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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 04 settembre 2020


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1241 del 01 settembre 2020

Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Richiedente: Eni New Energy S.p.A.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si autorizza Eni New Energy S.p.A. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 2.751,28 kWp in Comune di Venezia nonché alla realizzazione ed esercizio delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss. mm e ii..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia (ora

U.O. Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con nota acquisita al prot. reg.le n. 4855 in data 08 gennaio 2020, la Società Eni New Energy S.p.A. (ENE) ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 2.751,28 kWp, da ubicarsi nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4  e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

L’impianto occuperà gran parte della superficie del Lotto 15 all’interno del Nuovo Petrolchimico, ricadente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia Porto Marghera, per una superficie captante di circa 1,6 ha su circa 7,5 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto.

Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul catasto del Comune di Venezia al foglio 193, mappali 4 (sub. 29), 362 (sub. 1), 715, 717, 374, 375, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre del foglio 193, i mappali 710, 711, 729, 730, 738, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 762, 763, 637, 648, 651, 658, 790 e 798.

L’impianto fotovoltaico a terra di Eni New Energy S.p.A., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:

  • potenza di picco di 2.751,28 kWp;
  • n. 8.092 moduli fotovoltaici in silicio policristallino (potenza nominale di 340 Wp), montati su 2 file, inclinati rispetto all’orizzonte (‘tilt’) di 20° con un’altezza dal suolo minima 80 cm di  e massima di 225, 7 cm;
  • strutture di supporto dei pannelli, in acciaio fisse e ancorate al terreno mediante pali infissi;
  • nuova cabina prefabbricata denominata MTR/PS all’interno della quale è collocata sia la Power Station (‘PS’) sia l’MTR, con fondazione mediante platea in CLS gettata in opera;
  • recinzione quasi interamente di nuova realizzazione, di altezza pari a 2,7 m, in pannelli con fili di acciaio zincati rivestiti in poliestere; solo nel lato nord-ovest verrà mantenuta la recinzione esistente composta da pannelli in cls prefabbricato; sono previsti n.4 accessi carrai e n.2 accessi pedonali tramite nuovi cancelli.
  • impianto di videosorveglianza;
  • ripristino, ove necessario, della viabilità esistente, e nuovi tratti di viabilità interna (strada bianca);
  • rimozione di parte della recinzione esistente, della fitta vegetazione spontanea con alberi ad alto fusto, ad elevata densità e di fari di illuminazione interni all’area;
  • la vita dell’impianto è stimata in 30 anni.

Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il PRG classifica l’area di impianto come “Zona D1.1a - Industriale portuale di completamento”. L’area non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/04 e ss.mm. e ii.

Per la realizzazione dell’impianto Eni New Energy S.p.A. ha sottoscritto regolare contratto preliminare di concessione del diritto di superficie con Syndial Servizi Ambientali S.p.A. (ora EniRewind), proprietario dell’area e attuale concessionario per le parti demaniali intercluse in disponibilità dell’Autorità Portuale; tale contratto sarà da trasformare in definitivo a valle dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica regionale.

Il tracciato di connessione dell’impianto sarà realizzato in conformità al preventivo di connessione Prot. DIRE 187/19 del 16/10/2019, Codice Rintracciabilità PM2019001, accettato da ENE rilasciato da Versalis S.p.A., rimandando la regolamentazione dell’esercizio e della manutenzione della rete di connessione ad un apposito Regolamento di Esercizio che verrà stipulato tra Eni New Energy e Versalis; verrà, altresì, stipulato tra Eni New Energy e Versalis un accordo privato per disciplinare l’utilizzo della rete elettrica.

L’impianto sarà connesso alla rete elettrica di Media Tensione dello stabilimento petrolchimico multisocietario di Porto Marghera, con punto di consegna all’interno di una cabina elettrica esistente (cabina

34) ubicata sempre all’interno dello stabilimento di proprietà di Versalis. La connessione sarà del tipo A.S.A.P. (Altri Sistemi di Autoproduzione) e l’impianto sarà in regime di “autoconsumo”. Questo tipo di configurazione prevede che le unità di consumo all’interno dell’A.S.A.P., siano di un’unica società o di società appartenenti allo stesso Gruppo Societario. Il collegamento tra impianto di produzione e cabina elettrica esistente n.34 avverrà mediante cavo MT 6 kV su rack esistente e in parte interrato. Dalla cabina 34 si sfrutterà l’attuale rete elettrica di stabilimento fino alla connessione con RTN/Terna, per mezzo della Stazione 4°(6/30/220kV).

Per quanto attiene alla disponibilità delle aree attraversate dall’elettrodotto di connessione, Eni New EnergyS.p.A. ha dichiarato, all’atto dell’istanza, di volersi avvalere del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, evidenziando comunque fin dall’inizio la volontà di raggiungere accordi bonari con i proprietari delle stesse.

Sempre all’atto dell’istanza, il proponente ha dichiarato che l’intervento è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi della DGR 3173/2006 e ss.mm. e ii., producendo la documentazione necessaria. L’aspetto relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale è stato peraltro già valutato con prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Decreto n.623 del 04 dicembre 2019, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente ha stabilito, con alcune prescrizioni, l’esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006. Lo stesso Decreto è stato trasmesso, con nota prot. 526047 del 05 dicembre 2019, dagli uffici competenti al richiedente.

Conseguentemente all’istanza, con nota protocollo n. 17384 in data 14 gennaio 2020 il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha comunicato alla società Eni New Energy S.p.A. e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell’articolo 14- bis della stessa L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza.

Considerato che, a fronte della richiesta dell’istante, per la realizzazione dell’impianto in argomento sarebbe stato necessario asservire/espropriare una serie di immobili relativi all’impianto di connessione, si è dato atto, nella stessa nota, di dover avviare la procedura prevista agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001.

Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A “Elaborati di progetto” in formato digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 42425 del 28 gennaio 2020, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, la Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia ha richiesto ad Eni New Energy S.p.A. alcune integrazioni documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all’acquisizione delle stesse, in forma completa. È stato richiesto, in particolare, un particellare completo per poter procedere con la succitata procedura prevista agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001.

Alla richiesta di integrazioni la Società richiedente ha risposto con nota prot. 76980 del 18 febbraio 2020, trasmettendo:

  • una versione aggiornata della Relazione paesaggistica acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi
  • il Piano di ripristino redatto in conformità al Decreto del Segretario all’Ambiente della Regione del Veneto 27 febbraio 2013, n. 2 che prevede un costo totale, per il ripristino dell’area a seguito di cessazione dell’impianto, di euro 118.116 (IVA esclusa); detto importo è stato rideterminato, in fase istruttoria, in Euro 158.511,67, poiché, ai sensi della DGR n. 253/2012 l’importo complessivo della garanzia deve comprendere anche oneri fiscali (IVA 22%) e spese tecniche nella misura del 10% della spesa stimata.

Con la sopracitata nota prot. 76980 del 18 febbraio 2020 il rappresentante legale della società richiedente, ha inoltre ritirato la richiesta di avvio del procedimento di esproprio del fabbricato, presentata in via cautelativa nell’ambito dell’istanza di Autorizzazione Unica, su cui sarà posato il cavo di connessione, specificando che “sono ad oggi in corso tutte le attività necessarie alla chiusura di un accordo bonario finalizzato alla stipula di una servitù di passaggio su tutto il percorso del cavidotto”.

Con nota prot. n. 96853 del 28 febbraio 2020, la Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia ha comunicato alla Società richiedente la non completezza delle integrazioni prodotte dal richiedente.

La succitata comunicazione è stata riscontrata in data 20 marzo 2020, con nota acquisita al protocollo n. 128253 da Eni New Energy S.p.A. che ha presentato ulteriori chiarimenti in merito alla disponibilità delle aree sia per l’impianto di produzione che di connessione, nonché in merito alla tipologia di connessione, pur non producendo ancora documentazione sufficiente a dimostrare la piena disponibilità dell’area.

Conseguentemente, con nota del 07 aprile 2020, prot. 14796, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha segnalato alla Società richiedente, la necessità di ulteriori integrazioni, poiché gli accordi bonari stipulati dalla richiedente relativi al passaggio su rack aereo o interrato su aree private non erano stati trascritti ai sensi dell’art. 2645 Codice Civile.

A fronte di detta richiesta Eni New Energy S.p.A., con nota prot. n. 158138 del 16 aprile 2020, ha comunicato l’impossibilità di perfezionare gli atti notarili in questione a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19.

In data 27 maggio 2020, con nota prot. 210117, la Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia, richiamando il parere dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nel frattempo acquisito, ha chiesto la verifica, da parte dell’istante, del permanere o meno della necessità di stipulare un accordo con gli attuali concessionari delle particelle demaniali intercluse (Versalis – Particella 790, SPM – Particelle 637, 648, 651, 658).

Infine in data 2 luglio 2020, con nota acquisita al prot. n.261513, Eni New Energy S.p.A. ha presentato la documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità delle aree per la connessione, ovvero:

  • regolare contratto preliminare di costituzione di servitù per la realizzazione e la gestione di un cavidotto sottoscritto tra Eni Rewind S.p.A., Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. e Versalis S.p.A., relativamente alle particelle censite al catasto del comune di Venezia al foglio 193, mappali 710, 711, 729, 730, 738, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 762, 763 e 798;
  • scrittura privata tra ENE e Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. e Versalis S.p.A., già titolari concessionarie, per il passaggio del cavo di connessione sulle porzioni di pipe-rack esistente installato in aree in concessione demaniale, dopo aver acquisito in via preliminare il nulla osta dell’Autorità portuale di Venezia.

In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:

  • in data 12 febbraio 2020, con nota prot. n.67644, la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto ha dichiarato che non si rilevano incompatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale regionale vigenti e adottati;
  • in data 06 marzo 2020, con nota acquisita al prot. n.108880, il Comune di Venezia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto;
  • in data 02 aprile 2020, con nota acquisita al prot. n. 142098, il Ministero per i beni culturali e per il turismo (MIBACT) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ha comunicato che, “vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica, considerato che l’area in argomento non è sottoposta a vincolo paesaggistico e viste le caratteristiche dell’impianto in progetto costituito da moduli fotovoltaici posati a terra, non si rilevano i presupposti per il rilascio del parere di competenza.
  • in data 20 maggio 2020, con nota acquisita al prot. n. 199182, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha rilasciato il nulla osta ai fini demaniali marittimi, mettendo tuttavia in risalto l’interferenza del progetto con il Piano Regionale dei trasporti del Veneto 2030 e con il work plan dei corridoi EU Mediterraneo ed Adriatico-Baltico.

In relazione al parere da ultimo citato, con nota prot. 269119 del 7 luglio 2020 la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha chiesto il contributo istruttorio alla Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti, la quale ha riscontrato con nota prot.276540 del 13 luglio comunicando che il Piano regionale dei trasporti non pone vincoli urbanistici o altro tipo di previsioni citate nel parere dell’Autorità di Sistema Portuale, tali da impedire la realizzazione dell’impianto in oggetto.

Per quanto riguarda i soggetti che, invitati alla Conferenza dei servizi, non hanno esplicitamente espresso parere si dà atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale ad assenso senza condizioni. Peraltro la struttura competente ha acquisito agli atti i pareri e le prescrizioni espressi nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Con nota prot. n. 337462 del 28-08-2020 il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha comunicato alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società invitate a parteciparvi la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi indetta in data 14 gennaio 2020.

Preso atto che la struttura competente ha provveduto alle verifiche necessarie in materia di antimafia, ai  sensi dell’art. art. 83 comma 3, e dell’art.89 del D.Lgs. 159/2011, acquisendo con prot. 299830 in data 29 luglio 2020 la dichiarazione circa il controllo da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico di ENI S.p.A., dal momento che Eni New Energy S.p.A. risulta a sua volta controllata e partecipata da ENI S.p.A.. Alla luce dell’istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi, dando atto della non necessità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, assunto altresì che alcuni pareri e prescrizioni sono già stati espressi nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura

competente propone di autorizzare Eni New Energy S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp nel comune di Venezia, foglio 193, mappali 4 (sub. 29), 362 (sub. 1), 715, 717, 374, 375, 710, 711, 729, 730, 738, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 762, 763, 637, 648,

651, 658, 790 e 798, in conformità alla richiesta presentata in data 8 gennaio 2020 e agli elaborati di  progetto di cui all’Allegato A, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione ed esercizio delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato B “Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per  la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti  rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la nota prot. n. 337462 del 28-08-2020 del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, la società Eni New Energy S.p.A, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini n. 1 - Pec: eninewenergy@pec.eninewenergy.com, a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp nel comune di Venezia, in località Porto Marghera, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione in conformità agli elaborati del progetto di cui all’Allegato A, in formato digitale, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo, comprese le prescrizioni riportate in sede di Conferenza di servizi, di cui all’Allegato B “Prescrizioni” al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e subordinatamente all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
  4. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato B nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 28/2011;
  5. di comunicare alla società Eni New Energy S.r.l., al Comune di Venezia nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A, consultabile su supporto digitale presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Allegato A (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_1241_20_AllegatoB_427426.pdf

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