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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1627 del 24 novembre 2020

POR FESR 2014-2020. Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Individuazione della procedura a regia regionale, della Struttura Responsabile di Attuazione e del Beneficiario dell'Azione da parte dell'Autorità di Gestione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale dà atto che l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 assume la regia, individua la Direzione Risorse Strumentali SSR quale Struttura Responsabile di Attuazione (SRA) e l’Azienda Zero della Regione del Veneto quale Beneficiario dell’Azione 1.6.1, rivolta a sostenere investimenti per rafforzare la capacità dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020 l’Italia è stata raggiunta dai primi casi di contagi da virus COVID-19, nell’ambito della rapida diffusione di un’epidemia dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” (30 gennaio 2020) e, a seguire, “pandemia” (11 marzo 2020).

L’Unione Europea, prendendo atto delle gravi conseguenze sanitarie ed economiche della crisi innescata dalla pandemia, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE), allo scopo di mettere in campo una risposta efficace e tempestiva a livello sovranazionale.

Pertanto, il 30/03/2020 è stato approvato il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che, nel modificare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 relativi, rispettivamente, alle norme comuni ai fondi SIE e le norme specifiche relative al FESR, ha autorizzato tipologie di interventi precedentemente non previsti, permettendo, tra l’altro, di orientare il sostegno dei PO anche al rafforzamento della capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari nell’ambito dell’Obiettivo Tematico (OT) 1, derogando all’ammissibilità delle spese connesse all’emergenza sanitaria e fissandone la decorrenza dal 1° febbraio 2020.

A seguire è stato approvato il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2020, che ha ulteriormente modificato i citati Regolamenti dei fondi SIE del 2013, ampliando il raggio d’azione e derogando a parte dei vincoli inizialmente obbligatori: tra questi, le Autorità di Gestione orientate a finanziare misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nell’ambito dell’OT 1 sono state invitate a procedere con la modifica dei PO, anche in deroga all’obbligo di assicurare la coerenza degli stessi con l’Accordo di partenariato (che non sarà oggetto di ulteriori modifiche). Si evidenzia che peraltro i citati Regolamenti hanno ampliato l’ammissibilità delle spese relative anche a progettualità già concluse e a particolari categorie di beni di consumo in ambito sanitario.

Sul piano regionale, con la Deliberazione n. 404 del 31/03/2020 la Giunta ha approvato le prime linee di indirizzo da attuarsi nell’ambito dei fondi FSE e FESR della politica di coesione 2014-2020 in materia di contrasto agli effetti determinati dalla pandemia da COVID-19. A questa ha fatto seguito la Deliberazione n. 745 del 16/06/2020, che ha allargato significativamente il raggio di intervento prevedendo, tra le altre, anche misure emergenziali a sostegno del sistema socio-sanitario. L’Autorità di Gestione del POR FESR ha pertanto proceduto con la creazione dell’Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”.

In merito ai contenuti della stessa, sono state recepite in particolare le disposizioni date dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - Area Programmi e Procedure con nota del 4/05/2020 avente ad oggetto “Misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Indicazioni operative per le Autorità di Gestione”, ed in particolare la scheda standard relativa alla compilazione delle parti del POR: 2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi, 2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento), 2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni, 2.A.9 Categorie di operazione, con riferimento al nuovo obiettivo specifico 1.6.

In relazione alle tipologie di beneficiari da ammettere, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a fronte della lista proposta nella scheda standard (“Beneficiari: Regione/Provincia Autonoma, Amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di coordinamento, ad esempio Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Comuni, anche in forma associata, Strutture sanitarie”) ha fornito anche l’indicazione di ampliare ulteriormente detta lista, nel caso lo si ritenesse necessario.

Hanno fatto seguito anche ulteriori istruzioni della Commissione Europea - Direzione Generale per la Politica regionale e urbana, che con nota trasmessa in data 24/06/2020, ha chiarito l’ammissibilità dei progetti già selezionati ed il finanziamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nell’ambito delle riprogrammazioni predisposte in risposta alla pandemia da Covid-19.

