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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 21 luglio 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 931 del 09 luglio 2020

DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in considerazione del parere della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) espresso nella seduta del 22 giugno 2020, si autorizzano le rimodulazioni di budget isorisorse tra branche specialistiche e il riconoscimento di quote di extra budget, per l’anno 2020 a favore di strutture private accreditate rispetto a quanto assegnato dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. e dalla DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Delibera della Giunta Regionale n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii. ha assegnato i budget per il triennio 2018-2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali di ciascuna Azienda ULSS, sulla base del fabbisogno di prestazioni rilevato in ogni Distretto.

La Delibera della Giunta Regionale n. 597 del 28 aprile 2017 ha assegnato i tetti di spesa e i volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati, attualmente vigente per l’espressa previsione del regime di proroga.

Entrambe le delibere hanno previsto che la Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale Investimenti Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) e su proposta motivata dei Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate, possano autorizzare variazioni di budget e quote di extra budget per i singoli erogatori accreditati.

L’assegnazione delle quote di extra budget a favore degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali è subordinata all’applicazione di uno sconto sulle prestazioni erogate pari al 13% delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, mentre con riferimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati le quote di extra budget sono soggette alla riduzione tariffaria di almeno il 10%.

Oltre quanto sopra descritto deve essere data evidenza della particolare situazione emergenziale, causata da COVID-19, che ha interessato tutto il territorio nazionale ed in particolare modo il Veneto, a partire dallo stato di emergenza dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Merita, altresì, ricordare che la contingenza esterna dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato la necessità di sospensione delle attività sanitarie ordinarie; in particolare la circolare del Ministero della Salute concernente le “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID–19” ha disposto in merito alle attività di ricovero ed ambulatoriali procrastinabili e non procrastinabili.

Per quanto riguarda il Veneto, con nota prot. n. 120472 del 13 marzo 2020, è stata prevista la sospensione di alcune attività programmate di degenza e dell’attività ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate, ad eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U e B, mantenendo nel contempo tutte le prestazioni che rivestivano un carattere di emergenza/urgenza. Con nota prot n. 154295 del 14 aprile 2020, veniva prorogata la suddetta sospensione sino al 3 maggio 2020.

Successivamente, a far data dal 4 maggio 2020, è stata disposta la riapertura delle attività sanitarie ordinarie nel territorio della nostra Regione, nel rispetto delle linee guida all’uopo emanate atte a contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici da COVID-19, mediante misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie, per esigenze di salute, di lavoro o di carattere sociale.

Nell’ambito dell’assistenza ambulatoriale specialistica la sospensione dell’attività ordinaria unitamente, alla sua ripresa, all’esigenza di ridefinire le modalità organizzative ed i tempi di erogazione delle prestazioni - per la necessità di evitare fenomeni di affollamento e di garantire il triage anamnestico, la vestizione e svestizione con gli adeguati DPI e la sanificazione ambientale - ha determinato in tutte le Aziende Ulss del Veneto l’esigenza di effettuare una rivalutazione del fabbisogno assistenziale cui fare fronte anche in sinergia con gli erogatori privati accreditati al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa.

Pertanto, le Aziende Ulss hanno presentato richieste di autorizzazione per la rimodulazione isorisorse dei budget tra le branche specialistiche e per l’assegnazione di quote extra budget nei confronti dei singoli erogatori privati accreditati, con le note di seguito riportate:

Azienda Ulss 1 Dolomiti nota acquisita agli atti con prot. n. 233825 del 15/06/2020;

Azienda Ulss 2 Marca trevigiana note acquisite agli atti con prot. n. 21242 del 16/01/2020, prot. n. 21177 del 16/01/2020, prot. n. 231518 del 12/06/2020 e prot. n. 231970 del 12/06/2020;

Azienda Ulss 3 Serenissima nota acquisita agli atti con prot. n. 229698 del 11/06/2020;

Azienda Ulss 4 Veneto orientale nota acquisita agli atti con prot. n. 237421 del 17/06/2020;

Azienda Ulss 5 Polesana nota acquisita agli atti con prot. n. 232106 del 12/06/2020;

