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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 168 del 12 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1471 del 03 novembre 2020

Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall'ARPAV. Art. 6 comma 9 della L.R. 18.10.1996, n. 32.

Note per la trasparenza

Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” prevede che l’ARPAV, accanto alle funzioni svolte istituzionalmente, possa fornire prestazioni a favore di soggetti terzi, limitatamente a servizi analitici e tecnico-scientifici ed informativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 15 della legge medesima, subordinatamente all’espletamento dei compiti dell’istituto e compatibilmente con le esigenze di imparzialità che l’Ente deve osservare nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le prestazioni eseguite a favore di privati a titolo oneroso sono remunerate in base ad un tariffario che, in base alla suddetta legge, viene proposto con delibera del Direttore Generale dell’ARPAV e deve essere approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Ciò premesso, con DGR n. 1948 del 20.07.2001 “Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai settori, presidi, servizi delle aziende ULSS del Veneto e tariffario dei prodotti e dei servizi erogati dall'ARPAV  - punto 2 - la Giunta Regionale ha approvato il Tariffario Unico Regionale della prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto e il Tariffario dei prodotti e dei servizi resi dai Dipartimenti Provinciali e dai Centri Specializzati dell’ARPAV.

Nelle seguenti annualità, con successivi provvedimenti sono state approvate altrettante modifiche ed aggiornamenti del tariffario in oggetto. Da ultimo, con DGR n. 1951 del 23/12/2015, è stato approvato il medesimo strumento, proposto con delibera del Direttore generale dell’Agenzia n. 261 del 03/11/2015, entrato in vigore dal 01/01/2016.

Il tariffario 2016, su espressa richiesta dell’Agenzia regionale ed in assenza di effettive necessità di apportare sostanziali modifiche allo strumento in parola, è stato prorogato per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettivamente con note della Direzione Ambiente prot. 443054 del 14/11/2016, prot. 537313 del 22/12/2017 e prot. 517631 del 19/12/2018.

Nelle more dell’istituzione di un “Tavolo tecnico interdisciplinare” con la funzione di entrare nel merito delle singole voci del tariffario, come previsto con nota regionale prot. 418106 del 27/10/2016, il Direttore Generale dell’ARPAV con Deliberazione n. 142 del 14/05/2020, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Agenzia, ha previsto l’aggiornamento e/o la modifica di alcune prestazioni:

  • In ordine all’indicizzazione ISTAT delle tariffe in vigore dal 01/10/2016 al 31/12/2019, l’Agenzia regionale, utilizzando un’apposita funzionalità disponibile sul sito dell’ISTAT, ha rilevato un coefficiente di rivalutazione risultato pari a 1,025. Le singole voci del Tariffario 2016 sono state quindi moltiplicate per il suddetto coefficiente arrotondando gli importi conseguiti alla seconda cifra decimale.
  • In recepimento di aggiornamento normativi o al fine di un riordino delle diverse attività svolte dall’Agenzia, alcune prestazioni sono state eliminate o modificate.
  • Sono state inoltre introdotte alcune nuove prestazioni di seguito richiamate: 
  • costi istruttori delle verifiche delle condizioni di ammissibilità e procedibilità e delle verifiche di conformità, oggetto dell’istanza proposta ad ARPAV, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 66/2019 del Consiglio SNPA di applicazione del DM 04/07/2019 avente per oggetto “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”;
  • emissione di pareri ambientali di cui all’art. 93, comma 1-bis, del D.Lgs. 259/03 e DM 14.10.2016 avente per oggetto “Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli per l’installazione di apparati radioelettrici”;
  • voci specifiche concernenti il monitoraggio della qualità dell’aria con strumentazione automatica;
  • è stata aggiunta alla fine della “Sezione 1: Disposizioni Generali - 1.1. Ambito di applicazione”, la previsione di costi inferiori relativamente a prestazioni per gruppi di campioni con analoghe determinazioni analitiche in considerazione del fatto che le analisi ripetute generano un’economia di scala con riduzione dei costi complessivi;
  • in esecuzione di quanto stabilito con DDG n. 140 del 11.5.2020 le spese di procedimento, accessorie alle sanzioni amministrative, da porre a carico del trasgressore, ex art.16 della L.689/81, sono calcolate applicando le tariffe analitiche previste al Capo 2 “Servizi generali” sulla base delle seguenti voci del Tariffario:
  • 2.1. Sopralluogo e trasferta – Massimo giornaliero - 2.1.00.02;
  • 2.2. Relazione tecnica-elaborazione dati - Massimo giornaliero - 2.2.00.02;
  • 2.3. Esame documentazione - pareri – vidimazioni – Massimo giornaliero – 2.3.00.02;

