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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 17 luglio 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 30 giugno 2020

Finanziamento borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica dell'Università degli Studi di Padova. Approvazione adeguamento schema di contratto di borsa di studio. Anno Accademico 2019/2020. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i. - L. 401/2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento per l’a.a. 2019/2020 si dispone il finanziamento di borse di studio destinate alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera per un totale di € 280.000,00, di cui € 75.000,00 per n. 3 borse per il 1 ° anno di corso e € 205.000,00 le borse di studio già in essere afferenti al 2°, 3° e 4° anno di corso, nonché si dispone il finanziamento di € 25.000,00 per una borsa di studio destinata alla Scuola di specializzazione in Fisica Medica per il primo anno di corso. Trattasi di scuole di specializzazione ambedue afferenti all’Ateneo di Padova. Si procede altresì all’approvazione dello schema di contratto di borsa di studio contenente le stesse clausole presenti nello schema di contratto di formazione specialistica destinato ai medici.

Contestualmente, in base alla L.R. 19/2016, si delineano le direttive che Azienda Zero dovrà seguire per l’attivazione e l’erogazione delle risorse afferenti alla linea di spesa GSA 2020 n. 155 “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)”, nonché alla nuova linea di spesa GSA 2020 denominata “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica di Padova (L. 401/2000)”.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina al Titolo VI la formazione specialistica dei medici prevedendo che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione e che sia corrisposto al medico un trattamento economico pari ad € 22.700,00 per la parte fissa annua lorda, ad € 2.300,00 per la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione che diventano € 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi.

Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, ed in particolare l’art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

Con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, il Veneto ha inteso garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti statali, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali, e al fine altresì di favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.

In sede di prima applicazione della precitata L.r. n. 9/2013, con deliberazione di Giunta n. 1438 del 05/08/2014 sono state approvate le clausole aggiuntive da inserire, a decorrere dall’a.a. 2013/2014, nel contratto conforme allo schema nazionale, inoltre con deliberazione n. 6 del 5/10/2017 integrata da deliberazione n. 1495 del 16/10/2018 la Giunta regionale, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, ha individuato quali presupposti per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:

  1. essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni continuativi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande al bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione,
  2. essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto alla data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno di riferimento dal Miur.

Infine, a seguito anche della modifica della legge regionale n. 9/2013 ad opera del comma 1 dell’art. 19 della recente legge regionale n. 25 novembre 2019, n. 44, con deliberazione di Giunta n. 812 del 23/6/2020 è stato approvato l’adeguamento dello schema di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione, da sottoporre alla sottoscrizione dello specializzando medico, dell’Ateneo di riferimento e della Regione stessa, a decorrere dall’a.a. 2019/2020.

Analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo 368/99 in materia di formazione post lauream dei medici, la legge 29 dicembre 2000, n. 401 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale settore sanitario” all’art. 8 stabiliva che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post lauream avrebbe dovuto essere definito con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale di borse di studio, tuttavia, non sono mai state stanziate risorse statali per il finanziamento di tali borse di studio ed in conseguenza di ciò l’Ateneo di Padova, analogamente ad altri Atenei, aveva ritenuto di non attivare le relative Scuole di specializzazione.

Il mancato avviamento protratto per diversi anni della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera (la cui ammissione è riservata a coloro che sono in possesso della laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche - ante D.M. 509/1999 - o di una laurea specialistica a ciclo unico della classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale - ex D.M. 509/1999 - o di una laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale - ex D.M. 270/04), aveva determinato una carenza di tali professionisti per il Servizio sanitario regionale, tenuto conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” stabilisce come requisito specifico per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea attinente, anche il possesso del diploma di specializzazione.

Al fine di ovviare alla mancanza di professionisti la Giunta regionale già a decorrere dall’a.a. 2012/2013 con provvedimento n. 963 del 18/03/2013 ha iniziato a finanziare borse di studio - di importo corrispondente al trattamento economico corrisposto agli specializzandi medici - per garantire l’attivazione della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Ateneo di Padova e la relativa frequenza dei corsi della durata di 4 anni, sottoponendo altresì alla sottoscrizione dei farmacisti (in possesso dei medesimi requisiti previsti per i medici) vincitori del concorso pubblico per l’accesso alla Scuola, un apposito contratto di borsa di studio, analogo, per quanto compatibile, al contratto tipo definito con il sopra citato DPCM 6 luglio 2007, e contenente le medesime clausole aggiuntive poste per gli specializzandi medici. Ciò al fine di assimilarne le due posizioni, e garantire la permanenza dei professionisti così formati presso le strutture delle aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Con i provvedimenti n. 1492 del 05/08/2014 per l’a.a. 2013/2014, e n. 1393 del 15/10/2015 per l’a.a. 2014/2015, è stato dato seguito all’iniziativa.

La legge 26 maggio 2016, n. 89, ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo, n, 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, nelle more di una definizione organica della materia, ha modificato il precitato art. 8 della L. 401/2000 disponendo l’attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati non medici a prescindere dalla rilevazione del fabbisogno e dalla erogazione di borse di studio.

Nonostante tale previsione, la quale è intervenuta per ovviare sia all’assenza di finanziamenti statali ad hoc sulla scorta di quelli già esistenti per le specializzazioni di area sanitaria riservate ai medici, sia alla mancata formazione protrattasi negli anni dei professionisti sanitari interessati, è stato mantenuto il percorso già intrapreso, che ha visto il Veneto quale prima Regione ad aver assicurato un trattamento, anche economico, analogo a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali per i medici in formazione specialistica, e ad aver contrattualizzato il rapporto con l’Ateneo e gli specializzandi non medici, garantendo dunque una parità di trattamento tra gli specializzandi stessi.

