Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 15 settembre 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del 01 settembre 2020

Disciplina attuativa del requisito specifico per l'accreditamento delle unità di offerta dei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti introdotto dalla DGR 782/2020. Art. 18 della Legge Regionale n. 22/2002.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento viene definita la disciplina attuativa del requisito di accreditamento introdotto dalla DGR n. 782/2020 che prevede la presenza della figura del “Direttore Sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” nei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione, alla luce di un percorso procedimentale basato su criteri predefiniti all’art. 16 di detta L.R., legittima la presenza nel sistema sanitario regionale (SSR) delle strutture sanitarie pubbliche e private, consentendo a queste ultime l’erogazione di prestazioni sanitarie in nome, per conto e con oneri a carico del SSR.

In tale contesto, l’articolo 13 della LR n. 5 del 1996 prevede, nell’ambito dell’assistenza territoriale, l’assicurazione da parte dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (Aulss) dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti (strutture residenziali), per le diverse unità di offerta ivi previste.

La citata disciplina regionale in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali", prevista e regolata dalla L.R. 16/8/2002, n. 22 in attuazione delle disposizioni nazionali, assume come fine di pubblico interesse generale la promozione della "qualità dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale", disponendo le condizioni "affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona" (art. 1 della L.R. n. 22 del 2002).

Tale previsione è confermata dalla L.R. n. 23 del 2012 di approvazione del PSSR 2012-2016, che considera l’assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un “fondamentale supporto ai processi di continuità Ospedale-Territorio”; tale norma regionale attribuisce agli stessi Centri la funzione di “nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali”, nonché la funzione di “strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le Aulss, i Comuni e, più in generale, con le comunità locali”.

Tali funzioni vengono riconosciute ai Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti nel quadro strategico “di una integrazione organizzativa e professionale, che cresce con l’aumentare della complessità dell’utenza assistita”, con riguardo al “ruolo delle professionalità infermieristiche e della riabilitazione” ed, in particolare, prevedendo “la rivisitazione dell’assistenza medica all’interno delle strutture residenziali”; i Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti rientrano nella programmazione locale territoriale e sono inseriti nei Piani di Zona.

Le prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate e garantite agli ospiti nel rispetto degli standard regionali previsti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, costituiscono livelli essenziali di assistenza previsti dal D.P.C.M. 12/1/2017. L’art. 30 comma 2 di tale Decreto stabilisce, nell’ambito dell’assistenza residenziale, che i trattamenti di assistenza alle persone non autosufficienti sono a carico del sistema sanitario nazionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera.

Con DGR n. 84 del 2007 sono stati definiti, a seguito di specifica sperimentazione, gli standard per l’autorizzazione e l'accreditamento delle strutture di carattere residenziale e semiresidenziale che erogano prestazioni socio sanitarie e sociali. In particolare, per i servizi destinati di norma a persone anziane non autosufficienti sono stati individuati i “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, nel cui ambito si possono articolare le seguenti unità di offerta, distinte per livello assistenziale:

  • unità di offerta per persone con ridotto minimo bisogno assistenziale;
  • unità di offerta per persone con maggiore bisogno assistenziale.

Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti è, quindi, un servizio residenziale la cui finalità è quella di offrire a persone non autosufficienti, con esiti di patologie fisici, psichici, sensoriali e misti non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e alberghiera, organizzato in base alle necessità della specifica unità di offerta.

In Veneto sono presenti n. 334 Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti (di cui 146 pubblici e 188 privati), che ricomprendono anche più unità di offerta, per complessivi n. 32.548 posti letto accreditati ripartiti come segue:

  • posti accreditati di “primo livello assistenziale”: 26.012 (di cui 12.587 pubblici e 13.425 privati);
  • posti accreditati di “secondo livello assistenziale”: 6.202 (di cui 3.551 pubblici e 2.651 privati);
  • posti accreditati per “Stati Vegetativi Permanenti”, finalizzati ad accogliere pazienti in stato vegetativo permanente (post traumatico e post anossico) o a minima responsività, clinicamente stabilizzati con rischio di complicanze: 189 (di cui 135 pubblici e 54 privati);
  • posti accreditati per “Alta Protezione Alzheimer”, finalizzati ad accogliere persone a elevato livello di assistenza sanitaria e infermieristica per trattamenti specifici e limitati nel tempo di pazienti affetti da demenze degenerative: 145 (di cui 50 pubblici e 95 privati).

Attesoché, come previsto da ultimo nello schema tipo dell’accordo contrattuale approvato con DGR n. 1231/2018, l’Azienda Ulss assicura assistenza sanitaria e sociosanitaria a persone non autosufficienti, titolari di impegnativa di residenzialità, non assistibili a domicilio, nelle varie unità di offerta dei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti; la non autosufficienza è certificata dalle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), secondo il modello approvato dalla DGR 4589/2007. La valutazione per l’accesso ai servizi avviene tramite uno strumento di valutazione, scheda SVAMA, approvata con DGR 1133/2008. Con DGR n. 1336 del 16/08/2017 sono fornite indicazioni alle Aziende Ulss della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali.

