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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 169 del 13 novembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 10 novembre 2020

Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente, viengono assegnati dei contributi compensativi a parziale ristoro dei maggiori costi legati all’emergenza COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall’altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali pei i cittadini in condizioni di sicurezza.

Tra i principali provvedimenti nazionali, si ricordano:

  • il DL n. 6 del 23 Febbraio 2020, con cui venivano introdotte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
  • il DPCM 8 Marzo 2020 con cui venivano assunte, in attuazione del predetto DL n. 6/2020, ulteriori disposizioni precauzionali riferite ad alcune aree del Paese, poi estese a tutto il territorio nazionale;
  • il DPCM 11 Marzo 2020 che disponeva il lockdown nazionale;
  • le raccomandazioni diramate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sempre in materia di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2;
  • il DL n. 19 del 25 Marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili su “specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso”;
  • il DPCM 10 Aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/2020;
  • il DPCM 26 Aprile 2020 concernente la ridefinizione delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.
  • il DL n. 34 del 19 Maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020;
  • il DL 83 del 30 Luglio 2020 recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 Gennaio 2020;
  • il DPCM 7 Agosto 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19 del 25 Marzo 2020 e del DL n. 33 del 16 Maggio 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
  • il DPCM 13 Ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza COVID-19;
  • il DPCM 18 Ottobre 2020 contenente misure integrative a quelle disposte con DPCM 13 Ottobre 2020 per il contrasto e contenimento dell’emergenza COVID-19;
  • il DPCM 24 Ottobre 2020 concernente la ridefinizione delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.

Tali misure e raccomandazioni, per il settore dell’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti, hanno comportato una modifica degli usuali processi relativi alle attività svolte, in funzione dell’attuazione di misure idonee a prevenire e contenere i rischi di contagio per gli ospiti e gli operatori. In particolare, in considerazione della fisiologica fragilità e del connesso maggior rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 e di sviluppare più gravi complicanze correlate che contraddistingue gli anziani non autosufficienti assistiti nei Centri di Servizi, questi ultimi venivano chiamati ad adottare misure specifiche nell’accoglimento di nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o asintomatici senza anamnesi di contatti stretti (nota regionale prot. n. 109224 del 6 Marzo 2020); ad attivare “nuclei di isolamento” (nota regionale prot. n. 122366 del 16 Marzo 2020); ad effettuare una “valutazione del rischio” e la conseguente definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” specifico per queste strutture con riguardo, tra l’altro, alle misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening (note regionali prot. n. 138002 del 30 Marzo 2020, n. 141750 dell’1 Aprile 2020, n. 386119 del 21 Settembre 2020 e n. 452661 del 23 Ottobre 2020).

Tale situazione emergenziale e l’insieme delle misure richiamate ha avuto indubbi riflessi sui costi dei Centri di Servizi i quali hanno dovuto adeguare le procedure alle nuove esigenze, provvedendo ad una maggiore e più approfondita sanificazione dei locali, all’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e per il personale assistenziale e, in alcuni casi, all’adeguamento strutturale dei locali.

