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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 01 settembre 2020
Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, comma 5. Deliberazione della Giunta regionale n. 99/CR dell'11 agosto 2020.
Con il presente provvedimento vengono approvate le modalità operative del Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La diffusione dell’epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. Le stime della Banca d’Italia indicano che gli effetti del lockdown sono stati relativamente più intensi in Veneto rispetto al resto del Paese. Il blocco delle attività ha infatti riguardato l'equivalente del 34 per cento del valore aggiunto, una percentuale superiore a quella media nazionale (28 per cento). Considerando il ricorso al lavoro agile e gli effetti di filiera, il dato scende al 31 per cento (27 in Italia).
Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. La domanda interna è in forte calo, almeno nel primo semestre dell'anno. Anche le vendite all'estero nel primo trimestre hanno registrato un calo; secondo stime della Banca d’Italia, nell'anno in corso la domanda dei principali partner commerciali del Veneto si ridurrebbe di oltre il 10 per cento, con un calo più marcato nell'area dell'euro. Nell'industria la produzione si è contratta del 7,6 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La caduta produttiva sarebbe stata determinata pressoché interamente dalle imprese che hanno sospeso la produzione, in particolare nel settore dei mezzi di trasporto, nell'oreficeria, nell'occhialeria, nei mobili e legno e nel sistema della moda.
Gli effetti della pandemia hanno inoltre determinato un drastico calo dei ricavi delle imprese. Secondo l'indagine straordinaria svolta dalla Banca d'Italia sugli effetti della crisi Covid-19, nel primo semestre del 2020 le imprese venete si aspettavano un calo del fatturato di circa un quarto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Fonte: Banca d'Italia, L’economia del Veneto, Rapporto annuale, 30.06.2020).
In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la necessità di supportare la ripartenza delle imprese venete e garantirne la continuità produttiva a fronte del rallentamento della domanda interna e dell’export, che la situazione di crisi ha determinato. L’obiettivo è salvaguardare le risorse più importanti dell’economia veneta, l’eccellenza delle filiere produttive, la capacità di esportare.
Il Governo ha già varato una serie di misure espansive a favore del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese, e si appresta a varare una nuova manovra a sostegno dell'economia del Paese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese venete con riferimento sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.
A riguardo, la Regione del Veneto, sul fronte dell’accesso al credito, con deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 31 marzo 2020 ha adottato un primo provvedimento, con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta delladiffusione dell’epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazione n. 490 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell’azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.
In seguito, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni. Nel contempo, con deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 16 giugno 2020 è stata implementata di ulteriori 11 milioni di euro la "Sezione speciale Regione Veneto" istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI le cui modalità di intervento, con specifico riferimento alle garanzie di portafogli di finanziamenti, sono state adeguate alle novità introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. decreto legge liquidità).
Infine, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” che all’articolo 1, comma 3, prevede che “Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto”, al comma 5, che “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi” e, al comma 6, che “Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"”.
Di qui la necessità di dare attuazione al dettato normativo al fine di fornire una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo veneto, istituendo, su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., un nuovo Fondo di rotazione, denominato “Anticrisi attività produttive”, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. Il Fondo, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 4 della citata legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".
Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive”:
a. le tipologie di intervento comprendono iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro e interventi di supporto finanziario, di importo compreso tra un minimo di 50.000,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro;
b. la durata dell'investimento varia da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 120 mesi per le operazioni immobiliari e da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi per gli interventi di supporto finanziario;
c. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi;
d. il finanziamento è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata a e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca o Società di leasing, convenzionata il Gestore, ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”;
e. per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza;
f. l’agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti “de minimis” o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
g. l'esame delle domande avviene in ordine cronologico e consiste in un’istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta direttamente dal gestore e in un’istruttoria di merito creditizio delegata al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica;
h. il recupero della provvista pubblica erogata compete al Gestore che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
Le modalità operative del predetto Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" sono puntualmente descritte nell'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.
Con note in data 28 luglio 2020, prot. n. 4588/20 e 4 agosto 2020, prot. n. 4726/20, Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato che le risorse disponibili, al 30 maggio 2020, sui fondi di rotazione istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, dall’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, dall’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dall'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dall’ articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, sono pari a complessivi euro 62.464.935,60, con possibilità di ulteriori future disponibilità sulla base del rimborso dei prestiti ancora in essere e in gran parte interessati dalla concessione della moratoria succitata.
Pertanto, all'intervento viene riservata una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi di rotazione interessati dall'intervento e dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l’impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in oggetto e a fornirne trimestralmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.
Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo de quo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.
Il Fondo, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., resterà operativo fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", così come previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020.
Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, come modificata, in data 3 aprile 2020, dalla Comunicazione C (2020) 2215 e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione C (2020) 3156 final, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese.
L'intervento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".
Si da atto che la citata legge regionale n. 21 del 2020, all'articolo 1, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui i settori di intervento e adotti disposizioni attuative con particolare riferimento alla modalità di gestione e ai requisiti di accesso relativi agli strumenti finanziari di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2020, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 agosto 2020, ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, come modificata, in data 3 aprile 2020, dalla Comunicazione C (2020) 2215 e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione C (2020) 3156 final, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2; 18 novembre 2005, n. 17; 20 gennaio 2000, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57 e 28 maggio 2020, n. 21;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 388 del 31 marzo 2020, n. 490 del 21 aprile 2020, n. 618 del 19 maggio 2020 e n. 784 del 16 giugno 2020;
VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. del 30 aprile 2020, prot. n. 3064/20, del 28 luglio 2020, prot. n. 4588/20 e del 4 agosto 2020, prot. n. 4726/20;
VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;
VISTA la deliberazione n. 99/CR dell'11 agosto 2020;
VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 24 agosto 2020, trasmesso con nota prot. n. 11192 del 24 agosto 2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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