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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 176 del 24 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 10 novembre 2020

SIFA S.C.p.A - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti dai "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" EER 190805, da realizzare nell'Area 23ha, in via della Geologia a Porto Marghera (VE). Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è autorizzata la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti dai “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” EER 190805, da realizzare nell’Area 23ha, in via della Geologia a Porto Marghera (VE) per un anno.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e all’art. 30 della L. R. n. 3/2000, la ditta SIFA S.C.p.A, con sede legale in Via Torino n.141 a Mestre (Ve), ha presentato istanza per realizzare ed esercire un impianto sperimentale di trattamento e recupero di rifiuti costituiti dai “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” EER 190805 nell’Area 23ha, in via della Geologia a Porto Marghera (VE), in adiacenza alle vasche di recupero e smaltimento rifiuti attualmente gestite dalla Ditta stessa, autorizzate con Decreto di AIA n. 25 del 11.10.2016 e s.m.i., come da ultimo aggiornato con Decreto n. 87 del 18.04.2019.

Il progetto prevede che il fango in ingresso all’impianto sia essiccato prima di essere introdotto nel sistema di disgregazione termochimica (processo di pirolisi), dove oltre alla formazione di gas di sintesi (syngas), si produrrà un residuo dei rifiuti trattati, detto char. L’essiccazione del fango utilizzerà il calore dei fumi prodotti dalla combustione del syngas, il quale verrà preventivamente filtrato con un ciclone prima di essere immesso nel bruciatore.

La sperimentazione ha come finalità quella di migliorare la gestione del rifiuto EER 190805, consentendo per quanto possibile il recupero dello stesso, ovvero riducendo sensibilmente i quantitativi avviati a smaltimento. Infatti, il gestore, qualora al termine del periodo di sperimentazione i risultati prestazionali dell’impianto dovessero essere positivi, ipotizza che lo stesso possa essere installato direttamente presso i depuratori di reflui civili ove i fanghi sono prodotti, riducendo di conseguenza le quantità allontanate dagli stessi. In alternativa potrà essere valutata la realizzazione in maniera stabile di questa attività nel sito Area 23ha e pertanto procedere con una modifica dell’AIA vigente delle vasche di recupero e smaltimento rifiuti.

Attualmente presso l’installazione di SIFA S.C.p.A. sono ricevuti tutti i fanghi prodotti dai depuratori di reflui civili afferenti al gruppo Veritas SpA, garantendo dunque una sperimentazione su un campione rappresentativo delle caratteristiche di fanghi di depurazione prodotte in provincia di Venezia.

La sperimentazione si propone di inquadrare nella norma la tipologia di impianto proposto; in funzione della caratterizzazione del rifiuto in uscita si potrà, inoltre, comprendere se è prevalente l’attività come impianto di essiccazione autosostenuto, caratterizzato da un processo di disidratazione termica spinta del fango, ovvero quella di un impianto di pirolisi del fango. Il produttore dovrà eseguire una caratterizzazione del rifiuto prodotto dall’impianto, al fine di comprendere la natura dello stesso e quale siano le procedure corrette per gestirlo.

La Ditta ha l’esigenza di testare l’impianto di sperimentazione e ricerca per un periodo continuativo di 24h/giorno. Considerando che la potenzialità di trattamento dell’impianto, in alcune condizioni di umidità del rifiuto potrà essere pari a 400 kg/h, la Ditta ha richiesto un’autorizzazione per una potenzialità massima giornaliera di 9,6 t/giorno.

Il proponente ha inoltre specificato che la macchina è stata dimensionata per lavorare a 5 tonnellate/giorno con una matrice in ingresso con un tenore di secco del 25%, tuttavia se il tenore di secco del fango in ingresso dovesse diminuire, per mantenere l'autoalimentazione del sistema dovrà essere necessario introdurre più fango (fino ad un massimo di 9,6 tonnellate/giorno) allo scopo di mantenere la stessa quantità di sostanza organica.