Nella consapevolezza delle difficoltà che i Centri di Servizi hanno dovuto affrontare, l’amministrazione regionale è intervenuta con due provvedimenti: DGR n. 1304 dell’8 Settembre 2020 “Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020” e DGR n. 1308 dell’8 Settembre 2020 “Emergenza COVID-19. Determinazioni in merito al sistema straordinario di remunerazione delle prestazioni residenziali per non autosufficienti erogate dai Centri di Servizi accreditati. Deliberazione nr. 104/CR/2020 del 25 agosto 2020”, al fine di assicurare agli stessi un sostegno economico utile a garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni e compensativo dei minori introiti registrati a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il primo provvedimento, DGR n. 1304/2020, è destinato a estendere i suoi effetti anche in futuro poiché prevede di introdurre, nell’ambito del livello assistenziale per non autosufficienti in regime di residenzialità, una contribuzione “quota sanitaria di accesso al servizio residenziale”. Come espresso nelle premesse del provvedimento di cui trattasi “l’intervento proposto comporterà una immissione nel sistema di nuove quote (“quota di accesso”) da assegnare ai singoli beneficiari sulla base della valutazione delle condizioni di salute effettuata dall’UVMD e del posizionamento nelle graduatorie RUR, permettendo l’accesso ai servizi residenziali ad una maggiore platea di persone in situazione di bisogno. L’obiettivo è volto a contemperare, da un lato, l’esigenza di ridurre il carico assistenziale ed economico delle famiglie e di ottimizzare la gestione e i tempi delle liste di attesa e, dall’altro, la necessità di favorire il miglioramento dei parametri di sostenibilità della rete di offerta, attraverso un aumento dei volumi di attività (prestazioni residenziali) e della produttività sia a livello di singolo Centro di Servizi (micro) sia di sistema (macro) che il maggior finanziamento consente”.

Con il secondo provvedimento, DGR n. 1308/2020, è stata prevista la corresponsione ai Centri di Servizi di una contribuzione straordinaria correlata con le minori presenze e i maggiori costi legati all’emergenza COVID-19. Il provvedimento stabilisce che il contributo compensativo venga corrisposto con la seguente modalità: “nel caso in cui il fatturato 2020 relativo a quote sanitarie per prestazioni effettivamente rese e ad eventuali contribuzioni assegnate dalla Regione in risposta all’emergenza COVID-19 anche non a carico del FSR/FRNA, risulti compreso tra l’85% (estremo incluso) e il 95% (estremo escluso) di quello dell’anno precedente, è riconosciuta una integrazione che elevi il fatturato 2020, come testé definito, al 95% del fatturato 2019 relativo a quote sanitarie; nel caso in cui il fatturato 2020 relativo a quote sanitarie per prestazioni effettivamente rese e ad eventuali contribuzioni assegnate dalla Regione in risposta all’emergenza COVID-19 anche non a carico del FSR/FRNA, risulti al di sotto dell’85% di quello dell’anno precedente relativo a quote sanitarie, è riconosciuta una integrazione del 10% sul fatturato 2020 come testé definito”. Inoltre, la delibera in argomento, specifica che “ai fini della determinazione del fatturato, verranno considerati anche gli importi conseguenti alle risorse immesse nel sistema dal provvedimento di approvazione della sperimentazione di gestione dei nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti, approvato in data odierna” (DGR n. 1304/2020).

Attraverso i sopra descritti provvedimenti si è data una prima, tempestiva, risposta in linea con le disposizioni di cui al DL n. 34 del 19 Maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, ai Centri di Servizi residenziali per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS che costituiscono pilastri fondamentali della rete dell’offerta territoriale prevista dalla programmazione regionale (LR n. 48 del 28 Dicembre 2018) in funzione dell’erogazione dei livelli assistenziali (DPCM 12 Gennaio 2017) e “del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia mediante ricoveri di sollievo complementari al percorso domiciliare” (DM 26 Settembre 2016 e DPCM 21 Novembre 2019) in considerazione delle predette difficoltà economico-finanziarie che le strutture in parola si sono trovate e continuano ad affrontare.

Ora, anche in continuità con le richiamate deliberazioni n. 1304/2020 e n. 1308/2020 e a completamento e compiuta definizione delle azioni poste in atto con le medesime, si ritiene di focalizzare ulteriormente il sostegno ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e contrattualizzati, attraverso la previsione di un contributo straordinario compensativo dei maggiori costi legati all’emergenza sanitaria per COVID-19, rapportato al numero di posti letti accreditati e differenziato in ragione della prevalenza dei casi di contagio riscontrati tra gli ospiti e gli operatori nelle diverse strutture, assumendo come periodo indice, ai fini del computo del valore economico del contributo di seguito specificato, l’intervallo temporale esteso dall’1 Marzo 2020 al 31 Ottobre 2020.

