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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 954 del 14 luglio 2020
Recepimento Accordo Stato-Regioni 6.6.2019 (rep. Atti n.94/CSR) in materia di farmacovigilanza per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative agli anni 2015, 2016 e 2017.
Con il presente provvedimento si recepisce l’Accordo in oggetto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’Agenzia italiana del farmaco e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2015, 2016 e 2017.
A riguardo, si dettano altresì indicazioni operative per la relativa attuazione.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 129 del D. lgs 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” come da ultimo modificato dal D.Lgs 19 febbraio 2014, n. 17, attuativo della direttiva 2011/62/UE, attribuisce all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la competenza in ordine al sistema nazionale di farmacovigilanza e ne individua le relative attività, attribuendo alle regioni un ruolo importante di collaborazione nello sviluppo delle stesse; ruolo che si esplica in particolare attraverso la diffusione delle informazioni al personale sanitario, la formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza ponendo in atto azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali, la trasmissione dei dati sui consumi dei medicinali rilevati medianti programmi di monitoraggio sulle prescrizioni farmaceutiche a livello regionale.
Detta norma di legge, attribuisce altresì alle regioni la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza in collaborazione con AIFA, di appositi Centri Regionali di Farmacovigilanza, adeguatamente organizzati e strutturati. La Regione del Veneto a partire già dal 2007 aveva inteso usufruire di detta facoltà, ricorrendo ad una Struttura di supporto altamente qualificata, collocata presso l’Università di Verona, operante nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), tuttora qualificata quale Centro Regionale di Farmacovigilanza (di seguito CRFV).
Il ruolo delle regioni, in virtù degli Accordi Stato-Regioni concernenti la definizione di indirizzi per la realizzazione di programmi e studi di farmacovigilanza attiva, intervenuti in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 219/2006, è stato sempre più valorizzato, demandando a quest’ultime ogni decisione in merito alla collocazione del Centro e alla composizione del relativo personale tale da assicurare competenze multidisciplinari; ciò con l’obiettivo primario di garantire un operato stabile e continuativo.
In quest’ottica, la Giunta regionale con delibera n. 2024 del 6 dicembre 2017, nel sopprimere il Coordinamento regionale unico sul farmaco che comprendeva al suo interno il CRFV -giusta DGR n. 1820/2018- e nel trasferire le attività di detto Coordinamento ad Azienda Zero -nuovo Ente della Governance della sanità veneta, istituito dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19- aveva stabilito che il CRFV, in considerazione proprio della relativa pluriennale esperienza e consolidata expertise, nonché di tutte le attività in essere nell’ambito della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) in collaborazione con AIFA, rimanesse in ogni caso collocato presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona sotto la responsabilità pro tempore del Prof. Ugo Moretti, per il periodo relativo allo svolgimento delle attività previste dall’Accordo Stato-Regioni -ex art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281- del 30.03.2017 (Rep. Atti n. 36/CSR) inerente indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva.
Attualmente, nell’ambito del sopra citato Accordo Stato-Regioni 30.3.2018, il CRFV:
Si evidenzia a riguardo che le attività del CRFV sono oggetto di monitoraggio da parte di AIFA, anche con audit in sede, attraverso la valutazione degli indicatori di performance presenti nelle sopra citate “Procedure Operative”.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 6 giugno 2019 ha formalizzato un nuovo Accordo per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative agli anni 2015, 2016 e 2017 (rep. Atti n.94/CSR) -Allegato A-, individuando:
4.1 “Attività dei Centri Regionali di Farmacovigilanza” che comprendono l’identificazione del segnale sui rischi nuovi o sui rischi che si sono modificati o su cambiamenti del rapporto beneficio/rischio, per l’adozione delle misure di minimizzazione dei rischi nonché la formazione e sensibilizzazione degli operatori sanitari e dei cittadini alla segnalazione di sospetta reazione avversa; 4.2 “Valutazione dell’uso dei farmaci e degli effetti delle terapie farmacologiche nella pratica clinica usuale” con particolarerilevanza all’aderenza delle terapie, gli usi non conformi dei farmaci alle indicazioni approvate e alle raccomandazioni e con particolare attenzione alle interazioni tra farmaci e controindicazioni in specifiche popolazioni di pazienti; 4.3 “Effectiveness e Safety nel real world” che riguarda studi volti a produrre evidenze post marketing su effectiveness e sicurezza dei farmaci e vaccini impiegati; 4.4 “Informazione e comunicazione” che riguarda l’informazione e la comunicazione indipendente sulla sicurezza dei medicinali;
5.1 “Attività dei Centri regionali di farmacovigilanza: sono da intendersi finanziabili le attività definite come essenziali nelle procedure operative disposte da AIFA ed eventuali attività di farmacovigilanza eseguite in supporto e/o su richiesta di AIFA”; 5.2 “Progetti regionali: saranno ritenuti valutabili esclusivamente progetti multicentrici tendenti a una dimensione regionale, per un massimo di tre progetti per regione”; 5.3 “Progetti nazionali promossi e coordinati da AIFA e in eventuale collaborazione con altri Enti nazionali. Ciascuna regione sarà tenuta alla partecipazione attiva in funzione della relativa organizzazione, dimensione e disponibilità spettante.”