In merito alla valorizzazione degli indicatori dell’Azione in parola, sono infine state recepite le istruzioni trasmesse dalla Commissione Europea - Direzione Generale per la Politica regionale e urbana con il Non-paper “List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic”.

Va richiamato che, sul piano nazionale, a partire da Febbraio 2020 il Governo ha approvato numerosi provvedimenti normativi per la gestione e il contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale innescata dalla diffusione del COVID-19. In merito alla gestione dei fondi europei, rileva in particolare il decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77 (Decreto “Rilancio”), che agli artt. 241 e 242 disciplina l’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dei Fondi SIE per il contrasto all’emergenza Covid-19. Inoltre l’art. 242, comma 6, ha posto le basi per la realizzazione di un Accordo tra il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale e le Regioni (d’ora in poi l’ “Accordo”) volto ad individuare elementi condivisi circa l’efficace riprogrammazione economica dei PO dei fondi SIE 2014- 2020.

Per il Veneto, il predetto Accordo si caratterizza per l’impegno della Regione a destinare 253,7 milioni di risorse tra POR FSE (119,7 milioni) e FESR (134 milioni) del ciclo di programmazione 2014-2020 al finanziamento di 4 priorità, fra le quali l’emergenza sanitaria, e inoltre per l’attribuzione all’Amministrazione regionale di un equivalente ammontare di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Lo schema di Accordo, per il Veneto, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 786 del 23/06/2020 e sottoscritto dal Ministro e dal Presidente della Regione il 10/07/2020.

Tutto ciò premesso e tenuto in considerazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ha proceduto ad approvare le modifiche al programma inerenti il trasferimento delle risorse a misure emergenziali in risposta all’emergenza COVID-19, tra cui l’Azione 1.6.1, esprimendosi positivamente nell’ambito della consultazione attivata il giorno 30/07/2020 con nota prot. n. 303145 e conclusasi in data 17/08/2020. Tale modifica è stata approvata dalla CE con Decisione C(2020) 7754 final del 5/11/2020.

Il Comitato di Sorveglianza ha inoltre approvato i criteri di selezione dell’Azione 1.6.1 a seguito della consultazione avvenuta con procedura attivata il giorno 08/09/2020 con nota prot. n. 352246 e conclusa in data 24/09/2020. In coerenza con il testo del POR modificato, i criteri dettagliano ulteriormente i soggetti ammissibili all’operazione (“Regione, Amministrazioni pubbliche, Centrali di Committenza regionali, quale l’Azienda Zero, Strutture sanitarie, quali le Aziende ULSS. Inoltre sono ammissibili le spese sostenute da Centrali di committenza nazionali quali Dipartimento di Protezione Civile, Consip, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID- 19”, o sono state comunque autorizzate a livello nazionale, purché gli acquisti siano destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria in Veneto”) e la tipologia di interventi ammissibili.

In riferimento al solo POR FESR, sono stati individuati 134 Milioni di euro da mobilitare per la risposta all’emergenza sanitaria, economica e sociale innescata dalla diffusione del Covid-19, derivanti da economie di spesa generate nel corso della Programmazione in corso su alcuni Assi, dalla revisione di indirizzi su bandi in previsione, dalla ricollocazione di parte della riserva di efficacia proveniente da Asse 2 “Agenda digitale”, dal rinvio di bandi e Avvisi già programmati, oltre all’attuazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile e della Strategia Nazionale delle Aree Interne, da operazioni di disimpegno su impegni regionali già assunti, ma con spese non ancora realizzate da parte dei beneficiari o impegnate verso i beneficiari da parte dell’Organismo Intermedio AVEPA.

In adesione all’Accordo, tali risorse POR FESR sono reimpiegate articolandole in:

  • una misura regionale per il sostegno ad attività economiche (59 milioni)
  • una misura regionale per sostenere spese sanitarie sostenute da Azienda Zero e Aziende ULSS (50 milioni)
  • una misura nazionale per sostenere spese sanitarie sostenute da Centrali di committenza nazionali o comunque autorizzate a livello nazionale (25 milioni).