Si ritiene, infatti, che, specialmente nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria, in aggiunta alle misure precauzionali standard e di sorveglianza attiva nei confronti degli ospiti e degli operatori, maggiore sia stata la prevalenza dei contagi nei Centri di Servizi, maggiore sia stato anche l’impegno organizzativo connesso, da un lato, alla gestione delle attività assistenziali specifiche per gli ospiti confermati COVID-19 positivi e, dall’altro, alle misure messe in atto per affrontare le contingenti difficoltà correlate alla diffusione del nuovo coronavirus tra gli operatori.

In considerazione di quanto sopra si propone che venga riconosciuto a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, un contributo straordinario a favore di ciascuno dei suddetti Centri di Servizi determinato, come detto, in rapporto al numero dei posti letto accreditati e sulla base dei seguenti parametri: A) prevalenza media dei contagi, intesa complessivamente rispetto ad ospiti ed operatori, calcolata come valore medio dei dati rilevati in alcuni giorni rappresentativi dell’andamento della curva dei contagi, individuati con riferimento all’arco temporale anzidetto, e comunicati dai Centri di Servizi alle aziende ULSS in sede di monitoraggio del fenomeno COVID-19 nei medesimi Centri residenziali; B) classificazione dei Centri di Servizi rispetto al grado di diffusione al loro interno dell’infezione da coronavirus, distinguendo quelli che hanno registrato, una maggiore prevalenza media complessiva, calcolata secondo la specificazione di cui alla lettera precedente, rispetto alla generalità delle strutture residenziali che hanno registrato per la stessa statistica valori inferiori, come dimostrato nell’Allegato A.

Il contributo integrativo è concesso dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi interessato, a titolo compensativo dei maggiori costi legati all’emergenza COVID-19, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente, a modifica dell’accordo contrattuale vigente.

Gli effetti della misura di cui sopra completano e integrano quelli strutturali conseguenti all’azione di sistema inerente l’anzidetta sperimentazione per i nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale sociosanitaria delle persone non autosufficienti di cui alla DGR n. 1304/2020 e concorrono, come già previsto con DGR n. 1308/2020, a determinare il fatturato dei Centri di Servizi ai fini della determinazione della contribuzione straordinaria di cui alla DGR n. 1304/2020.

La proposta è stata presentata in data 7 Novembre 2020 alle associazioni di categoria UNEBA, URIPA e, per vie brevi all’AISAP, sulla quale tutte hanno espresso parere favorevole.

Occorre, infine, considerare nuovamente l’interesse generale a sostenere nell’attuale contingenza epidemiologica le strutture residenziali in parola (330 strutture che in questa fase assistono giornalmente circa 32.000 ospiti), avendo a mente la loro mission anche nel medio-lungo periodo, come riconosciuta dalla stessa LR n. 48/2018 (PSSR 2019-2023), in quanto fondamentali presidi della complessiva offerta sociosanitaria regionale, a beneficio dell’intera popolazione veneta, presente e futura, e che in tale prospettiva l’odierno provvedimento rientra nel più ampio quadro strategico di interventi di unità e coesione sociale, nonché di sviluppo economico connesso all’indotto dell’offerta sociosanitaria residenziale (in questa fase almeno 31.000 operatori interni alle strutture, oltre l’indotto esterno), indirizzato in via prioritaria, su un piano di solidarietà e di rafforzamento del senso di responsabilità e appartenenza alla comunità regionale e, quindi, di massima utilità pubblica, a superare le negative implicazioni sociali ed economiche conseguenti allo stato di emergenza sanitaria ed economica in atto.