Sotto il profilo finanziario, si richiama il punto 7 di detto Accordo che prevede un importo complessivo nazionale per le tre annualità di euro 30.339.668,00 di cui euro 150.000,00 (50.000,00 per ciascuno degli anni 2015-16-17) destinato, ai sensi del punto 7.1, a ciascuna regione a garanzia della continuità delle attività di farmacovigilanza. Il fondo residuo suddiviso tra regioni su base capitaria ed erogato a seguito di stipula di convenzioni è invece destinato: ai sensi del punto 7.2, per il 50% a favore sempre del centro regionale di farmacovigilanza per lo svolgimento delle attività di cui al punto 4.1 dell’Accordo; ai sensi del punto 7.3, per il 20% per il finanziamento dei progetti regionali e dello svolgimento delle attività di cui al punto 4.2 dell’Accordo “Valutazione dell’uso dei farmaci e degli effetti delle terapie farmacologiche nella pratica clinica usuale”; ai sensi del punto 7.4, per il restante 30% per la partecipazione ai progetti nazionali e allo svolgimento delle attività di cui ai punti 4.3 “Effectiveness e Safety nel “real world” e 4.4. “Informazione e comunicazione” dell’Accordo.
Da evidenziare che tale ultimo Accordo pone maggiore attenzione sulle attività proprie dei Centri regionali di farmacovigilanza, riservando peraltro e conseguentemente a quest’ultimi una quota di finanziamento superiore a quelle stabilite in passato (50% del fondo residuo in luogo del 40% di cui all’Accordo del 30.3.2017).
AIFA con PEC del 19.5.2020 ha comunicato l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito istituzionale delle tabelle di ripartizione dei fondi FV per annualità -2015-2016-2017-e per regione.
Alla Regione del Veneto spetta, oltre alla somma fissa di euro 150.000,00, un importo complessivo di euro 2.067.648,00 ripartito, in considerazione delle percentuali/destinazioni sopra indicate, secondo le seguenti quote massime per singola annualità:
Le regioni, in base al punto 6 dell’Accordo, hanno facoltà di accesso alle quote dei fondi destinate ai progetti regionali e nazionali (Veneto: tot. euro 1.033.824,00) secondo modalità e tempistiche che saranno definite da AIFA. Per quanto riguarda i progetti regionali, ogni singola progettualità potrà in ogni caso accedere al finanziamento in seguito all’esito positivo della valutazione di AIFA.
Tutto ciò premesso, si propone preliminarmente di recepire l’Accordo Stato-Regioni del 6.6.2019 (rep. Atti n.94/CSR) di cui all’Allegato A alla presente delibera e, in considerazione di quanto sopra esposto, dovendo assicurare continuità alle attività regionali di farmacovigilanza tuttora in corso di svolgimento in relazione all’Accordo Stato-Regione 30.3.2017 e alle Convenzioni con AIFA in essere sopra richiamate, secondo un elevato standard di qualità, senza recare pregiudizio, si propone altresì di confermare la collocazione del CRFV presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona indipendentemente, pertanto, dalla durata dell’Accordo Stato-Regioni del 30.3.2017 (Rep. Atti n. 36/CSR), così come indicato nella DGR n. 2024/2017.
Inoltre, in considerazione degli impegni reciproci che Regione e AIFA assumono in virtù delle convenzioni previste dagli Accordi Stato-Regioni concernenti la definizione di indirizzi per la realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva che ricomprendono, come sopra esplicitato, le attività degli stessi Centri regionali di farmacovigilanza ed in considerazione che, allo stato dell’arte, vigono e producono effetti sia l’Accordo Stato-Regioni riferito ai fondi 2012-2013- 2014 che l’Accordo Stato-Regioni riferito ai fondi 2015-2016-2017, si propone di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della formalizzazione con proprio atto, in una logica di ottimizzazione e uniformità dei processi dal punto di vista regionale, di uno schema unico di convenzione con l’Università di Verona per la regolamentazione delle attività del CRFV nel loro complesso. Detta convenzione, una volta divenuta efficace, sarà da ritenersi sostitutiva di ogni precedente convenzione stipulata a riguardo con l’Università di Verona.
La convenzione, in quest’ottica, potrà riguardare anche l’approfondimento di attività attinenti alla materia della farmacovigilanza funzionali alle esigenze della competente Direzione regionale, quali ad esempio:
Si propone, inoltre:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 4” e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 30 marzo 2017 (Rep. Atti n. 36/CSR);
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 2024 “Funzioni di cui al capoverso 4.4.4 "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012 - 2016": trasferimento di una parte delle attività e del personale non a tempo indeterminato dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero dal 1° gennaio 2018”;
VISTA la delibera di Giunta regionale 17 luglio 2018, n. 1016 “Approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione del Veneto ai fini dell'utilizzo dei fondi statali di farmacovigilanza relativi agli anni 2012-2013-2014 e approvazione definitiva dei Progetti regionali in materia.”;
VISTA la delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2002” Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione del Veneto ai fini dell'utilizzo dei fondi statali di farmacovigilanza anni 2012-2013-2014, relativi a Progetti di farmacovigilanza attiva a valenza multiregionale riconosciuti da AIFA e approvazione alla partecipazione agli stessi”;
VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 94/CSR) e successiva ripartizione fondi FV anni 2015-2016-2017 del 19 maggio 2020.
delibera
(seguono allegati)
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