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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 127 del 18 agosto 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 28 luglio 2020

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. DGR n. 67/CR del 30 giugno 2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento istituisce una nuova forma di operatività del fondo di rotazione del settore primario, di cui agli articoli 57 e 58 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e alla luce di quanto previsto dalla l.r. 28 maggio 2020 n. 21, articolo 1, commi 3 e 5.

L’intervento rappresenta uno strumento straordinario finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati  per esigenze di liquidità delle PMI del settore primario colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia italiana. Dai dati diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica il 30 aprile 2020 risulta che nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. Relativamente al comparto agroalimentare la situazione risulta meno critica con settori in cui la domanda ha visto un aumento rispetto al medesimo periodo del 2019, ma altri in cui questa è nettamente calata anche in relazione alla problematica legata alla chiusura dell’importante canale distributivo HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Cafè) che ha determinato una crisi per i comparti che tradizionalmente si avvalgono di tale canale. Per settori quali ortofrutta e floroviviaismo, si sono riscontrate difficoltà determinate dalla carenza della manodopera disponibile per la raccolta conseguente al lockdown. Tale situazione ha determinato la difficoltà per molte imprese del comparto agricolo di reperire la liquidità necessaria per le esigenze di gestione corrente acuita dalle criticità riscontrabili per l’accesso al credito bancario.

Si rende necessario, pertanto, intervenire con strumenti in grado di coadiuvare le imprese nella difficile ripresa successiva al periodo di lockdown al fine, anche, di ovviare a possibili ripercussioni sul piano occupazionale.

In tale contesto, il Governo ha varato una serie di misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese agricole venete con riferimento, in particolare, alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

A riguardo, la Regione del Veneto ha adottato un provvedimento con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Successivamente, con deliberazione n. 486 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete del settore primario rafforzando il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) del settore primario nel dialogo con il sistema bancario.

Con la misura che si intende introdurre, si propone di intervenire, in particolare, su una fascia di finanziamenti che rappresentano, tradizionalmente, il target principale per le imprese agricole e per i quali si riscontrano oggi difficoltà di reperimento.

Al fine di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo agricolo veneto, si propone, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, commi 3 e 5. di introdurre una nuova operatività dei fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI del settore primario consistente in un "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19"" e caratterizzato da procedure snelle che assicurino alle imprese un sostegno rapido e adeguato.

Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI agricole con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subìto una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;

c) la crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" costituisce oggetto di autocertificazione resa dall'impresa richiedente nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

e) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti ed è stata determinata avendo a riferimento la metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, lettera a), che a sua volta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

f) l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i., sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario;

g) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;

h) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a carico del finanziatore il quale deve trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita a disposizione per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore;

i) il Gestore, nell'ambito dell'apposita convenzione di cui alla lettera d), deve provvedere a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell'accordo, qualora a seguito di verifica siano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte delle Banche, dei Confidi o degli Intermediari finanziari, le quali saranno puntualmente definite nella convenzione medesima.

Appare opportuno sottolineare che la concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell’impresa richiedente, considerato che l'erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permetterà al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

Le modalità operative del predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid 19" sono puntualmente descritte nell'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale. All'intervento è riservata una dotazione di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo in oggetto e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.

Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla Proposta n. 1198 / 2020 Pagina 4 di 6 pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari di cui alla lettera c) che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.

Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., rimarrà in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.

Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, successivamente modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese. In particolare, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di "Covid-19" non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Si dà atto che la citata legge regionale n. 21 del 2020, all'articolo 1, comma 5, prevede che “entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi”.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla competente Commissione consiliare come previsto dall’art. 1, comma 5 della l.r. 28/05/2020, n. 21.

Il provvedimento deliberazione/CR n. 67 del 30/06/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma.5, della l.r. 28/05/2020, n. 21, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo. Nella seduta del 15 luglio 2020, la Terza Commissione consiliare permanente, con parere n. 551, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con la raccomandazione di aggiungere al testo "o per altri effetti indiretti" all'Allegato A - punto 5 "Beneficiari", lettera a).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 22 maggio 2017, n. 81 e 31 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013); relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.,

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTE le leggi regionali; 12 dicembre 2003, n. 40; 28 maggio 2020, n. 21;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 21 aprile 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n.21;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la propria deliberazione /CR n. 67 del 30 giugno 2020

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 551 rilasciato in data 15 luglio 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le modalità operative dell’intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sul fondo di rotazione per il settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;
  3. di stabilire che all'intervento di cui al punto 2. è riservata una dotazione iniziale di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime;
  4. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2. e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;
  5. di stabilire che, al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2., Veneto Sviluppo S.p.A. proceda con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari che erogheranno il finanziamento alle imprese con utilizzo della provvista pubblica, che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore;
  6. di stabilire che, considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. rimanga in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1028_20_AllegatoA_425229.pdf

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