Con la DGR n. 1149 dell’11 Agosto 2020 è stato ridefinito il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, a seguito dell’approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 ed è stata approvata l’iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese mediante l’utilizzo della quota vincolata per la re-iscrizione di somme vincolate (provvedimento di variazione BIL041). Ai sensi della citata deliberazione, è stato re-iscritto l’importo di € 12.485.879,25 al capitolo di spesa 102561 “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all'estrazione di idrocarburi (art. 45, legge 23/7/2009, n. 99)”, del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, finalizzato agli interventi determinati dell’emergenza COVID-19.

Ciò premesso, si determina in complessivi € 12.845.879,25 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti in ragione dell’emergenza COVID-19 dai Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli:

- quanto ad € 12.485.879,25 sul capitolo di spesa n. 102561 “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi (art. 45 legge 23/7/2009, n. 99)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;

- quanto ad € 360.000.00 sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

La Direzione Servizi Sociali dà atto che la copertura finanziaria per € 12.485.879,25 è assicurata dalla re-iscrizione in conto avanzo di cui alla DGR n. 1149 del 11 Agosto 2020, di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione. Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.

Considerato tutto quanto sopra rappresentato, si propone che la Direzione Servizi Sociali venga incaricata dell’attuazione del presente provvedimento garantendo l’assegnazione dei contributi compensativi a parziale ristoro dei maggiori costi legati all’emergenza COVID-19, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente, a modifica dell’accordo contrattuale vigente, secondo quanto indicato in dettaglio nell’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri del 12 Gennaio 2017; 8 Marzo 2020; 11 Marzo 2020; 10 Aprile 2020; 26 Aprile 2020; 17 Maggio 2020; 7 Agosto 2020; 13 ottobre 2020; 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020; n. 83 del 30 Luglio 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 Agosto 2002;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18 Dicembre 2009;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 Dicembre 2018;

RICHIAMATE le DGR n. 84/2007; n. 1231/2018; n. 1759/2019; n. 344/2020; n. 1304/2020 e n. 1308/2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 55 del 29 Maggio 2020 e n. 61 del 22 Giugno 2020;

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di riconoscere a ciascun Centro di Servizi accreditato e contrattualizzato con le aziende ULSS un contributo straordinario, esclusivo per il corrente esercizio, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID-19, determinato in rapporto al numero dei posti letto accreditati, distinguendo, secondo la metodologia specificata in premessa, le situazioni in cui il fenomeno COVID-19 si è manifestato con maggior prevalenza, come dimostrato nei valori riportati nell’Allegato A;
  3. di determinare in complessivi € 12.845.879,25 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti e in atto in ragione dell’emergenza COVID-19 dai Centri di Servizi, per il tramite delle aziende ULSS e dell’Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli:

- quanto ad € 12.485.879,25 sul capitolo di spesa n. 102561 “Azioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi (art. 45 legge 23/7/2009, n. 99)” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;

- quanto ad € 360.000.00 sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per le attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, LR 13/4/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;

  1. di confermare che i contributi di cui al punto 2 del presente provvedimento concorrono alla definizione del fatturato ai fini della determinazione della contribuzione straordinaria di cui alla DGR n. 1304 dell’8 Settembre 2020;
  2. di dare atto che la copertura finanziaria per € 12.485.879,25 è assicurata dalla re-iscrizione in conto avanzo di cui alla DGR n. 1149 dell’11 Agosto 2020, di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione;
  3. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente provvedimento garantendo, in particolare, l’assegnazione dei contributi di cui al punto 2 legati all’emergenza COVID-19, in via straordinaria ed esclusiva per l’anno corrente secondo quanto indicato in dettaglio nell’Allegato A;
  4. di autorizzare le aziende ULSS a riconoscere, agli enti gestori dei Centri di Servizi residenziali per non autosufficienti accreditati e contrattualizzati ai sensi dell’art. 17 della LR n. 22/2002 e per gli effetti del presente provvedimento e a modifica dell’accordo contrattuale vigente, il valore del contributo straordinario secondo quanto indicato nell’Allegato A e successivi aggiornamenti ai sensi del punto 7;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1524_20_AllegatoA_433421.pdf

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