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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1204 del 18 agosto 2020
Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", artt. 6, 7 e 8.
Con il presente atto, si provvede all’approvazione della disciplina sperimentale dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità, ai sensi dell'artt. 6, 7 e 8 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.
La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge, della disciplina inerente ai criteri e alle modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità (articoli 6, 7 e 8).
A tal fine, si prevede di introdurre una disciplina sperimentale inerente ai criteri e alle modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità, contenuta nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, approvata dalla “Cabina di regia per la famiglia” istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale in oggetto con la deliberazione n. 816 del 23 giugno 2020 e convocata il 5 agosto 2020.
Con riferimento alla spesa complessiva di euro 5.295.400,00 prevista per l’introduzione in via sperimentale della disciplina dell’assegno prenatale di cui al presente provvedimento, previa variazione di bilancio richiesta con nota del 319218 dell’11 agosto 2020 della Direzione Servizi Sociali, lo stanziamento è rinvenibile nei seguenti capitoli di spesa:
104108
FNPS: sostegno alla natalità
euro 3.207.860,00
100016
Fondo regionale per le politiche sociali
euro 2.087.540,00
I beneficiari, persone fisiche, del contributo sono individuabili come da Allegato A al presente provvedimento e il riparto delle risorse avviene fra gli “Ambiti Territoriali Sociali”, stabilito con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con vincolo di destinazione finale alle persone beneficiarie dell’assegno prenatale.
Ciò premesso, si determina in euro 5.295.400,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’attuazione delle misure di sostegno alla natalità in oggetto, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa:
La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa citati, a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota del 319218 dell’11 agosto 2020, attesta la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 e che tale spesa trova copertura, per euro 3.207.860,00, con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nell’accertamento in entrata n. 1597/2020, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali – Risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 –art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”. Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciali, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
Qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato, l’Amministrazione Regionale si riserva la valutazione dell’opportunità del reperimento di ulteriori risorse necessarie all’implementazione della misura sperimentale dell’assegno prenatale.
Si incarica il Direttore regionale della struttura competente, o suo delegato, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, compresa l’adozione dell’impegno di spesa a favore degli “Ambiti territoriali sociali”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto legislativo 10 agosto 2014, numero 126;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2019;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);
VISTA la L.R. numero 46 del 25 novembre 2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare gli articoli 6, 7 e 8;
delibera
(seguono allegati)
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