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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 15 settembre 2020


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1261 del 01 settembre 2020

Individuazione procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 4). Approvazione modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale. Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti". Deliberazione/CR n. 93 del 28/07/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole  espresso dalla Sesta Commissione Consiliare si individuano le procedure e le modalità  per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:

  1. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
  2. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
  3. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
  4. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.

Alla Giunta regionale compete il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale. L’art. 4 della L.R. 4/2020  dispone infatti che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisca le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l’altro:

  1. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
  2. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
  3. gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Ciò premesso, con Deliberazione/CR n. 93 del 28/07/2020  sono state stabilite le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, con l’individuazione delle caratteristiche e dei requisiti che i cammini  stessi debbono possedere, delle modalità di presentazione e dei contenuti della domanda per il loro riconoscimento nonché delle procedure di valutazione delle domande e per il riconoscimento, così come dettagliato nell’Allegato A del provvedimento medesimo. 

La sopra citata Deliberazione /CR n. 93 del 28 luglio 2020, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” è stata quindi trasmessa alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 4 agosto 2020, ha espresso all’unanimità il proprio parere favorevole  sul provvedimento presentato, proponendo alcune modifiche integrative che vengono interamente recepite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad individuare, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4,  le procedure e le modalità  per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale di cui all’Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” e in particolare l’articolo 4;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 93 del 28 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare n. 571 del 4 agosto 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1146 dell’11 agosto 2020, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di ritenere le premesse e l’Allegato A  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di  individuare, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, le procedure e le modalità  per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale come indicate nell’Allegato A;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’attuazione della presente deliberazione;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1261_20_AllegatoA_427663.pdf

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