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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 17 luglio 2020


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 14 luglio 2020

Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Ulteriori indicazioni transitorie.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si forniscono ulteriori indicazioni transitorie, confermando in via transitoria fino al 31 dicembre 2020 le procedure regionali in materia di autorizzazioni “sismiche” di cui alla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005, vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

L'Assessore Elisa De Berti, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

L’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall’83 al 106  del Testo Unico.

Prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento, nella Regione Veneto, oltre alle disposizioni statali contenute nel citato D.P.R. n. 380/2001, in materia di sismica, vigevano altre disposizioni, in particolare l’art. 66 “Procedure per la realizzazione degli interventi” del Capo XII, “Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche”, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione  di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

Ora, l’art. 3 del citato D.L. n. 32/2019 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione, norma successiva  al disposto normativo regionale, ha in particolare modificato le categorie di opere soggette a controllo e le relative modalità di effettuazione dei controlli, rispetto al previgente contenuto normativo regionale in materia di sismica, allargando sostanzialmente l’area geografica in cui ricadono gli interventi soggetti a controllo ed escludendo la modalità di verifica “a campione”.

Il comma 2 dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal citato D.L. 32/2019, ha previsto l’emanazione di specifiche Linee guida, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, da definirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 55/2019, per definire in maniera più puntuale gli interventi soggetti a controllo ed in particolare gli interventi c.d. di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”, rispettivamente soggetti a possibili controlli a campione o senza necessità di alcun controllo.

Come disposto dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 94-bis, ai cui sensi “Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti”, la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 06/12/2019, ha confermato, in via transitoria, fino all’emanazione delle citate Linee Guida “statali”, le disposizioni regionali vigenti in materia di autorizzazione sismica, costituite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2122/05.

A seguito dell’intesa sancita in Conferenza unificata in data 12 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il Decreto 30/04/2020 recante “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 ribadisce quanto già previsto dall’art 94 bis del D.P.R. 380/01 stabilendo che “…a seguito dell’emanazione delle Linee Guida [statali] le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse”, e  integra tale indicazione con la specificazione che “…nel rispetto delle regole che disciplinano la legislazione concorrente, la presente linea guida…ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”.

Dal carattere generale della Linea guida approvata con il Decreto ministeriale in argomento, consegue la non immediata applicabilità di quanto nella stessa stabilito in termini di criteri cui le Regioni devono attenersi, sicché, ai fini della concreta attuazione sotto il profilo della puntuale individuazione delle opere di “minore rilevanza” o “prive di rilevanza”,  risulta necessario avviare un’attività di approfondimento tecnico amministrativo per la definizione delle elencazioni a livello regionale (Linee Guida “regionali”), che pur uniformandosi ai principi nazionali, dovranno tener conto delle specificità locali.

Tale processo richiede in particolare il coinvolgimento di più Strutture Regionali, afferenti ad Aree diverse, e di numerosi “stakeholder”, quali gli Ordini professionali delle materie tecniche e i Comuni.

Si ravvisa altresì l’opportunità di avvalersi della Commissione Sismica Regionale, istituita ai sensi dell’art 67 della L.R. 27 del 7/11/2003, con compiti di supporto e consulenza per le problematiche inerenti il rischio sismico, per l’espressione di un parere sulle proposte di linee guida regionali che saranno elaborate in attuazione del D.M. 30/04/2020.

Per quanto sopra, la conclusione del regime transitorio durante il quale possono confermarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 non può che coincidere con l’adozione degli elenchi regionali che individuano gli interventi di cui al predetto art. 94 bis in conformità ai criteri generali definiti dalla Linea guida approvata con D.M. 30/04/2020.

Tale ulteriore arco temporale di vigenza del regime transitorio risulta opportuno, tra l’altro, per organizzare adeguatamente gli uffici preposti alle attività “sismiche”, atteso  che la nuova disciplina ha l’effetto di rendere necessarie le autorizzazioni sismiche anche nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, in precedenza non interessate da tale incombenza, ed in considerazione anche al probabile incremento, in tutto il Veneto, del numero complessivo di pratiche da istruire, restando peraltro tale ultimo aspetto dipendente dal contenuto delle emanande Linee guida regionali.

A questo proposito prevedendo  di concludere l’iter di adozione delle Linee guida regionali entro il 31/12/2020, si propone di confermare fino a tale data l’applicazione in via transitoria delle  disposizioni regionali in materia di autorizzazione sismica di cui alla D.G.R. 2122/05, già previsto dalla D.G.R. 1848/2019, incaricando le competenti strutture regionali di analizzare e proporre le iniziative necessarie, anche in ordine all’organizzazione regionale anche con riferimento alla dotazione di personale, per far fronte alle attività previste, a regime,  dall’art. 3 del D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n.  55/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;

VISTO l’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/04/2020 (GU 15/05/2020)

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 2 agosto 2005, n.2122;

VISTA la D.G.R. 6 dicembre 2019, n. 1848;

delibera

  1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di confermare fino al 31 dicembre 2020, le procedure di cui ai “Criteri e modalità attuative per l’effettuazione del controllo dei progetti con il metodo a campione nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche” previsti dalla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005;
  3. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell’assunzione delle necessarie iniziative per informare i Comuni, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria interessati  delle disposizioni di cui al precedente punto 2.;
  4. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di analizzare e proporre le iniziative necessarie per la redazione ed approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall’art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01;
  5. di incaricare l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in coordinamento con l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, di proseguire nel processo previsto dalla D.G.R. 1848/19, analizzando e proponendo le iniziative necessarie all’implementazione organizzativa delle nuove attività previste a regime dall’art. 3  del D.L.  18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di dotazione di personale tecnico ed amministrativo;
  6.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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