Linee generali di indirizzo in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, a seguito della sottoscrizione di un verbale di confronto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza dell’Area Sanità, si impartiscono alle aziende ed enti del SSR linee generali di indirizzo sulle materie individuate dall’art. 6 del CCNL dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019.
|
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il 19 dicembre 2019 è stato stipulato il CCNL dell’area Sanità che si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie del SSN.
Il predetto contratto, nel quadro di una complessiva rimodulazione del sistema delle relazioni sindacali, prevede, all’articolo 6, che il dialogo tra le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie assuma la modalità del confronto e riguardi una serie di materie sulle quali le stesse Regioni, ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, possono emanare linee generali di indirizzo anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa. In particolare le materie oggetto del confronto sono le seguenti:
a) metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all’art. 94 comma 3, lett. c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 3, lett. b (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lett. b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);
b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
c) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti;
d) criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 116, comma 2, lett. i), (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nonché per l’individuazione delle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.10.2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;
g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
h) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale.
La Regione del Veneto, intendendo avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 6 del CCNL 19.12.2019, ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali dell’Area Sanità, prodromico all’adozione di linee di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del SSR, sulla generalità delle materie individuate dalla predetta clausola contrattuale.
Si sono pertanto svolti degli incontri tra i competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale e le organizzazioni sindacali della dirigenza dell’Area Sanità, incontri che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si sono tenuti in modalità videoconferenza.
A conclusione degli incontri, nella seduta del 25 agosto 2020, è stato sottoscritto un verbale di confronto tra l’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e le predette organizzazioni sindacali (ALLEGATO A), con il quale si sono convenuti i contenuti delle linee di indirizzo su tutte le materie indicate nell’articolo 6, comma 1, del CCNL 19 dicembre 2019, con l’eccezione di quella di cui alla lett. f), per la quale ci si è riservati un ulteriore approfondimento in considerazione di una sovrapposizione di norme legislative e contrattuali che non rendono chiaro l’ambito applicativo della disposizione.
All’interno del citato verbale di confronto si segnalano in modo particolare le indicazioni attuative della lett. h), alla quale vanno ricondotte le previsioni di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.e. i..
L’art. 1, comma 435, della legge n. 205/2017 prevede l’incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, disponendo quanto segue:
“Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria”.
Questa disciplina è stata integrata dall’art. 25, comma 1, del D.L. n. 162/2019 convertito nella L. 8/2020 che ha aggiunto all’articolo 1 della legge n. 205/2017 il comma 435-bis, che recita:
“Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all’incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.
Le predette disposizioni sono dirette a recuperare le risorse della RIA già in godimento del personale cessato della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, ma che non potevano essere utilizzate per l’incremento dei fondi della stessa dirigenza, come previsto dalle disposizioni contrattuali, in conseguenza dei vincoli riguardanti il trattamento accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posti dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Ciò premesso, si rappresenta che a livello nazionale è stata effettuata la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017, sia relativamente all’anno 2019 (che riguarda solo le risorse di cui al comma 435), che all’anno 2020. In particolare con intesa sancita il 31 marzo 2020 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti 55/CSR/2020, relativa al riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN nell'anno 2020, alla Regione del Veneto è stato assegnato per tale anno l'importo lordo di € 3.989.490 destinato all'incremento dei fondi contrattuali in atttuazione dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1046 del 28 luglio 2020 ha disposto l'assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020, incluso l'importo di € 3.989.490,00 del finanziamento di cui sopra che, pertanto, trova copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR 2020 stanziate sul perimetro sanitario del Bilancio di Previsione 2020-2022. La DGR 1046/2020, inoltre, ha disposto che tali risorse verranno ripartite agli Enti del SSR con successivo provvedimento della Giunta regionale su proposta della Direzione Risorse Strumentali SSR.
Si ricorda che il verbale di confronto tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali dell’Area Sanità del 28 maggio 2020, approvato con D.G.R. n. 715 del 4 giugno 2020, ha già assegnato le risorse dell’articolo 1, comma 435 della L. 205/2017 relative all’anno 2019 ai fondi contrattuali di ciascuna azienda ed ente del SSR secondo i criteri di riparto ivi previsti, per la remunerazione, tra l’altro, delle particolari condizioni di disagio lavorativo dei dirigenti impegnati nell’emergenza Covid-19.
Si evidenzia che l’art. 96 comma 3, lettera d), del CCNL della dirigenza dell’Area Sanità del 19.12.2019 prescrive che le risorse di cui all’articolo 1, comma 435 della L. 205/2017 incrementino il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h).
