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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1611 del 24 novembre 2020
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2019 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2020.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.
Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 96520 del 03.11.2020 (prot. reg. n. 466819 del 03.11.2020), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2019, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288/2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 423/2019.
In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:
Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che:
Relativamente ai 5 Comuni citati al punto 1, considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso durante il 2020 e quanto disposto all’art. 103 e 113 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, in merito alla proroga delle scadenze amministrative e ambientali, si ritiene di non applicare per quest’anno quanto indicato al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, così come modificato dalla D.G.R. n. 423/2019, con cui si stabilisce che la ritardata trasmissione della documentazione per la certificazione della raccolta differenziata entro il 30 aprile comporta il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura piena per i rifiuti conferiti nel periodo da 1 gennaio al 30 aprile dell’anno di decorrenza del tributo, mentre la mancata o tardiva trasmissione oltre il 30 aprile impedisce l’accesso ai contributi previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e comporta l’applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l’intera annualità.
Si evidenzia pertanto che quattro Amministrazioni comunali di quelle individuate al punto 1 (Affi, Calvene, Monticello Conte Otto e Zanè), sono sottoposte al pagamento del tributo in misura ridotta del 30% in quanto risultano aver superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, mentre un Comune (Valli del Pasubio) è sottoposto al pagamento del tributo in misura piena per tutto l’anno, in quanto rientra tra i comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata. Si rileva comunque che, nonostante lo stato di emergenza epidemiologica, il ritardo massimo riscontrato è stato di 10 giorni rispetto il termine stabilito al 28.02.2020.
Si ritiene, infine, che alle Amministrazioni comunali di cui al punto 2 debba essere applicato quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale. Si evidenzia che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo, sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%.
Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;
VISTA la D.G.R. del 09.04.2019, n. 423;
VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020;
VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la nota di ARPAV prot. n. 96520 del 03.11.2020;
delibera
(seguono allegati)
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