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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 185 del 01 dicembre 2020


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 17 novembre 2020

Modifiche alla DGR 84/2019 riguardante il contenimento delle spese di personale degli enti regionali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono modificate le modalità di verifica di alcuni importanti atti afferenti alla gestione del personale degli enti regionali, previste dalla DGR  84/2019.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con la DGR 84/2019, in considerazione della sovrapposizione di alcune delle disposizioni contenute in precedenti deliberazioni, è stato  ritenuto di procedere ad un riordino delle direttive fornite agli enti regionali in materia di personale.

In tale provvedimento, considerato l’impatto finanziario ed organizzativo rivestito da alcuni atti afferenti la gestione del personale, sono state adottate alcune modalità di verifica preventiva ed indirizzi, riportati alle lettere a), b), c), d), e) delle premesse del provvedimento, rivolti agli enti regionali al fine del contenimento delle relative spese di personale.

A seguito di un confronto avvenuto tra le strutture regionali, in conseguenza di alcune problematiche sorte nell’applicazione degli indirizzi regionali sopra richiamati, è emersa la necessità di aggiornare e modificare la DGR  84/2019, in particolare allungando i termini per l’esercizio del controllo, in analogia a quelli previsti dalla L.R.  53/1993 considerata anche l’eventuale necessità di acquisire un parere da parte della Direzione competente in materia di personale.

Per quanto sopra, al fine di approfondire il rapporto collaborativo tra le Direzioni regionali vigilanti e gli enti regionali fin dalle prime fasi procedurali necessarie alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione da parte delle stesse Direzioni vigilanti ed in considerazione dell’intervenuta previsione di cui all’art. 3, comma 8, L. 56/2019, si propone di sostituire gli indirizzi regionali contenuti nella DGR  84/2019 alle lett. a), b), c) e d) delle premesse, con quelli di seguito rappresentati:

  1. gli atti degli enti regionali comportanti in via diretta una spesa, quali le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, l’individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e lo schema degli atti della contrattazione integrativa dei singoli enti, l’assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico, i quali non rientrano nell’art. 7, lett. f),  comma 2, L.R. 53/1993, devono essere trasmessi, prima della loro adozione, alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, come individuata dalla DGR 1771/2018, ai fini della verifica della legittimità degli stessi e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all’attività dell’ente regionale;
  1. nel caso di ritenuta illegittimità o di contrasto con i suddetti parametri di valutazione, la struttura regionale competente di cui alla lett. a), sentita la struttura competente in materia di personale, comunica il divieto di adozione dell’atto entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Regione. Il termine può essere interrotto per una sola volta per richiesta di chiarimenti, riprendendo a decorrere per un periodo di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti;
  1. successivamente alla comunicazione dell’effettuato controllo o comunque decorsi i termini di cui sopra, l’atto può essere perfezionato e dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, come individuata dalla DGR 1771/2018, entro 5 giorni dalla sua definitiva adozione;
  1. il reclutamento di personale a tempo indeterminato viene effettuato prioritariamente tramite mobilità tra enti della Regione del Veneto, rimanendo facoltativa la mobilità ordinaria ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, L. 56/2019. Nel caso tale modalità non fosse percorribile, le assunzioni potranno avvenire tramite concorsi o selezioni, secondo le previsioni di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122;

VISTO il D.L. 95/2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla L. 7.08.2012, n. 135;

VISTO l’art. 3, comma 8, L. 19.06.2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli Enti regionali”;

VISTO l’art. 10, L.R. 18.03.2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”;

VISTA la L.R. 21.12.2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del D.L. 10.10.2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;

VISTA la DGR 27.01.2017, n. 79 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..”;

VISTA la DGR 29.01.2019 n. 84 “Contenimento delle spese di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i..”

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. fermo restando quant’altro contenuto e disciplinato dalla DGR  84/2019, di sostituire gli indirizzi regionali contenuti in tale provvedimento alle lett. a), b), c) e d) delle premesse, con quelli di seguito rappresentati:
  1. gli atti degli enti regionali comportanti in via diretta una spesa, quali le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, l’individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e lo schema degli atti della contrattazione integrativa dei singoli enti, l’assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico, i quali non rientrano nell’art. 7, lett. f),  comma 2, L.R. 53/1993, devono essere trasmessi, prima della loro adozione, alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, come individuata dalla DGR 1771/2018, ai fini della verifica della legittimità degli stessi e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all’attività dell’ente regionale;
  1. nel caso di ritenuta illegittimità o di contrasto con i suddetti parametri di valutazione, la struttura regionale competente di cui alla lett. a), sentita la struttura competente in materia di personale, comunica il divieto di adozione dell’atto entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Regione. Il termine può essere interrotto per una sola volta per richiesta di chiarimenti, riprendendo a decorrere per un periodo di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti;
  1. successivamente alla comunicazione dell’effettuato controllo o comunque decorsi i termini di cui sopra, l’atto può essere perfezionato e dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, come individuata dalla DGR 1771/2018, entro 5 giorni dalla sua definitiva adozione;
  1. il reclutamento di personale a tempo indeterminato viene effettuato prioritariamente tramite mobilità tra enti della Regione del Veneto, rimanendo facoltativa la mobilità ordinaria ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, L. 56/2019. Nel caso tale modalità non fosse percorribile, le assunzioni potranno avvenire tramite concorsi o selezioni, secondo le previsioni di legge.
  1. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del provvedimento agli enti regionali ed alle strutture deputate alla vigilanza degli stessi;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

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