I “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, per poter essere accreditati e quindi erogare prestazioni in nome, per conto e con oneri a carico del SSR devono essere in possesso dei requisiti previsti con DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.”.

In tale quadro, i “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti” vanno assumendo un ruolo cruciale nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza anche alla luce del crescente innalzamento dell’età media della popolazione e delle relative multimorbilità; l’attuale contesto demografico ed epidemiologico, infatti, richiede una forte integrazione nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative, anche al fine di offrire una valida alternativa all’ospedalizzazione e al ricorso ai ricoveri inappropriati.

Nel contesto odierno, la complessità e l’interdisciplinarietà delle prestazioni da erogare in tali strutture nonché la particolare fragilità degli ospiti ha evidenziato l‘opportunità di implementare il governo dell’organizzazione delle stesse su base sanitaria.

Infatti, pur tenendo presenti le peculiarità e le specificità legate alla natura socio sanitaria dei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti, la Regione si dà l’obiettivo di un innalzamento coerente della qualità delle cure e del presidio igienico sanitario di tutte le strutture regionali accreditate.

In tale cornice di riferimento, per implementare il livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli operatori delle unità di offerta residenziali per non autosufficienti sopra menzionate, si è reso opportuno introdurre tra i requisiti organizzativi specifici prescritti per l’accreditamento delle stesse nell’ambito dei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti” la presenza di una figura direzionale con profilo sanitario.

Tale previsione è stata codificata nell’ambito della DGR n. 782 del 16 giugno 2020 che, dà prima attuazione alle previsioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione dell'assistenza territoriale e sancisce che le regioni devono inoltre organizzare le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali.

Nel quadro delle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale finalizzate a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la citata DGR n. 782/2020 all’allegato C prevede l’articolazione in tre livelli delle attività di sorveglianza attiva delle strutture residenziali per non autosufficienti.

In particolare la DGR n. 782/2020 disciplina al primo livello la “sorveglianza ordinaria”, quale “livello di prevenzione e protezione in favore dei residenti e degli operatori delle strutture residenziali per non autosufficienti ivi comprese le condizioni organizzative e il coordinamento delle funzioni cliniche”.

In tale quadro la delibera dà conto “tra i requisiti organizzativi specifici prescritti per l’accreditamento delle unità di offerta dei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, della presenza di una “figura direzionale con profilo sanitario", denominata “Direttore sanitario di Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti”.".

Sempre la DGR n. 782/2020 disciplina ruolo e caratteristiche di tale figura e specifica quanto segue.

“Tale figura assume la responsabilità e il compito di curare, sia nelle singole unità di offerta sia nei Centri di servizi, ogni aspetto igienico organizzativo in ambito sanitario, a garanzia del sistema delle unità di offerta presenti nel “Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti”.".

Il Direttore sanitario svolge ogni attività di indirizzo, gestione e vigilanza ritenuta necessaria al governo del sistema igienico sanitario e di tutela della salute e igiene pubblica all’interno del Centro, in autonomia e avvalendosi delle risorse necessarie, in coerenza con gli indirizzi della Regione, dell’Azienda ULSS e con le più recenti indicazioni tecnico scientifiche dettate dagli organismi preposti nei settori di intervento.

L’individuazione di tale figura è di competenza del legale rappresentante del “Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti”; la nomina deve essere conferita a soggetto che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea in medicina e chirurgia;
  • iscrizione all’Albo dell'Ordine dei medici chirurghi;
  • una specializzazione tra le seguenti: Igiene e Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Statistica sanitaria e Biometria, Medicina di comunità e delle cure primarie o nelle altre aree di prevenzione e sanità pubblica, oppure (in alternativa alla specializzazione)
  • 10 anni di esperienza in una delle seguenti discipline dell’area della prevenzione e sanità pubblica: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base.

Il Direttore sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti è in rapporto di servizio con il Centro di Servizi; tale rapporto è regolato sulla base di accordi o contratti stipulati dal Centro di Servizi con il Direttore sanitario. L’atto istitutivo e regolativo di detto rapporto (accordo o contratto) deve essere trasmesso dal Centro di Servizi all’Azienda ULSS competente.

Data la natura dell’incarico il “Direttore sanitario di Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti” costituisce riferimento nei confronti dell’Azienda Ulss nei termini seguenti:

  • in relazione con il Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss territorialmente competente per gli aspetti di prevenzione ed igiene;
  • di riferimento del Direttore dei Servizi socio sanitari e delle strutture di cui si avvale, ivi compreso il medico coordinatore - ai sensi della DGR n. 1231/2018 - dell’Azienda Ulss territorialmente competente.

Considerate le funzioni assegnate alla figura del Direttore sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti per tale ruolo si prevede uno standard orario minimo settimanale che può variare a seconda delle classi dimensionali (incluse tra gli estremi da “fino a 30 p.l.” a “oltre 601 p.l.”), con un minimo di ore settimanali da 3 ore a 34 ore, da svolgersi presso uno o più “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”.