Azienda Ulss 6 Euganea note acquisite agli atti con prot. n. 70760 del 13/02/2020, prot. n. 220031 del 4/06/2020 e prot. n. 237266 del 17/06/2020;

Azienda Ulss 7 Pedemontana note acquisite agli atti con prot. n. 234791 del 15/06/2020 e prot. n. 241345 del 19/06/2020;

Azienda Ulss 8 Berica note acquisite agli atti con prot. n. 242210 del 19/06/2020 e prot. n. 242288 del 19/06/2020;

Azienda Ulss 9 Scaligera nota acquisita agli atti con prot. n. 236695 del 16/06/2020 (con precisazioni pervenute via mail nelle date 23, 24, 25 e 26 giugno 2020).

In data 2 marzo 2020 e 22 giugno 2020 la CRITE ha esaminato le suddette richieste e ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato:

“In aggiunta a quanto già espresso nella seduta del 02 marzo u.s. in merito all’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana (rimodulazione budget Blue Medical Center S.r.l.; extra budget di € 100.000,00= per lo Studio Radiologico di Mogliano Veneto S.r.l. ed extra budget di € 300.000,00= al Poliambulatorio Marca Trevigiana del G.V.D.R. S.r.l.) e all’Azienda Ulss n. 6 Euganea (extra budget di € 1.250.000 con relative prescrizioni), la Commissione esprime parere favorevole alle rimodulazioni e all’assegnazione di quote di extra budget per l’annualità 2020 come da allegato.

La Commissione precisa, altresì, che le quote di extra budget non sono assegnate in presenza di contenziosi con l’Azienda e che restano esclusi i riconoscimenti di budget con riguardo alle attività progettuali.

Si precisa, inoltre, con riguardo alla richiesta dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea prot. n. 82258 del 15/06/2020, che la Casa di Cura Villa Maria S.p.a. non ha valenza sovra-distrettuale”.

Prendendo atto del citato parere della CRITE, si propone con il presente provvedimento di autorizzare per l’anno 2020 l’assegnazione di quote di extra budget così come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante della presente delibera, la rimodulazione isorisorse del budget tra le branche specialistiche così come dettagliato nell’Allegato B, anch’esso parte integrante della presente delibera.

Si dà evidenza che rispetto alle richieste formulate delle Aziende Ulss, con le note sopra espressamente riportate, la CRITE non ha espresso parere favorevole alla richiesta dell’Azienda Ulss 6, di cui alla nota acquisita agli atti con prot. 237266 del 17 giugno 2020, relativamente all’assegnazione alla Casa di Cura Abano Terme di un extra budget pari ad euro 50.000,00 per la branca specialistica “ortopedia” e relativamente all’assegnazione alla società GVRD di un extra budget complessivo pari ad euro 100.000,00 (50.000,00 a GVRD srl Centro Fiosioterapico Padovano – distretto 1, 50.000,00 a GVRD srl Fisioguizza – distretto 2) per le attività progettuali riabilitative rivolte a pazienti affetti da linfedema.

L’assegnazione delle quote di extra budget è subordinata alla contrattazione, in sede di accordo contrattuale tra le Aziende sanitarie e gli erogatori privati accreditati, del 100% della tipologia e del volume delle prestazioni nonché, come previsto dalle deliberazioni n. 2166/2017 e n. 597/2017, all’applicazione di uno sconto sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale.

Si precisa, inoltre, che l’importo corrispondente allo sconto sulle prestazioni contrattate dovrà a sua volta essere utilizzato per l’acquisto, sempre dallo stesso erogatore beneficiario, di ulteriori prestazioni specialistiche ambulatoriali finalizzate a far fronte alle situazioni di criticità nel rispetto dei tempi di attesa.

Va ricordato che l’osservanza del tetto di spesa, individuato con apposito atto giuntale, rappresenta un vincolo ineludibile e costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Regionale può erogare e acquistare da ciascun erogatore privato accreditato. Pertanto l’assegnazione delle quote di extra budget deve essere funzionale all’acquisto di prestazioni aggiuntive per sopperire a situazioni eccezionali e/o al verificarsi di particolari condizioni di criticità nel rispetto delle liste d’attesa.

