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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 143 del 22 settembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1293 del 08 settembre 2020

Approvazione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio della Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS). L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento sono approvati ai sensi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 i requisiti di autorizzazione all’esercizio della Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione legittima la presenza di dette strutture nel sistema sanitario regionale (SSR) e promuove lo sviluppo della qualità dell'assistenza attraverso un approccio di sistema.

L'obiettivo di tale disciplina è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

La L.R. 22/02 attribuisce alla Regione la funzione di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.

L’art. 10 della L.R. n. 22/02 prevede che le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private debbano possedere requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

La formulazione di detti requisiti è attribuita alla Giunta Regionale che si avvale di un organismo tecnico consultivo (OTC) ai sensi dell’art 10 comma 2 della L.R 22/2002; detto organismo è stato da ultimo nominato con Decreto del Direttore di Area sanità e sociale n. 76 del 19 giugno 2018.

Con l’entrata in vigore della L.R. 19/16, è stata istituita Azienda Zero cui è affidata tra l’altro, per il tramite dell’Organismo tecnicamente accreditante ivi istituito, il compito di svolgere per conto della Regione, l’istruttoria tecnica finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento nonché l’elaborazione dei relativi strumenti (liste di verifica per l’autovalutazione e la valutazione, rapporto di verifica, ecc).

In tale quadro, si rende necessario individuare i requisiti specifici di autorizzazione all’esercizio della Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS), struttura sanitaria, prevista dalla Regione Veneto nella rete sanitaria per pazienti psichiatrici autori di reato, nel quadro dei provvedimenti di seguito indicati:

  • Decreto del Ministero della Salute del 1° ottobre 2012, che individua requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture  destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.
  • DGR n. 2064 del 19 novembre 2013, integrata dalla DGR n. 497 del 4 aprile 2014, che recepisce la proposta presentata dall’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione della struttura nel Comune di Nogara, e approva il Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter.
  • DGR n. 1966 del 6 dicembre 2016, che approva il progetto per la gestione della Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) presso il Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR) – ex Azienda Ulss n. 21ora Azienda Ulss 9 Scaligera, destinata ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG).
  • DGR n. 210 del 18 febbraio 2020: aggiorna la programmazione regionale del sistema di offerta residenziale extraospedaliero per pazienti psichiatrici autori di reato e attiva una struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l’applicazione della libertà vigilata “residenziale” ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura ed incrementa i posti letto di REMS presso la struttura di Nogara.

L’individuazione della proposta di requisiti oggetto del presente provvedimento, formulata come da Allegato A, è frutto del seguente iter istruttorio:

  • con nota prot. reg. 244786 del 22 giugno 2020, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale ha incaricato un gruppo di lavoro dell’elaborazione della proposta di requisiti riferiti alla struttura sanitaria in oggetto;
  • con nota prot. reg. 287955 del 20 luglio 2020, la Direzione e programmazione e LEA ha trasmesso gli esiti della proposta tecnica di requisiti formulata dal gruppo tecnico allo scopo costituito;
  • nella seduta del 21 luglio 2020 l’O.T.C, convocato con nota dell’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento (prot. reg. 257648 del 30 giugno 2020), ha espresso parere favorevole su detta proposta tecnica, comprensiva sia di precisazioni che di non applicabilità di requisiti già approvati con la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008, sia di requisiti specifici di autorizzazione all’esercizio della REMS come da Allegato A al presente provvedimento;

Alla luce di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale, l’approvazione dei requisiti specifici di autorizzazione all’esercizio della REMS nonché le non applicabilità e specificità di alcuni requisiti previsti dalla DGR n. 1616/2008 come da Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° ottobre 2012 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”;

VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 “ Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell’ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”);

VISTA la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 “Approvazione del Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter”;

VISTA la DGR n. 497 del 4 aprile 2014 “Struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. Integrazione del Programma Regionale approvato con delibera di Giunta n° 2064 del 19 novembre 2013 con recepimento della proposta presentata dall'Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione della struttura nel Comune di Nogara”;

VISTA la DGR n. 1966 del 6 dicembre 2016 “Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) della Regione del Veneto: approvazione progetto e piano finanziario per la gestione della REMS di Nogara (VR) e determinazione delle modalità di finanziamento dell'attività”;

VISTA la DGR n. 210 del 18 febbraio 2020 “Determinazioni in merito alla rete sanitaria per pazienti psichiatrici autori di reato – Legge 81/2014. Attivazione di una struttura sanitaria sperimentale residenziale idonea per l’applicazione della libertà vigilata “residenziale” (art. 228 cp), ovvero per gli arresti domiciliari in luogo di cura (art. 284 cpp) ed incremento dei posti letto complessivi di REMS presso l’attuale struttura di Nogara. Deliberazione n. 1/CR del 7 gennaio 2020”;

VISTA la nomina del gruppo di lavoro per la formulazione della proposta tecnica con nota prot. reg. 244786 del 22 giungo 2020;

VISTA la convocazione dell’OTC con nota prot. reg. 257648 del 30 giugno 2020;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di approvare i requisiti specifici di autorizzazione all’esercizio della Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) nonché le precisazioni e le non applicabilità di alcuni requisiti previsti dalla DGR n. 1616 del 17 giugno 2008, come da Allegato A, parte integrante costitutiva del presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento ad Azienda Zero per la predisposizione degli strumenti necessari all’accertamento di competenza sul possesso dei requisiti previsti in capo alla struttura in oggetto;
  4. di notificare il presente provvedimento alle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie;
  5. di incaricare l'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali, del conseguente provvedimento di rettifica;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1293_20_AllegatoA_428125.pdf

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