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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 01 settembre 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 18 agosto 2020

Definizione degli Ambiti Territoriali Sociali. L.n. 328/2000 e D.lgs. n. 147/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si propone di riconoscere gli Ambiti Territoriali Sociali in base alla denominazione concordata con i loro Enti capofila.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il sistema di governance regionale è stato coinvolto, negli ultimi anni, in un processo di rinnovamento che ha interessato le modalità di intervento degli attori chiamati in causa nella gestione ed erogazione dei servizi sociali.

La legge n. 328/2000“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando diversi elementi di novità, tra questi si ritiene opportuno citare l’art 8 comma 3, lettera a) il quale ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali.

Successivamente, anche il D.Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” all’art. 23 comma 2 stabilisce che: “nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni adottano ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l’impiego”.

Il conseguente Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 (adottato con DGR n.1504/2018), che prevede obiettivi specifici di rafforzamento del sistema di interventi di contrasto alla povertà, fa riferimento alla definizione degli Ambiti Territoriali Sociali quali soggetti che garantiscono l’integrazione tra politiche e l’uniformità negli interventi per l’inclusione sociale.

Il Decreto Ministeriale n. 103/2019 istitutivo del SIOSS (Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali che deriva dal D.Lgs n. 147/2017) prevede all’art. 2 comma 2 e all’art. 3 che l’unità di rilevazione del sistema informativo sia l’Ambito Territoriale Sociale “quale aggregazione di unità elementari di analisi rappresentate dai comuni”.

Infine facendo riferimento all’emergenza COVID-19, la circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avente come oggetto “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus” auspica che ci sia un coordinamento e una regia a livello comunale e di Ambito territoriale.

Tali indicazioni normative nascono anche in ragione della necessità di adottare modalità organizzative e gestionali più rispondenti al territorio e di orientare il sistema degli interventi e dei servizi sociali, da coordinarsi con quelli sanitari e socio-sanitari, in maniera innovativa e adeguata alle problematicità, in particolare nel frangente attuale che vede l’emergenza sanitaria seguita da una profonda e complessa crisi sociale.

Da questo punto di vista gli Ambiti Territoriali Sociali sono strumento primario di ricognizione dei bisogni, in continua evoluzione, per assicurare l’ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti istituzionali e non istituzionali, tenendo conto del significativo incremento delle persone e delle famiglie in carico alle amministrazioni comunali anche a seguito della pandemia.

I 21 Ambiti Territoriali Sociali della Regione del Veneto sono stati comunicati, in via preliminare, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 194361 del 17 Maggio 2016. In tale nota, precedente alla riforma sanitaria regionale adottata con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, gli Ambiti Territoriali erano stati individuati nei territori afferenti alle Conferenze dei Sindaci delle ULSS di cui alla L. R. n. 54/96, definite poi, con la riforma sopra citata, Comitati dei Sindaci di distretto. Gli Ambiti Territoriali Sociali, sin dal 2016, sono stati l’interlocutore privilegiato a livello locale per progettualità specifiche, come ad esempio quelle relative all’Avviso 3/2016 - PON Inclusione, che tramite bando non competitivo ha assegnato risorse a favore di politiche di inclusione sociale per l’attuazione del SIA (Sostegno di Inclusione Attiva) e quelle relative al fondo lotta alla povertà destinato al rafforzamento dei servizi in funzione prima del ReI (Reddito di Inclusione) e ora del Reddito di cittadinanza (RdC). A tale riguardo, gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati chiamati, in attuazione del D.lgs. n. 147/2017,  alla predisposizione di un atto di programmazione territoriale collegato al Piano regionale per il contrasto alla povertà, finalizzato a definire le azioni  per il raggiungimento degli standard di rafforzamento dei servizi previsti dal livello nazionale e di approntare un sistema di governance locale.  L’esperienza più recente li ha visti poi coinvolti  nella gestione di alcune misure regionali quali il R.I.A. (Reddito di Inclusione Attiva), il S.O.A. (Sostegno all’Abitare) e la P.E. (Povertà Educativa), con risultati  positivi dal punto di vista del rafforzamento delle capacità istituzionali e della corretta gestione delle risorse. Tali misure hanno dato impulso ai Comuni di costituire delle forme di gestione associata tramite convenzioni, con la individuazione di un Ente capofila o di pensare ad una evoluzione delle stesse.

La Regione ha inoltrato altre comunicazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative all’articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali, tramite nota prot. n. 93650 del 12 Marzo 2018 e nota prot. n. 350985 dell’11 Aprile 2018. Fa riferimento agli Ambiti anche la nota prot. n. 144952 del 3 aprile 2020 con cui si è provveduto ad inviare un documento di aggiornamento/integrazione 2020 al Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020. Documento che è stato discusso e adottato dal Tavolo Regionale per la Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale e dalla Commissione tecnica di supporto, articolazioni del sistema di governance regionale in materia di contrasto alla povertà.

Alla luce del confronto e dell’esperienza di stretta collaborazione maturati in questi anni con gli Ambiti Territoriali Sociali e della recente evoluzione normativa che attribuisce agli stessi un ruolo sempre più centrale nei processi programmatori, si ritiene con il presente atto di riconoscere formalmente, in via definitiva, gli Ambiti Territoriali Sociali in base alla denominazione concordata con gli stessi e riportata nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto. Con questo nuovo assetto la Regione si propone di a rafforzare sempre di più l’Ambito Territoriale Sociale e il ruolo del suo Ente capofila, perseguendo i seguenti obiettivi:

  • favorire l’integrazione istituzionale, gestionale e operativa delle politiche sociali, sanitarie, socio-sanitarie, del lavoro, dell’istruzione e della casa secondo una logica di rete e di presa in carico multidimensionale;
  • garantire la continuità e stabilità dei servizi alla persona e alla famiglia, in un’ottica comunitaria;
  • promuovere obiettivi di innovazione sociale più rispondenti ai mutati bisogni della  collettività;
  • dare attuazione  ad un welfare di comunità e generativo: con il primo si intende valorizzare e capitalizzare le prassi sperimentate (anche e soprattutto in questo periodo di emergenza)  mentre con il secondo, si intende prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie beneficiarie degli interventi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 54/1996
VISTO l’art. 8 comma 3 della L. n. 328/2000
VISTO l’art.2, comma 2 della L.R. n. 54/2012
VISTA la L.R. n. 19/2016
VISTO l’art 23 del D.Lgs n. 147/2017
VISTA la DGR n. 1504/2018
VISTO l’art 2 comma 2 e l’art. 3 DM n. 103/2019
VISTA la Circolare MLPS - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 1/2020

delibera

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, gli Ambiti Territoriali Sociali in base alla denominazione concordata con gli stessi e riportata nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di notificare il presente atto agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali;
  4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1191_20_AllegatoA_426826.pdf

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