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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 08 settembre 2020
Approvazione del bando di concorso e dell'avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell' art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 - ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2020-2023) ex D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i.
Il provvedimento approva il bando annuale per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, la cui realizzazione è affidata alla competenza delle Regioni dal D.lgs. n. 368/1999 e approva l’avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019, sempre ai fini dell’accesso al corso medesimo.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 368 del 17.8.1999, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 277 dell’8.7.2003, recependo le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (direttive 93/16/CEE e 2001/19/CE), ha istituito e disciplinato il corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
Il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale ed iscritti ad un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana, ha durata triennale ed è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando in conformità a quanto disposto dal citato D.lgs. n. 368/1999 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7.3.2006 e s.m.i.
Il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il Sistema Sanitario Nazionale, in qualità di medico di medicina generale.
In attuazione al citato D.M. 7.3.2006, con il quale il Ministero della Salute ha fissato i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso e concordato, in sede di Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Salute, una bozza di bando di concorso in conformità al quale ciascuna Regione o Provincia Autonoma provvede ad emanare il proprio; tale documento è stato infine oggetto di esame, condivisione ed approvazione da parte della Conferenza degli Assessori regionali alla Sanità.
A seguito della pronuncia del TAR del Lazio, Sezione terza-quater n. 5994 del 21.4.2017 (che ha disposto l’annullamento dell’art. 5 del D.M. del 7.3.2006), in sede di ottemperanza è stato approvato il D.M. del 7.6.2017 con il quale si è stabilito che i requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana devono essere posseduti entro la data di inizio del corso, pena l’esclusione dallo stesso, modificando conseguentemente l’art. 5 co. 1 (in tema di requisiti generali di ammissione al concorso) e abolendo l’art. 6 co. 2 lett. c) (riguardante la presentazione della domanda) del D.M. del 7.3.2006.
Il numero di medici da ammettere annualmente ai corsi viene determinato dalle Regioni sulla base della previsione del fabbisogno nel territorio, nei limiti concordati con il Ministero della Salute e nell’ambito delle risorse disponibili.
A seguito della seduta della Commissione Salute del 5.8.2020 alla Regione Veneto, relativamente all’anno 2020, sono stati attribuiti complessivi n. 85 posti per il corso ordinario.
I finanziamenti per la formazione specifica in medicina generale, in relazione a chi accede al corso ordinario, tramite concorso ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 56/2000, residuano a carico del bilancio dello Stato. La determinazione della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla formazione specifica in medicina generale ed il suo riparto annuale tra le Regioni costituiscono oggetto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che si esprime a seguito di proposta di riparto formulata dal Ministero della Salute. Successivamente all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quota di Fondo sanitario nazionale è oggetto di assegnazione alle Regioni con deliberazione del C.I.P.E.
Con Intesa Rep. Atti n. 55/CSR del 31.3.2020 - “Tabella D Riparto Vincolato per Regioni e altri Enti” - sono state assegnate risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2020 destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale (come previsto dalla scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) per la 3^ annualità del triennio 2018-2021, 2^ annualità del triennio 2019-2022 e 1^ annualità del triennio 2020-2023 ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 27 del 8.2.1988, convertito dalla L. n. 109 del 8.4.1988, come modificato dall’articolo 1, comma 518, della L. n. 145 del 30.12.2018.
Per quanto riguarda il triennio formativo 2020-2023 deve, inoltre, trovare applicazione l’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 che, in collegamento alla carenza di medici sopra citata, al comma 3 ha disposto: “ …Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultano avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio”.
Relativamente ai medici appena citati, la L. n. 60/2019 - a parziale modifica del D.L. n. 135/2018 siccome convertito in L. n. 12/2019 - ha inoltre stabilito all’art. 12 : “Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti (…) relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 in relazione al corso 2019-2021, 2020 in relazione al corso 2020-2022 e 2021 in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni (…) sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.
Alla luce dei successivi incontri svolti tra le Regioni e di quanto da ultimo concordato in sede di Commissione Salute nella seduta del 22.7.2020, alla Regione Veneto sono stati attribuiti n. 80 posti ex graduatoria riservata.
Per quanto riguarda gli aspetti economici dei posti di cui sopra, con Intesa Rep. Atti n. 18/CSR del 20.2.2020 sono state assegnate risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2019 alla Regione Veneto per complessivi euro 246.784,41 (non ancora liquidati dal Ministero) destinati al finanziamento per le ulteriori spese di organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale per gli allievi in formazione inseriti al corso ai sensi dell’ art. 12 co.3 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare:
Per ciò che attiene alle incompatibilità lavorative con la frequenza del corso, si rinvia a quanto specificatamente previsto negli allegati di cui sopra - le cui disposizioni trovano applicazione anche con riguardo agli incarichi conferiti ai medici ordinari ed ex avviso riservato iscritti ai trienni formativi in essere - fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate anche in ordine alla gestione dell’emergenza Covid-19.
Ciò premesso, per quanto riguarda le fasi operative successive, tutte le attività di caricamento delle domande di ammissione al corso, sia in relazione al bando ordinario sia ai sensi dell’avviso pubblico ai fini dell’accesso al corso tramite graduatoria riservata, saranno espletate - tramite apposita piattaforma - da Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016 e seguenti provvedimenti attuativi (in particolare la DGR n. 555/2018 all. A – p.to 2.3.6) quale ente di governance della Sanità veneta e supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
Il corso verrà poi gestito da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (istituita con DGR n. 437/2014 quale struttura preposta alla formazione ed all’aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio Sanitario Regionale, le cui finalità, esplicitate nello Statuto stesso, riguardano la promozione e lo sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali regionali) ai sensi della DGR n. 1763/2018, che provvederà altresì all’erogazione delle borse di studio ai tirocinanti ordinari e ai compensi ai docenti.
I dati personali relativi ai candidati (come da Allegato A e B) saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati - GDPR n. 679/2016 - e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.8.2018.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.
VISTO il D.lgs. n. 56/2000
VISTA la L.R. n. 39/2001
VISTO il D.M. 7.3.2006 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 19/2016
VISTE le Intese Rep. Atti n. 55/CSR del 31.3.2020 e n. 18/CSR del 20.2.2020
VISTE le DD.G.R. nn. 437/2014, 555/2018, 1763/2018, 1375/2019
VISTO il D.L. n. 135/2018 siccome convertito in L. n. 12/2019
VISTO il D.L. n. 35/2019 siccome convertito in L. n. 60/2019
VISTO l’art. 2, c. 2 della L.R. n. 54/2012
delibera
(seguono allegati)
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