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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 16 settembre 2020
Disposizioni operative ai fini dell'applicazione dell'art. 19 bis della L. R. n. 50/1993.
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 bis della L.R. n. 50/1993, si approvano le disposizioni operative atte a disciplinare l’istituto della mobilità venatoria.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con l'articolo 19 bis della legge regionale n. 50/1993, inserito dal comma 1 art. 67 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità 2018”, la Regione del Veneto ha introdotto un sistema regionale di prenotazione e disciplina della mobilità venatoria dando la possibilità ai cacciatori residenti in Veneto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 5 lettera a), b) e c) della Legge n. 157/1992, relativamente all’esclusività della scelta della forma di caccia, di poter usufruire di un numero massimo di 30 giornate in mobilità venatoria.
In particolare l’articolo in parola prevede:
In attuazione del richiamato comma 4 dell’articolo 19 bis della L.R. n. 50/1993, gli Uffici regionali si sono attivati al fine di individuare disposizioni operative intese a disciplinare la mobilità venatoria.
Sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione acquisita, oltre che in riferimento a quanto prevede il predetto articolo 19 bis, sono state individuate e definite le modalità operative per la gestione dell’accesso agli ATC in mobilità venatoria per la caccia alla fauna migratoria, come indicate nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento e che si ritiene di approvare.
Si è quindi provveduto a richiedere alle Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino e Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo, con nota prot. n. 0259473 del 14/07/2020, per ciascun Ambito Territoriale di Caccia ricadente nel territorio di competenza, il numero massimo di cacciatori ammissibili sulla base dell’Indice di Densità Venatoria stabilito dalla Giunta regionale per la corrente stagione venatoria con DGR n. 243 del 02.03.2020 e, contestualmente, il numero di cacciatori effettivamente ammessi (iscritti) sulla base dei pertinenti provvedimenti assunti da predetti Enti.
Per l’attribuzione del codice di prenotazione (e quindi il permesso di accesso), il cacciatore dovrà accreditarsi al sistema digitando il proprio codice fiscale e un secondo codice identificativo (codice cacciatore o numero di tesserino venatorio, a seconda della provincia di appartenenza). Il sistema “restituisce” al cacciatore un codice di prenotazione che gli permetterà di accedere all’ATC in cui ha fatto richiesta di accesso tramite mobilità venatoria.
Al fine comunque di facilitare la conoscenza e l’accesso all’istituto della mobilità venatoria e quindi la possibilità di poter prenotare le giornate ammesse, verrà garantito, accanto alla funzionalità del portale, anche il supporto degli Uffici URP regionali e altre modalità di supporto agevolato al cacciatore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
VISTO l’articolo 19 bis della L.R. n. 50/1993;
VISTO l’art. 67 della L.R. 45/2017: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 9.7.2020;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 16.6.2020;
VISTO l’art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture dalla Regione”;
VISTO l’art. 2, comma 2 e l’art. 12, comma 1, lettera f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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