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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 14 luglio 2020
Istituzione del Registro della Rete dei Cammini Veneti. Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti".
Con la presente deliberazione si provvede ad istituire, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4/2020, il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) e a definirne modalità e termini per l’iscrizione, l’aggiornamento e la pubblicizzazione.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all’aria aperta.
Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:
a. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.
L’art. 5 della citata L.R. n. 4/2020 prevede:
Ciò premesso, con la presente deliberazione si provvede ad istituire, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2020, il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV) e a definirne le modalità e i termini di iscrizione, aggiornamento e pubblicizzazione, così come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” e in particolare l’ articolo 5;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/8/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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