In virtù del necessario rapporto fiduciario che si instaura nell’affidamento di un pubblico servizio ad un soggetto terzo, si propone di incaricare le Aziende Ulss, in sede di contrattazione delle quote di extra budget, alla verifica, ferma la prioritaria valutazione sull’eventuale urgenza e indifferibilità delle prestazioni sanitarie da erogare con le quote di extra budget proposte dal presente provvedimento, della insussistenza di cause giudiziarie da parte degli erogatori privati accreditati avverso la Regione del Veneto e/o l’Azienda sanitaria. Nell’ipotesi in cui vi siano contenziosi in essere le Aziende, sentiti i legali incaricati del patrocinio per Regione e/o Azienda, possono sospendere la contrattazione dell’extra budget fino alla risoluzione dei contenziosi stessi.

Inoltre, con il presente provvedimento, si propone di integrare la deliberazione n. 2166/2017 con la seguente disposizione:

“Al fine di assicurare agli erogatori privati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell’ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2020, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all’adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all’erogatore privato con il presente atto”.

Per la medesima finalità, fatto salvo diverse disposizioni che saranno assunte con provvedimento giuntale, si propone che quanto previsto con la presente deliberazione e con le precedenti deliberazioni n. 496 del 21 aprile 2020 e n. 211 del 18 febbraio 2020, si intenda provvisoriamente prorogato per l’anno 2021. Gli extra budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dell’extra budget annuale. Si precisa che anche gli extra budget assegnati con delibera n. 1268/2019, riferiti al 2019 e 2020, sono oggetto dell’eventuale proroga di cui al precedente paragrafo.

Si evidenzia che quanto disposto con i due paragrafi che precedono rende uniforme ed omogeneo il sistema di determinazione dei budget nei confronti degli erogatori privati accreditati, operanti in ambito sanitario, e garantisce maggiore certezza preventiva di tutte le risorse massime assegnate agli erogatori privati e conseguentemente certezza di spesa massima da parte delle Aziende Ulss e da parte dell’Amministrazione regionale.

Come indicato nel citato parere della CRITE si precisa che la Casa di Cura Villa Maria S.p.a. non ha valenza sovra-distrettuale.

Infine, per quanto riguarda l’Azienda Ulss 9 Scaligera, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con la deliberazione n. 1268 del 3 settembre 2019, Allegato I, si specifica che la quota di extra budget pari ad euro 350.000,00, viene ripartita tra le branche specialistiche così come espressamente indicato nell’Allegato C, parte integrante del presente atto.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate annualmente alle Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero di cui alla legge regionale del 25 ottobre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed i susseguenti atti nazionali e regionali in materia di emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2

VISTA la DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1268 del 3 settembre 2019 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 211 del 18 febbraio 2020;

VISTA la DGR n. 496 del 21 aprile 2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 2 marzo e del 22 giugno 2020;
  3. di autorizzare, per l’anno 2020, l’assegnazione di quote di extra budget così come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
  4. di approvare la rimodulazione isorisorse del budget tra le branche specialistiche così come dettagliato nell’Allegato B, parte integrante del presente atto;
  5. di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 4 del presente deliberato non comportano spese a carico del bilancio regionale.
  6. di specificare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 1268 del 3 settembre 2019, Allegato I, che nei confronti dell’Azienda Ulss 9 Scaligera la quota di extra budget pari ad euro 350.000,00, viene ripartita tra le branche specialistiche così come espressamente indicato nell’Allegato C, parte integrante del presente atto;
  7. di integrare la deliberazione n. 2166 del 29 dicembre 2017 con la seguente disposizione:

“Al fine di assicurare agli erogatori privati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell’ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2020, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all’adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all’erogatore privato con il presente atto.”;

  1. di approvare che gli extra budget assegnati con il presente atto e con le deliberazioni n.1268/2019, 496/2020 e 211/2020, si intendano provvisoriamente prorogati per l’anno 2021 fino all’adozione della nuova deliberazione. Gli extra budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dell’extra budget annuale;
  2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate annualmente alle Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero di cui alla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
  3. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, dell’esecuzione del presente atto;
  4. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_931_20_AllegatoA_424149.pdf
Dgr_931_20_AllegatoB_424149.pdf
Dgr_931_20_AllegatoC_424149.pdf


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