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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 15 settembre 2020


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227 del 01 settembre 2020

Scioglimento della Unione montana del Monfenera Piave Cesen e nomina del Commissario liquidatore (L.R. 40/2012 art. 6 quinquies). Conferimento dell'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'articolo 5 della L.R. 40/2012 alla Provincia di Treviso.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone lo scioglimento della Unione montana Monfenera Piave Cesen e la contestuale nomina di un commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Vengono inoltre conferite le funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 della L.R. 40/2012 alla Provincia di Treviso.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali” sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” ed alla L.R. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 riguardano:

  • la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse;
  • la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
  • la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane;
  • l’inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell’ente Unione montana (o Comunità montana).

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, che costituisce un’assoluta novità rispetto alla previgente LR 40/2012, sono previste le seguenti ipotesi:

  1. lo scioglimento viene richiesto dalla Unione montana alla Giunta regionale, con provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti (L.R. 40/2012 art. 6quinquies comma 1);
  2. lo scioglimento dell’Unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in cui l’unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali i cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (LR 18/2012 art. 11bis comma 6 e LR 40/2012 art. 6 quinquies comma 3).

Per quanto riguarda lo scioglimento indicato al precedente punto 1, la LR 40/2012 prevede che entro novanta giorni dalla richiesta, lo scioglimento dell’unione montana venga disposto con provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta regionale dovrà altresì determinare, con lo stesso provvedimento di scioglimento, gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 della LR 40/2012 già in capo all’unione montana e dovrà definire, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione.

Resta fermo l’esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’Unione montana Monfenera Piave Cesen, con nota del 23 Giugno 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 1 del 16/06/2020 del Consiglio dell’Unione avente come oggetto lo scioglimento e la liquidazione dell’ente, votata a maggioranza qualificata di due terzi come previsto dalla succitata normativa.

In considerazione della regolarità della documentazione presentata ai sensi dell’art. 6 quinquies comma 1 della LR 4/2012, con il presente provvedimento si dispone lo scioglimento dell’Unione montana e la contestuale nomina di un commissario liquidatore che dovrà definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione.

Il commissario liquidatore dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione. A tal proposito si ritiene di nominare quale commissario liquidatore dell’Unione Montana Monfenera Piave Cesen, il dr. Maurizio Dissegna, già dirigente regionale, che presenta i requisiti tecnico-giuridici adeguati per il ruolo da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti della Regione e preso atto, altresì, della sua disponibilità a ricoprire tale incarico.

Il commissario si avvarrà operativamente delle strutture della Unione Montana e si propone possa essergli riconosciuto, analogamente a quanto già disposto con precedenti deliberazioni di commissariamento, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana.

Il commissariamento avrà una durata fino al 31/12/2020, decorrenti dalla data di accettazione dell’incarico da parte del dr. Dissegna, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale.

L’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessato, all’atto di accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.

Si dà atto che l'incarico essendo conferito a soggetto già dipendente pubblico collocato in quiescenza, viene conferito a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012.

Il compito del commissario, finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell’unione montana, si sostanzia nella predisposizione di un piano di successione (liquidazione) che deve prevedere:

  • il riparto tra i comuni della Unione montana del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo sulla base della popolazione montana e della superficie montana dei comuni;
  • l'individuazione delle pratiche amministrative già avviate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
  • il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente ai comuni (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Unione montana) in base ai seguenti criteri:
  • i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione della popolazione montana e della superficie montana dei comuni;
  • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento;
  • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione della popolazione montana e della superficie montana dei comuni.

La proposta di piano di successione individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

  • diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Unione montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  • mutui assunti dalla soppressa Unione montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato;
  • altri mutui a carico della Unione montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  • rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Unione montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Unione montana sia titolare alla data della soppressione;
  • oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Unione montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

Il piano di successione deve infine prevedere il trasferimento dei dipendenti di ruolo dell’Unione montana nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

Il piano di successione dovrà essere approvato dagli enti subentranti e trasmesso alla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per una presa d’atto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la Provincia di Treviso è competente per le funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 della L.R. 40/2012, nonché per l’applicazione delle seguenti normative:

  • Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
  • Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

A tal proposito la provincia di Treviso è beneficiaria del contributo per il finanziamento delle spese di investimento di cui all’art. 6 quater della L.R. 40/2012 limitatamente all’ambito della Unione montana Monfenera Piave Cesen.

Il commissario liquidatore dovrà provvedere alla formale consegna della documentazione attinente alle funzioni di cui all’art. 5 della L.R. 40/2012 e delle LL.RR. 23/96 e 14/92 alla Provincia di Treviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art.5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95;

VISTA la richiesta dell’Unione Montana Monfenera Piave Cesen del 23/06/2020.

delibera

  1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  2. di procedere allo scioglimento della Unione Montana Monfenera Piave Cesen ai sensi dell’art.6 quinquies della L.R.40/2012;
  3. di nominare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 quinques comma 4 della L.R. n. 40/2012, fino al 31/12/2020, eventualmente prorogabile con provvedimento della Giunta regionale, il dr. Maurizio Dissegna già dirigente regionale, nell’incarico di Commissario liquidatore della Unione montana Monfenera Piave Cesen;
  4. di stabilire che al Commissario sopra indicato spetta il compito di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell’unione montana mediante la predisposizione di un piano di successione (liquidazione) i cui contenuti sono stati indicati in premessa;
  5. di stabilire che l’incarico, essendo conferito a soggetto già dipendente pubblico collocato in quiescenza, verrà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell’art.5 comma 9 del D.L. 95/2012 e che al Commissario sopra indicato è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana Monfenera Piave Cesen ;
  6. di dare atto che l’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessato, all’atto di accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;
  7. di prevedere un termine di 90 giorni per la trasmissione del piano di successione comprensivo dei provvedimenti di approvazione da parte degli enti subentranti;
  8. di individuare, sempre ai sensi dell’art.6 quinquies della LR 40/2012, la Provincia di Treviso quale soggetto competente per le funzioni attinenti all’ambito territoriale dell’Unione montana Monfenera Piave Cesen di cui all’articolo 5 della L.R. 40/2012, nonché per l’attuazione delle seguenti normative:
  • Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”,
  • Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione comprensive anche dell’eventuale proroga del termine di cui al punto 7;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di notificare il presente provvedimento alla Unione montana Monfenera Piave Cesen, a tutti i Comuni che ne fanno parte, e alla Provincia di Treviso;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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