 e n. 663 del 26 maggio 2020;

VISTE le proposte formulate dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito nazionale e regionale con note del 13 e 17 novembre 2020;

PRESO ATTO degli esiti, come in premessa descritti, della riunione del 19 novembre 2020 del coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITE le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, conseguentemente, per le motivazioni in premessa indicate, che le vendite di fine stagione invernale per l'anno 2021 avranno inizio il 30 gennaio 2021 e si concluderanno il 31 marzo 2021;
  3. di consentire, per le motivazioni in premessa indicate, limitatamente alla stagione invernale 2021, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione;
  4. di confermare, per quanto non diversamente disciplinato con il presente provvedimento, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi dell'esecuzione della presente deliberazione;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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