Tale riprogrammazione delle risorse ha permesso pertanto di dotare l’Azione 1.6.1 di complessivi 75.000.000 euro.

Tutto ciò richiamato con riferimento al quadro della riprogrammazione, l’Autorità di Gestione del POR FESR, in considerazione del contesto emergenziale nel quale gli interventi in oggetto sono stati introdotti nell’ambito del POR FESR, assume, per l’Azione in parola, una modalità di gestione “a regia regionale”, con individuazione diretta del Beneficiario responsabile dell’implementazione dell’intervento, tra i soggetti ammissibili all’Azione e in coerenza con i Criteri di selezione delle operazione approvati.

Essa individua inoltre, per competenza rispetto alla materia, la Direzione Risorse Strumentali per il Sistema Sanitario Regionale quale Struttura Responsabile di Attuazione (SRA) dell’Azione 1.6.1, ad integrazione delle disposizioni della DGR n. 1871 del 25 /11/ 2016 che individuava le SRA del POR FESR 2014-2020. Tale Direzione è incardinata presso l’Area Sanità e Sociale, responsabile del coordinamento e sviluppo in materia di politiche Sanitarie e Socio-Sanitarie.

Inoltre, con Deliberazione di Giunta n 1508 del 10/11/2020, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA (d’ora in poi “AVEPA”) è individuata quale Organismo Intermedio dell’Azione, con funzioni, in particolare, di struttura incaricata dello svolgimento delle verifiche di gestione ai sensi dell’articolo 125 c. 4 lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013 sul progetto finanziato.

In ragione dell’eccezionalità del contesto nel quale l’Azione in oggetto è stata introdotta nel Programma e della necessità di una quanto più rapida attuazione e certificazione della spesa, l’Autorità di Gestione manifesta infine la necessità di disporre alcune modifiche rispetto alle prescrizioni e agli obblighi generali individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del POR FESR approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2289 del 30/12/2016 e ss.mm.ii. e del “Manuale Procedurale POR FESR” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 6/06/2017 e ss.mm.ii. - modifiche che saranno esplicitate negli atti attuativi dell’Azione.

Verificate le condizioni descritte agli artt. 100-101 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione ha valutato inoltre che il sostegno riconosciuto nell’ambito dell’Azione 1.6.1, pur considerato l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria della stessa (75.000.000 euro), non presenta le caratteristiche per essere definito un Grande Progetto in quanto trattasi non di “un’operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica” (art. 100), bensì di una fornitura di materiale che per sua natura di bene di consumo e non di “investimento” (art. 101 lett.b) è destinato alla distribuzione, di tutto o parte degli articoli di cui si compone, a diversi utilizzatori finali.

Ora, con riferimento alla valutazione e alla scelta diretta del Beneficiario, anche in accordo con l’Area Sanità e Sociale, l’Autorità di Gestione ha individuato l’Azienda Zero - Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto (d’ora in poi l’“Azienda Zero”), istituita con Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016, sul quale la Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo per il tramite del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, quale Beneficiario dell’Azione 1.6.1.

Si è considerato infatti che sono assegnate all'Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera g), punto 1) della suddetta legge regionale n. 19/2016, le attività relative alla procedura di gara per gli acquisti centralizzati di beni e servizi. Con lo stesso atto si contemplano altresì le attività svolte da Azienda Zero quale Soggetto Aggregatore regionale e si prevede il trasferimento dei rapporti giuridici in capo all'ente con riferimento alle gare, ai contratti ed ai contenziosi in essere al 31/12/2017.

Con Deliberazione n. 1940 del 27/11/2016, inoltre, la Giunta Regionale ha approvato il regolamento con il quale si disciplinano le richiamate attività relative alla procedura di gara per gli acquisti centralizzati assegnate ad Azienda Zero e vi si dispone il trasferimento della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV) dal 1/01/2018.

