Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2020.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2020, con i relativi pesi, assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero.
|
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 2, c. 2, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano e assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
La L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda specificamente gestita.
Nel 2020 gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Azienda Zero vengono determinati in un periodo dell’anno più avanzato rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, alla quale l’intero sistema sanitario regionale (strutture dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, Azienda Zero, Aziende ULSS e Ospedaliere e IOV) ha dovuto far fronte nei mesi scorsi, con un grande impegno di risorse umane e materiali. Va inoltre evidenziato che l’elaborazione di obiettivi significativi per Azienda Zero ha potuto essere conclusa solo in una fase, successiva al periodo di maggiore emergenza, nella quale è possibile definire compiutamente e con coerenza tali obiettivi e il relativo peso.
L’art. 2, c. 3, della L.R. 19/2016 riporta che “Nell’esercizio delle sue funzioni l’Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale di cui all’articolo 11 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi”.
La L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2019 – 2023, il quale prevede importanti funzioni e compiti in capo ad Azienda Zero, che è chiamata a svolgere funzioni di governance del Servizio Sanitario Regionale.
La DGR n. 230 del 6 marzo 2018 ha stabilito che, non essendo il Direttore Generale di Azienda Zero soggetto alla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, la relativa pesatura delle valutazioni - a norma della DGR n. 2172 del 23/12/2016 - è così suddivisa:
a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;
b. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.
Si dispone, di conseguenza, che il peso degli obiettivi da assegnare al Direttore Generale di Azienda Zero, per la parte di competenza della Giunta Regionale, come determinato dalla citata DGR n. 230 del 2018, sia pari all’80% della valutazione complessiva.
Si conferma che ognuno dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale del Direttore Generale di Azienda Zero, come per tutte le altre Aziende e Istituti del SSR, opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.
L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha posto il Sistema Sanitario Regionale di fronte a una sfida estremamente complessa, aprendo scenari molto diversi da quelli degli anni precedenti.
Nel 2020 vengono quindi proposti per Azienda Zero alcuni obiettivi direttamente correlati alle attività di supporto da porre in essere per soddisfare le necessità delle Aziende e Istituti del Sistema Sanitario Regionale nella gestione di tale emergenza e nelle attività di programmazione finalizzate ad affrontare eventuali emergenze che potrebbero manifestarsi in futuro.
Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Si prende atto che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell’8 ottobre 2018 ha nominato il Direttore generale dell’Azienda Zero, avvalendosi del disposto dell’art. 3 dell’Allegato A della DGR 2050/2015, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario e alle medesime condizioni economico-normative del contratto in essere, recependo tale determinazione, a mezzo di ulteriore addendum, al vigente contratto di prestazione d’opera.
Dato atto che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale e la Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2050/2015, prevede, all'art. 9, lett. f), come causa di decadenza dall'incarico, il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002, si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all’emergenza Covid-19 rappresenti un obiettivo di “mantenimento”, con la previsione di una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti in caso di non raggiungimento, ferme restando le motivazioni che determinano la decadenza dall’incarico del Direttore Generale.
Considerato che, nel sopracitato contratto, all'art. 8, lett. d), si prevede quale causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, c. 8, dell'Intesa del 23/3/2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si propone che il rispetto della completezza e tempestività di tali flussi informativi e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario LEA rappresenti un obiettivo di “mantenimento”, con la previsione di una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti nel caso in cui non vengano garantiti il mantenimento dei contenuti e della tempistica previsti, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del contratto del Direttore Generale.
L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.
Nell’Allegato A alla presente deliberazione vengono indicati alcuni obiettivi di "mantenimento", i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:
-
rispetto del vincolo di bilancio programmato (risultato economico programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19), con la previsione di una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti;
-
rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti): fino a un massimo di 5 punti;
-
rispetto dei tempi di pagamento programmati (rispetto della soglia di incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato minore o uguale a 0): fino a un massimo di 5 punti;
-
rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario LEA: fino a un massimo di 5 punti;
-
risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA 2019 e adempienza rispetto agli adempimenti 2020: fino a un massimo di 5 punti;
-
soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 ter dell'art. 4 della L.R. n. 21/2010: fino a un massimo di 1 punto.
L’Area Sanità e Sociale, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, realizzerà un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi (“vademecum”), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione.
Si ritiene inoltre di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale e competente Commissione del Consiglio Regionale) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata D.G.R. n. 230/2018.
Si ritiene inoltre di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, qualora opportuno, di definire in maniera dettagliata, ovvero aggiornare e integrare, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione.
Si conferma, infine, che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2020 determinati dalla presente deliberazione mantengono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alla D.G.R. n. 230/2018 − per il Direttore Generale di Azienda Zero e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area.
Si dispone, infine, che gli indirizzi per l’attività di Azienda Zero, previsti dall’art. 2, c. 9, della L.R. n. 19/2016, verranno determinati con altro provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;
VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;
VISTO l’articolo 1, commi 865 e 866 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO l’art. 29 del D.-L. 104/2020;
VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;
VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);
PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della Salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 17 del 9/1/2013, n. 693 del 14/5/2013, n. 2050 del 30/12/2015, n. 2172 del 23/12/2016, n. 230 del 6/3/2018, n. 555 del 30/4/2018 e n. 756 del 4/6/2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 dell’8 ottobre 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i contenuti dell’Allegato A, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, i relativi indicatori e le soglie a valere per l'anno 2020 per Azienda Zero;
3. di incaricare l’Area Sanità e Sociale della realizzazione, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, di un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi (“vademecum”), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione;
4. di stabilire alcuni obiettivi di "mantenimento", indicati in premessa e nell’Allegato A alla presente deliberazione, i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le penalizzazioni definite in premessa;
5. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata D.G.R. n. 230/2018;
6. di confermare che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2020 determinati dalla presente deliberazione assumono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alla D.G.R. n. 230/2018 − per il Direttore Generale di Azienda Zero e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area;
7. di disporre che gli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2020, previsti dall’art. 2, c. 9, della L.R. n. 19/2016, verranno determinati con altro provvedimento;
8. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione;
9. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto al Direttore Generale di Azienda Zero e di procedere al monitoraggio e alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende e Istituti del SSR agli obiettivi contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1405_20_AllegatoA_428642.pdf