Con riferimento ai quantitativi massimi di rifiuti trattabili nell’impianto sperimentale, la capacità massima di deposito preliminare/messa in riserva dei fanghi in ingresso è 30 tonnellate, il limite massimo stoccabile di rifiuti in uscita è 20 tonnellate, il quantitativo massimo trattabile giornaliero è di 9,6 tonnellate, il quantitativo massimo annuo trattabile è pari a 2880 tonnellate.

Il progetto in ragione della capacità di trattamento di rifiuto giornaliera non ricade nei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), né tantomeno nei progetti sottoposti a VIA.

La durata della sperimentazione sarà di 1 anno, preceduto da tre mesi di allestimento impianto e succeduto da tre mesi per la dismissione.

Durante la prima Conferenza di Servizi del 30.09.2019 e durante l’incontro tecnico che si è svolto il 09.01.2020 gli uffici regionali ed ARPAV hanno evidenziato che il processo di pirolisi rientra nella definizione di impianto di incenerimento prevista all’art. 237-ter, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto all’impianto potrebbero essere imposte le prescrizioni del titolo III bis alla parte IV del TUA, specialmente in merito ai parametri e alle metodologie da applicare per monitorare le emissioni in atmosfera.

Si è deciso quindi che la ditta alla messa in esercizio dell’impianto sia tenuta a eseguire una verifica analitica al fine di accertare che l’impianto in esame possa essere escluso dall’applicazione delle disposizioni per gli impianti di incenerimento, ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.:

“2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;”

Dovrà quindi essere condotta una campagna di analisi alimentando il bruciatore con gas naturale, al fine di verificare che le emissioni con l’alimentazione prevista di fanghi siano “non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale”.

Il rispetto di questa condizione consentirebbe di non applicare le prescrizioni della parte inceneritori (Titolo III-bis della parte IV del D.Lgs. n. 152/06) per il controllo delle emissioni in atmosfera.

La proposta progettuale definitiva è stata esaminata nell’ultima Conferenza di Servizi del 9 giugno 2020 da tutti gli Enti interessati, che, dopo averne valutato i contenuti sotto il profilo ambientale, tecnico, urbanistico e giuridico – amministrativo, hanno espresso parere favorevole con prescrizioni.

Tale parere, allegato al verbale della succitata Conferenza di Servizi, è stato trasmesso dalla Direzione Ambiente a tutti gli Enti coinvolti con nota prot. n 242720 del 19.02.2020 ed è posto a corredo del presente atto (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO   il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s. m. i.;

VISTA   la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;

VISTO   il parere favorevole espresso nella Conferenza di Servizi del 9 giugno 2020;

VISTO   l’art. 2 co. 2 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la ditta SIFA S.C.p.A alla realizzazione e all’esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti dai “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” EER 190805, da realizzare nel Lotto 1 dell’Area 23ha, in via della Geologia a Porto Marghera (VE);
  3. di prendere atto del parere favorevole espresso nella Conferenza di Servizi decisoria del 09.06.2020, trasmesso con nota prot. n. n 242720 del 19.02.2020, Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;
  4. di stabilire che l’attività sperimentale è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato A e deve essere condotta, in particolare, nel rispetto dei seguenti limiti:
    1. capacità massima di deposito preliminare/messa in riserva dei fanghi in ingresso: 30 tonnellate;
    2. capacità massima dello stoccaggio del rifiuto in uscita: 20 tonnellate;
    3. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 9,6 tonnellate;
    4. quantitativo massimo annuo trattabile: 2880 tonnellate;
  5. di stabilire che la Regione del Veneto si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  6. di specificare che l’impianto di sperimentazione e ricerca mantiene autonomia propria in termini di autorizzazione e gestione amministrativa rispetto l’impianto delle vasche di recupero e smaltimento rifiuti gestite dalla medesima Società nell’Area 23ha e autorizzate con Decreto di AIA n. 25 del 11.10.2016 e s.m.i., come da ultimo aggiornato con Decreto n. 87 del 18.04.2019; tutti i flussi di rifiuti gestiti tra i due impianti saranno registrati nei rispettivi registri di carico e scarico in entrata e uscita ai sensi del art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
  10. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_1492_20_AllegatoA_433747.pdf

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