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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1503 del 10 novembre 2020
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP "Biancospin" per minori e adolescenti affetti da disagio psichico di Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede operativa in Romano d'Ezzelino (VI), Via Spin n.89/b. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Con il provvedimento in esame si rinnova l'accreditamento istituzionale in continuità della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - CTRP "Biancospin" per minori e adolescenti affetti da disagio psichico di Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l., ubicata a Romano d'Ezzelino (VI), Via Spin n.89/b per una capacità recettiva pari a n.12 posti, in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in attuazione della DGR 1109/2020.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).
Il Piano Socio Sanitario 2019-2023, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, nel capitolo dedicato alla salute mentale nei minori, espressamente individua la necessità di sostenere e potenziare la rete dei servizi extraospedalieri residenziali a favore dei soggetti in età evolutiva affetti da disturbi psicopatologici.
Con DGR n. 1109 del 6 agosto 2020 “Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche - Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020” la Regione Veneto ha previsto altresì un’articolata ripartizione di tale specifica tipologia di offerta sanitaria.
L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, col presente provvedimento si propone, in coerenza con le previsioni di cui all'autorizzazione all'esercizio ed in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1109/2020, il rinnovo dell’accreditamento istituzionale in continuità della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – CTRP "Biancospin" per minori e adolescenti affetti da disagio psichico di Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede operativa in Romano d'Ezzelino (VI), Via Spin n.89/b per una capacità recettiva pari a n.12 posti.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”;
VISTA la DGR n. 242 del 22 febbraio 2012 “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico (LR 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")”;
VISTA la DGR n. 1978 del 28 ottobre 2014 “Accreditamento istituzionale della Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a R.L. per la sede operativa di Romano d'Ezzelino (VI), Via Spin n.89/b - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Biancospin" - per minori e adolescenti affetti da disagio psichico per una capacità recettiva pari a n.12 posti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.”;
VISTA la DGR n. 1109 del 6 agosto 2020 “Sistema di offerta residenziale extra-ospedaliero per minori con patologie psichiatriche - Unità di Offerta Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP Alta intensità assistenziale). Deliberazione n. 34/CR del 24 marzo 2020”;
VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero di conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio sanitaria n. 44 del 5 febbraio 2018;
VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso dall’Azienda Zero con nota prot. reg. n. 435431 del 13 ottobre 2020;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale in continuità alla Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – CTRP denominata "Biancospin" - per minori e adolescenti affetti da disagio psichico di Servizi Sociali La Goccia Società Cooperativa Sociale a R.L. per la sede operativa di Romano d'Ezzelino (VI), Via Spin n.89/b per una capacità recettiva pari a n.12 posti;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
5. di disporre, che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
8.di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
9.di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
10.di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12.di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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