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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 01 settembre 2020


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1169 del 11 agosto 2020

IPAB "I.S.R.A.A." di Treviso. Autorizzazione all'alienazione di un terreno agricolo in Campocroce di Mogliano Veneto (TV). Alienazione di bene appartenente al patrimonio disponibile finalizzata alla realizzazione del progetto "Borgo Mazzini Smart Cohousing". Autorizzazione regionale alla variazione patrimoniale della DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 attuativa degli articoli 45, comma 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Note per la trasparenza

Rilevata la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa regionale, il provvedimento rilascia l’autorizzazione alla vendita all’Ente in oggetto identificato, ponendo un termine decadenziale di due anni.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 46 del 9 settembre 1999, all’art. 45, comma 1, dapprima e poi con Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 all’art. 8, ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza “su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari” e successivamente, con provvedimento della Giunta regionale n. 757 del 11 marzo 2005, sono state fornite specifiche indicazioni sulla modalità di esecuzione del ricordato disposto normativo, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale alla alienazione.

Di seguito, con DGR n. 2307 del 9 agosto 2005, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle Ipab, criteri parzialmente integrati e modificati con successiva DGR n. 455 del 28 febbraio 2006.

Con nota prot. n. 14711 del 26 novembre 2019 prot. reg.le n. 508969 del 26 novembre 2019 l’Ipab I.S.R.A.A. di Treviso ha chiesto un rinnovo delle autorizzazioni già concesse con DGRV n. 1761 del 7 novembre 2017 e DGR n. 2196 del 29 dicembre 2017, considerata la decadenza per durata oltre il biennio, come indicato nelle stesse.

 A tal proposito l’Ipab potrebbe alienare il terreno agricolo in Campocroce di Mogliano Veneto (TV), come indicato anche nella nota prot. n. 7681 del 19 giugno 2020 prot. reg.le n. 242103 del 19 giugno 2020 inviata dall’Ipab I.S.R.A.A. di Treviso, la cui operazione rientra tra le finalità di rafforzamento patrimoniale dell’Istituto, essendo destinato al recupero di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile, attualmente solo in  minima parte utilizzati, in cui verranno realizzati servizi di natura istituzionale: nello specifico la realizzazione del progetto “Borgo Mazzini Cohousing” (alloggi per persone anziane) a Treviso. Tale progetto consiste nel recupero del fabbricato denominato Umberto I e altri fabbricati ad esso collegati.

Il suddetto terreno è identificato catastalmente come segue:                                    

  • Terreno agricolo in Campocroce di Mogliano Veneto foglio 4 m.n. 21 Sup. 01073, seminativo arb. cl. 2, R.D. 8,76 R.A. 4,99; m.n. 54, aa. Sup. 11100, seminativo cl. 2, R.D. 90,58, R.A. 51,59; m.n. 54, ab, Sup. 01383, seminat. arb. cl. 2, R.D. 11,29, R.A. 6,43; m.n. 55, aa, Sup. 002100, seminativo cl. 2, R.D. 17,14, R.A. 9,76; m.n. 55, ab, Sup. 00362, seminat. arb. Cl. 2, R.D. 2,95, R.A. 1,68; m.n. 683, Sup. 045543, seminativo cl. 2, R.D. 371,63, R.A. 211,69 complessivamente sono 61.561 mq. Terreno agricolo in Campocroce di Mogliano Veneto, foglio 7 m.n. 1, Sup. 000891, seminativo arb. cl. 2, R.D. 7,27, R.A. 4,14; m.n. 2, aa, Sup.002600, seminativo, cl. 2, R.D. 21,22, R.A. 12,09; m.n. 2, ab, Sup. 000335, sem.vo arb. Cl. 2, R.D. 1,26, R.A. 0,69; m.n. 3, aa, Sup. 011100, seminativo, cl. 2, R.D. 90,58, R.A. 51,59; m.n. 3, ab, Sup. 001523, sem.vo arb. Cl. 2, R.D. 12,43, R.A. 7,08; m.n. 8, aa, Sup. 001000, seminativo , cl. 2, R.D. 8,16, R.A. 4,65; m.n. 8, ab, Sup. 000859, prato arb. Cl. 2, R.D. 3,24, R.A. 1,77; m.n. 10, Sup. 001240, seminativo arb. Cl. 2, R.D. 9,82, R.A. 5,60; m.n. 17, aa, Sup. 005100, sem.vo, cl. 2, R.D. 41,62, R.A. 23,71; m.n. 17, ab, Sup. 000858, vigneto, cl. 2, R.D. 5,89, R.A. 3,54; m.n. 87, Sup. 005838, sem.vo arb. Cl. 2, R.D. 47,64, R.A. 27,14 complessivamente sono 31.308 mq. Valore di mercato € 700.000,00.

Per tale immobile, successivamente a due aste deserte (valore a base d’asta e valore di perizia di maggio 2017 € 700.000,00), è pervenuta all’Ipab in data 11 dicembre 2019 una manifestazione di interesse da parte di un confinante con diritto di prelazione (per il controvalore € 650.000,00).

Su disposizione della DGR n. 455/2006 la Commissione tecnica, data l’urgenza prospettata, ha valutato la richiesta esprimendo parere favorevole all’operazione così come presentata dall’Ipab in oggetto indicata.

Il relatore, quindi, propone di accogliere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, come registrate nel verbale della corrispettiva seduta, e di approvare l’istanza di alienazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTO l’art. 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;

VISTO l’art. 8, della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43;

VISTA la DGR n. 757 del 11 marzo 2005;

VISTA la DGR n. 2307 del 9 agosto 2005;

VISTA la DGR n. 455 del 28 febbraio 2006;

VISTA la DGR n. 3476 del 30 ottobre 2007;

VISTE le motivazioni e le conseguenti risultanze del verbale n. 2 anno 2020 della Commissione tecnica regionale (qui richiamato espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3° dell’articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, documento disponibile presso la Direzione Servizi Sociali);

VISTO l’art. 2 comma 2, lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di autorizzare all’alienazione del terreno agricolo in Campocroce di Mogliano Veneto (TV), l’Ipab I.S.R.A.A. di Treviso;
  3. di prescrivere all’Ipab autorizzata la produzione alla Commissione tecnica della documentazione relativa alla vendita;
  4. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2. abbia durata biennale dalla data del presente provvedimento e si consideri automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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