Per quanto concerne, invece, il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 435-bis della L. 205/2017, per le quali il CCNL del 19 dicembre 2019 non fissa alcun vincolo di destinazione, essendo stato stipulato anteriormente alla novella legislativa che ha introdotto il comma di legge citato, l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali hanno convenuto di attribuire le somme a disposizione al fondo per la retribuzione degli incarichi per consentire un adeguamento della parte variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti.
Con il citato verbale di confronto del 25 agosto 2020 si sono convenuti i criteri di riparto, per gli anni 2020 e 2021, delle predette risorse, fondati su un criterio prevalentemente perequativo che assegna il 70% delle stesse alle aziende ed enti del SSR i cui fondi contrattuali (fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro in relazione alle risorse di cui al comma 435 e fondo per la retribuzione degli incarichi in relazione alle risorse di cui al comma 435-bis), in termini di valore medio pro capite risultino al di sotto del valore medio pro capite regionale. Si è invece concordato di distribuire il rimanente 30% in relazione al numero dei dirigenti in servizio presso ciascuna azienda ed ente. Il verbale in parola indica anche le quote di spettanza per l’anno 2020 di ciascuna azienda ed ente del SSR.
I medesimi criteri sono stati fissati per la ripartizione delle risorse a decorrere dall’anno 2022, prevedendo, tuttavia, che in caso di residui dei fondi contrattuali eccedenti la percentuale del 10% la quota perequativa sia distribuita alle relative aziende ed enti con una decurtazione del 50% per l’anno 2022 e del 100% per gli anni successivi. Si è altresì convenuto che l’ammontare di tali decurtazioni sarà trattenuto dalla Regione e riassegnato alle aziende ed enti, in somma alle annualità successive, al verificarsi della condizione prevista dal verbale di confronto e cioè la riduzione dei residui contrattuali al di sotto del 10% dell’ammontare dei predetti fondi.
Il verbale acclude anche una dichiarazione congiunta con la quale le parti hanno convenuto sulla necessità che le aziende ed enti del SSR effettuino una verifica in ordine alle modalità ed ai criteri adottati nel corso degli anni per il computo dei fondi contrattuali.
Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del verbale in parola costituiscono le linee generali di indirizzo regionali di cui all’articolo 6, primo comma del CCNL della dirigenza dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019, alle quali le aziende del SSR dovranno dare puntuale attuazione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone:
- di approvare il verbale di confronto del 25 agosto 2020 (ALLEGATO A), sottoscritto dall’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali della dirigenza dell’Area Sanità, concernente le materie di cui all’articolo 6, comma 1, del CCNL della dirigenza dell’Area Santità, stipulato il 19 dicembre 2019;
- di ripartire a favore delle Aziende ed Enti del SSR l'importo complessivo di € 3.989.490,00 al lordo degli oneri riflessi, come indicato nell'ALLEGATO B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinato all'incremento dei fondi contrattuali in atttuazione dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017, la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse del FSR 2020 stanziate sul capitolo di spesa 103285 del perimetro sanitario del Bilancio di Previsione 2020-2022, erogate nell'ambito delle rimesse mensili per l'esercizio corrente, alle Aziende ed Enti del SSR, per il tramite di Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, art. 2, comma 1, lett. b);
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 1, commi 435 e 435 bis della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.e i.;
VISTO l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
VISTO il CCNL della dirigenza dell’Area Sanità stipulato il 19 dicembre 2019;
VISTA la DGR n. 715 del 4 giugno 2020;
VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 31 marzo 2020 rep. atti n. 55/CSR/2020;
VISTA la DGR n. 1046 del 27 luglio 2020;
VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di confronto del 25 agosto 2020 (ALLEGATO A), sottoscritto dall’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali della dirigenza dell’Area Sanità, concernente le materie di cui all’articolo 6, comma 1, del CCNL della dirigenza dell’Area Santità, stipulato il 19 dicembre 2019;
3. di ripartire a favore delle Aziende ed Enti del SSR l'importo complessivo al lordo degli oneri riflessi di € 3.989.490,00 come indicato nell'ALLEGATO B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinato all'incremento dei fondi contrattuali in atttuazione dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017, la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse del FSR 2020 stanziate sul capitolo di spesa 103285 del Bilancio di Previsione 2020-2022, erogate nell'ambito delle rimesse mensili per l'esercizio corrente, alle Aziende ed Enti del SSR, per il tramite di Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, art. 2, comma 1, lett. b);
4. di precisare che i contenuti del predetto verbale costituiscono le linee generali di indirizzo regionali di cui alla disposizione contrattuale indicata nel precedente punto 2, alle quali le aziende ed enti del SSR dovranno dare puntuale attuazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1250_20_AllegatoA_427656.pdfDgr_1250_20_AllegatoB_427656.pdf