La delibera 782/2020 dà conto, inoltre, del fatto che sul requisito in questione è stato espresso il parere favorevole dell’Organismo tecnico consultivo regionale, previsto ai sensi dell’all'art. 18, comma 4 della L.R. n. 22/2002, nella seduta del 6 maggio 2020 (convocato con nota prot. reg. 174671/20). Considerate le funzioni assegnate alla figura del “Direttore sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” il suo livello di autonomia anche gestionale e la conseguente responsabilità, nonché la dimensione delle strutture residenziali rispetto ai posti letto accreditati, si propone di dare attuazione a dette previsioni specificando l’articolazione delle classi dimensionali al fine della determinazione dello standard orario settimanale minimo, da garantire in media nell’anno, di presenza fisica nella struttura per la funzione “Direzione sanitaria del centro di servizi”, come da documentazione agli atti pervenuta dalla Direzione servizi sociali.

Il relativo finanziamento, a carico del SSR, viene assegnato a ciascuna Aulss in rapporto al numero di posti letto accreditati presenti sul territorio di competenza, sulla base di un costo orario massimo onnicomprensivo di 60 euro. In tale contesto si propone che il costo che il Centro sosterrà per introdurre la figura del Direttore in questione sia a carico dell’Azienda Ulss territorialmente competente, fino all’importo massimo onnicomprensivo sopra indicato sulla base dello standard orario previsto per la classe dimensionale di riferimento, come da attestazione di svolgimento della relativa attività e rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti, redatte a cura del “Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”.

Si propone a tali fini l’articolazione delle seguenti classi dimensionali:

classi dimensionali
(posti letto accreditati)

standard orario settimanale minimo
(da garantire in media nell’anno)

fino a 30

3,00

da 31 a 60

5,00

da 61 a 90

8,00

da 91 a 120

11,00

da 121 a 240

14,00

da 241 a 500

18,00

da 501 a 600

27,00

oltre 601

34,00

 

Qualora nel territorio di una Aulss uno stesso soggetto giuridico abbia la titolarità di più strutture accreditate, la classe dimensionale di riferimento, ai fini dello standard orario e del contributo onnicomprensivo, è da individuarsi sulla base del numero complessivo di posti letto accreditati in quelle stesse strutture.

Il professionista incaricato di svolgere detta funzione ha la possibilità di assumere più incarichi.

I contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di informativa alla quinta commissione consiliare nella seduta del 30 luglio 2020.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di dare attuazione al requisito di accreditamento dei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti” previsto dalla DGR 782/2020 nella figura del “Direttore sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, con le modalità sopra descritte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.”

VISTA la DGR n. 394 del 20 febbraio 2007 “Indirizzi ed interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti. Art. 34, comma 1, LR 1 del 30 gennaio 2004 e art. 4 della LR 2/06.”

VISTA la DGR n. 456 del 27 febbraio 2007 “Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti - DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006.”

VISTA la DGR n. 4589 del 28 dicembre 2007 “Indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza alle persone con disabilità accolte nei servizi residenziali. Attuazione dell'art. 59 della LR 2/2007.”

VISTA la DGR n. 1133 del 6 maggio 2008 “Assistenza alle persone anziane non autosufficienti. DGR 464 del 28 febbraio 06 e 394 del 20 febbraio 2007. Scheda SVAMA: profili e livelli di intensità assistenziale.”

VISTA la DGR n. 1336 del 16 agosto 2017 “Indicazioni alle Aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali in attuazione alla riorganizzazione avviata con L.R. n. 23/2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con L.R. n.19/2016.”

VISTA la DGR n. 1231 del 14 agosto 2018 “Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.”

VISTA la DGR n. 782 del 16 giugno 2020 “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria”;

VISTA la nota prot. reg. 174671 del 30 aprile 2020 “Organismo Tecnico Consultivo” nominato con Decreto n. 76 del 19.06.2018 ai sensi degli artt. 10 comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, convocazione seduta del 6 maggio 2020.”;

VISTA la nota prot. reg. 299379 del 28 luglio 2020 indirizzata dalla Segreteria della Giunta Regionale alla competente Commissione consiliare;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 21 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare quanto descritto in premessa e qui integralmente richiamato, al fine di dare attuazione al requisito di accreditamento introdotto dalla DGR n. 782/2020 che prevede la presenza della figura del “Direttore Sanitario del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” nei “Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti";
  2. di disporre che la figura di “Direttore sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” sia nominata dalle strutture accreditate in oggetto entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto; tale nomina dovrà essere comunicata tempestivamente all'Azienda ulss territorialmente competente;
  3. di disporre che il costo del Direttore in questione sia a carico dell’Azienda Ulss territorialmente competente che provvederà al rimborso al Centro di Servizi fino all’importo massimo onnicomprensivo indicato in premessa, sulla base dell’attestazione di svolgimento della relativa attività e della rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti prodotta da parte del Centro medesimo;
  4. di disporre che a seguito della previsione di cui ai punti che precedono, sia aggiornato lo schema tipo dell’accordo contrattuale approvato con DGR n. 1231/2018;
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento e la Direzione servizi sociali dell’Area sanità e sociale per quanto di rispettiva competenza;
  6. di notificare il presente provvedimento ad Azienda Zero e alle Aziende Ulss per quanto di competenza;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro