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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 04 settembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 01 settembre 2020

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favo-re di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020.

Note per la trasparenza

Si dispone l’approvazione del bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019.

Al fine di garantire il possibile contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto, la Giunta regionale, con deliberazione/cr n. 71 del 30 giugno 2020, ha approvato una nuova proposta di modifica al PSR 2014-2020. La proposta di modifica è stata successivamente approvata dal Consiglio regionale, con deliberazione amministrativa n. 76 del 14 luglio 2020.

Tale proposta di modifica dà applicazione a quanto consentito dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e dal Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19.

In particolare, al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia, viene attivata la nuova Misura 21 di cui all’art. 39b del Regolamento (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19”, destinando al suo finanziamento il 2% delle risorse del Programma.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per agricoltori.

Per contribuire a fronteggiare tale crisi in Veneto, con deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020 la Giunta Regionale ha approvato il bando per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020. La deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 24 agosto 2020 ha espresso il proprio parere favorevole al provvedimento senza alcuna modifica al testo.

Con il presente provvedimento si intendono aprire i termini di presentazione delle domande per il tipo d’intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 del PSR 2014-2020 il quale prevede l'erogazione una tantum di una somma forfettaria alle aziende agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi, individuati secondo rilievi oggettivi e analisi dell’andamento dei mercati dei prodotti agricoli e agroalimentari elaborati da osservatori tematici nazionali e regionali.

L'importo massimo del sostegno non può superare 7.000,00 euro per beneficiario ed è articolato in fasce in base alla diversa incidenza della crisi sui comparti produttivi interessati.

Si precisa inoltre che con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 5832 del 20 agosto 2020 è stata approvata la proposta di modifica che introduce la Misura 21 nel Programma senza alcuna prescrizione che comporti una correzione del bando e pertanto non è necessario prevedere che i richiedenti si impegnino ad accettare le eventuali modifiche al bando che dovessero venire imposte dalla Commissione europea a seguito dell'esito del negoziato senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto e di Avepa.

Considerata la finalità del bando di risposta emergenziale per gli agricoltori dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19, ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 2 del Regolamento UE 1305/2013 non si applicano criteri di selezione. Qualora le richieste di aiuto siano eccedenti le risorse stanziate, si procederà alla riduzione lineare degli aiuti unitari previsti dal bando.

Inoltre, al fine di rispettare le scadenze previste dal Regolamento UE 2020/872 per l'approvazione e il finanziamento delle domande e l'erogazione degli aiuti, si rende necessario derogare dai termini ordinari previsti dal documento Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. per la gestione dei bandi. Pertanto, i tempi per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti sono previsti in 45 giorni solari e quelli per l'istruttoria di ammissibilità e l’approvazione della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa sono previsti entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione, la domanda di aiuto prevede anche il contestuale pagamento dell'importo spettante al beneficiario.

L’importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 23.000.928,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020 a seguito delle economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi e non viene perciò richiesto un ulteriore cofinanziamento regionale.

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliate da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

L’organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 per il quale si dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 30 dicembre 2019 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 30 giugno 2020, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la deliberazione amministrativa n. 76 del 14 luglio 2020 con cui il Consiglio regionale ha approvato la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTO l’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. che definisce gli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 5832 del 20 agosto 2020 di approvazione della proposta di modifica del PSR 2014-2020 per il Veneto di cui alla DGR 71/CR del 30 giugno 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 23.000.928,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 derivanti da economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi;

PRECISATO quindi che l’intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell’Organismo pagatore AVEPA, e che l’intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTA Deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020 di approvazione dell’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 21.1.1 del PSR 2014-2020;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per il tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19, come specificato nel bando di cui all’Allegato A al presente provvedimento, definendo le condizioni per l’accesso ai benefici;

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 24 agosto 2020 ha espresso il parere favorevole al provvedimento senza alcuna modifica al testo della deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il bando del tipo di intervento 21.1.1 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, definendo le condizioni per l’accesso ai benefici;
  3. di dare atto che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 23.000.928,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 derivanti da economie accertate nella realizzazione delle operazioni finanziate dai precedenti bandi;
  4. di stabilire che l’istruttoria di ammissibilità e l’approvazione della graduatoria delle domande finanziate da parte di Avepa avvengano entro 60 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, come stabilito dall'articolo 39 ter del Regolamento (UE) 1305/2013;
  5. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR e Foreste;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1234_20_AllegatoA_427423.pdf

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