Infine il Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Soggetto Attuatore OCDPC n. 630/2020 n. 1 del 02/03/2020 “Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. COVID-19. Modalità operative per l'attuazione del Decreto rep. n. 573 del 23 febbraio 2020 del Capo Dipartimento della protezione civile - Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020 e disposizioni del Soggetto attuatore” all’articolo 4 comma 5 stabilisce che “Gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell'emergenza in questione sono svolti dalla Centrale Regionale Acquisti in Sanità per la Regione Veneto”.

Sulla base dei provvedimenti citati, si riconosce inoltre ad Azienda Zero il possesso delle capacità amministrativa, operativa e finanziaria in relazione al progetto da realizzare.

Azienda Zero opererà in accordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 e nel rispetto del quadro normativo europeo relativo ai Fondi SIE e ogni altra disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 2020/460 e n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013;

VISTE la Decisione C(2015) 5903 finale del 17/08/2015 della Commissione europea e Decisione C(2020) 7754 final del 5/11/2020;

VISTI i Decreti legge n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/ 2020, e n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17/07/2020;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1871 del 25/11/2016, n. 1940 del 27/11/2016, n. 2289 del 30/12/2016 e ss.mm.ii. e n. 825 del 6/06/2017 e ss.mm.ii;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 226 del 28/02/2017, n. 745 del 16/06/2020, n. 786 del 23/06/2020 e n. 1508 del 10/11/2020;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la DCR n. 118 del 5/11/2019 di approvazione della nota di aggiornamento del DEFR 2020-2022;

VISTA la Legge regionale n. 44 del 25/11/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la Legge regionale n. 45 del 25/11/2019 “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la Legge regionale n. 46 del 25/11/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 –2022;

VISTA la DGR n. 1716 del 29/11/2019 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

VISTA la DGR n. 30 del 21/01/2020 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l’art. 2, c. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17/05/2016

delibera

  1. di approvare quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che l’Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020, assume, per l’Azione 1.6.1, la modalità di gestione “a regia regionale”, individuando direttamente il Beneficiario responsabile dell’implementazione dell’intervento tra i soggetti ammissibili all’Azione, in coerenza con i Criteri di selezione delle operazioni approvate;
  3. di dare atto inoltre che, per competenza rispetto alla materia, l’Autorità di Gestione individua la Direzione Risorse Strumentali per il Sistema Sanitario Regionale, incardinata presso l’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, quale Struttura Responsabile di Attuazione (SRA) dell’Azione 1.6.1;
  4. di incaricare pertanto il Direttore della SRA - Direzione Risorse Strumentali SSR dell’adozione dei successivi atti finalizzati all’attuazione dell’Azione 1.6.1;
  5. di autorizzare l’Autorità di Gestione a disporre le necessarie modifiche rispetto alle prescrizioni e agli obblighi generali individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del POR FESR e del “Manuale Procedurale POR FESR”, per le ragioni precedentemente richiamate. L’Autorità di Gestione provvederà inoltre all’aggiornamento del SI.GE.CO del POR FESR 2014-2020 in relazione alle modifiche autorizzate dalla presente Deliberazione;
  6. di dare atto, infine, che per le ragioni precedentemente esposte, l’Autorità di Gestione individua l’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, istituita con Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016, quale beneficiario del sostegno dell’Azione 1.6.1;
  7. di determinare in euro 75.000.000,00 l’importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione dell’Azione 1.6.1, disponendo la copertura finanziaria sul seguente capitolo, che presenta adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2020-2022: 104219 “POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - "COFINANZIAMENTO AL 100%" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N. 558)”;
  8. di dare atto che la spesa sul Bilancio Regionale verrà impegnata con successivi provvedimenti del Direttore della SRA - Direzione Risorse Strumentali SSR;
  9. di dare atto che la somma massima di cui sopra non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale 1/2011;
  10.  di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell’esecuzione del presente provvedimento;
  11.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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