esclusivamente per le attività effettuate da ARPAV nell’ambito delle verifiche AIA, soggette alle tariffe di cui alla Parte Quarta dell'allegato A alla DGRV n.1519 del 26/05/2009, che si concludono con l’accertamento di una violazione amministrativa ed un provvedimento sanzionatorio emanato dalla competente autorità, le indicate tariffe si applicano limitatamente alle attività non sovrapponibili a quelle tariffate a seguito dell’ispezione programmata, utilizzando le seguenti voci orarie del tariffario:

  • 2.2 Relazione tecnica - elaborazione dati - attività formativa - per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti – (2.2.00.1);
  • 2.3 Esame documentazione - pareri - vidimazioni - per ogni ora o frazione di ora superiore a 30     minuti – (2.3.00.1);

con ciò rendendo l’importo maggiormente aderente all’effettivo impegno utilizzato per la sola parte aggiuntiva correlata all’ accertamento della sanzione.

Alla luce di sopravvenute circostanze che hanno reso necessarie le modifiche e gli aggiornamenti dello strumento in oggetto, come sopra sinteticamente descritti, l’ARPAV ha trasmesso la suddetta Deliberazione n. 142 del 14/05/2020, acquisita al protocollo regionale con n. 195921 del 18/05/2020, che ha approvato il nuovo Tariffario per l’annualità 2020, per sottoporre il medesimo elaborato all’approvazione della Giunta regionale ai sensi della normativa indicata in oggetto nell’intento di poter adottare il nuovo strumento in parola a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento regionale.

Dall’analisi della documentazione trasmessa dal Direttore Generale dell’ARPAV, riconosciuta la fondatezza delle motivazioni rappresentate dall’Agenzia regionale che hanno reso appropriato e necessario l’intervento di modifica del tariffario attualmente in vigore, esaminato il documento di cui si chiede l’approvazione, si ritiene opportuno approvare il Tariffario, proposto con DDG n. 142 del 14/05/2020, allegato al presente provvedimento (Allegato A), che verrà applicato su tutto il territorio regionale a far data dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 6, comma 9, della L.R. n. 32 del 18.10.1996  e s.m.i.;

VISTE la D.G.R. n. 1948 del 20.07.2001, la DGR n. 922 del 19.04.2002, la DGR n. 3310 del 23/10/2007, la DGR n. 2814 del 07/10/2008, la DGR n. 1021 del 23/03/2010, la DGR n. 273 del 15/03/2011, la DGR n. 2103 del 07/12/2011, la DGR n. 2873 del 28/12/2012, la DGR n. 2545 del 20/12/2013, la DGR n. 2409 del 16/12/2014 e la DGR n. 1951 del 23/12/2015;

VISTO l’Allegato VII del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la delibera del Direttore Generale ARPAV n. 142 del 14/05/2020 e il “Tariffario ARPAV 2020” ad essa allegato, acquisita con nota prot. 195921 del 18/05/2020;

VISTO  l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, art. 6, comma 9, il nuovo Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV, così come proposto con DDG n. 142 del 14/05/2020, allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante;
  2. di stabilire che l’allegato tariffario (Allegato A) verrà applicato su tutto il territorio regionale a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, sostituendo il tariffario approvato con precedente DGR n. 1951 del 23/12/2015;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’ARPAV;
  6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del testo integrale del presente provvedimento e del tariffario ad esso allegato (Allegato A);

(seguono allegati)

Dgr_1471_20_AllegatoA_432784.pdf

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