Con provvedimenti di Giunta regionale n. 1332 del 23 agosto 2016, n. 1557 del 3 ottobre 2017, n. 1219 del 14/8/2018 e n. 757 del 04/6/2019, è stata pertanto mantenuta l’iniziativa rispettivamente per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Con nota prot. n. 409 del 05/02/2020 l’Università degli Studi di Padova ha avanzato alla Regione del Veneto una nuova richiesta di finanziamento di posti per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per le immatricolazioni all’anno accademico 2019/2020.

Ritenuto di dar seguito alla richiesta, con il presente provvedimento, pertanto, si propone di procedere al finanziamento di tre borse di studio del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo, per i primi due anni di corso, e di € 26.000,00 per i successivi due anni di corso, similmente al quantum stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 “Costo contratto di formazione specialistica dei medici”.

Per completezza, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo che contempla le nuove tre borse di studio nonché le borse di studio già in essere al 2°, 3° e 4° anno di corso per effetto delle obbligazioni già assunte, per gli importi indicati in colonna e) in base alle deliberazioni riportate in colonna f):

a

b

c

d

e

f

A.A.
immatricolazione

A.A.
di corso

n. borse
di studio

Importo
unitario

Importo
da erogare

DGR

2019/2020

I°

3

€ 25.000,00

€ 75.000,00

Presente deliberazione

2018/2019

II°

3

€ 25.000,00

€ 75.000,00

n. 757 del 04/6/2020

2018/2019

III°

3

€ 26.000,00

€ 78.000,00

n. 1219 del 14/08/2018

2017/2018

IV°

2

€ 26.000,00

€ 52.000,00

n. 1557 del 3/10/2017

Totale

11

€ 280.000,00

L’Università degli Studi di Padova con nota prot. n. 1287 del 07/5/2020 ha altresì avanzato alla Regione del Veneto una richiesta di finanziamento di posti per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica, rilevando che:

“… il Fisico Medico è una figura centrale ed essenziale per tutte le strutture ospedaliere che effettuano diagnostica per immagini e radioterapia e l’accesso a questa Professione Sanitaria è subordinato all’ottenimento di uno specifico titolo di studio rilasciato da una Scuola di specializzazione in Fisica Medica articolata su 3 anni durante i quali devono essere acquisiti 180 CFU complessivi tra lezioni frontali, esercitazioni e tirocini svolti presso strutture sanitarie accreditate.

La Scuola di specializzazione in Fisica Medica è stata inattiva per 10 anni a Padova… durante questi anni si è creata una forte carenza di fisici medici nel Triveneto ed è stato assolutamente necessario riprendere con regolarità la Scuola… Con la collaborazione dei colleghi dell’Università di Verona e di Trento, integrando le risorse didattiche e competenze scientifiche, è stato possibile attivare la nuova Scuola di specializzazione a Padova nel 2018 con un’offerta formativa di primissimo livello che conta con tirocini formativi su una rete di strutture sanitarie altamente qualificate del Triveneto.

La Scuola di specializzazione in Fisica Medica di Padova risponde al fabbisogno di fisici medici nel Nord-Est e si impegna per soddisfare le nuove esigenze e sfide della medicina puntando ad una formazione ad ampio spettro e di alta qualità, grazie a competenze ed esperienze diversificate e complementari accademiche, sanitarie e di ricerca presenti sul territorio. Accanto alle classiche competenze in dosimetria, radioprotezione, imaging, ecc., si richiede oggi al fisico medico, tra l’altro, capacità nel trattamento di dati complessi (Big Data), nella modellizzazione, nell’intelligenza artificiale, nella valutazione delle tecnologie sanitarie, nella gestione del rischio e della qualità, nel management dei servizi sanitari”.

Come già detto, il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 recante la disciplina concorsuale stabilisce come requisito specifico per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario presso il SSr, oltre il possesso della laurea attinente, anche il possesso del diploma di specializzazione, e la recente Legge n. 3 del 2018 (c.d. Legge Lorenzin) nel procedere ad un riordino complessivo delle Professioni Sanitarie ha incluso in esse anche il profilo del Fisico, pertanto, considerato altresì il rilievo per la salute pubblica che l’attività svolta dagli specialisti in Fisica Medica riveste nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale, e soprattutto nell’ambito delle indagini diagnostiche e dei trattamenti terapeutici dei pazienti oncologici, si ritiene necessario intervenire a sostegno dell’offerta formativa universitaria e di finanziare una borsa di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica della durata di tre anni.

Il valore della borsa di studio è mantenuto pari a € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo, per i primi due anni di corso, e di € 26.000,00 per il terso anno di corso, similmente al quantum stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 “Costo contratto di formazione specialistica dei medici”, e all’assegnatario della borsa di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Fisica Medica, nonché all’Ateneo, si propone di sottoporre per la sottoscrizione il medesimo contratto di borsa di studio previsto per gli assegnatari della borsa di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

A tal ultimo proposito, in ragione della modifica della legge regionale n. 9/2013 e dell’approvazione del nuovo schema di contratto di formazione specialistica ad opera della già citata DGR n. 812 del 23/06/2020, si ritiene che anche lo schema di contratto di borsa di studio debba essere adeguato similmente, e per quanto compatibile, a quanto previsto nel predetto contratto destinato ai medici, al fine di mantenere inalterata la parità di trattamento e la corrispondenza dei diritti, doveri ed obblighi tra gli specializzandi medici e non medici che usufruiscono di contratti finanziati dalla Regione.

Pertanto con il presente atto si propone l’adeguamento dello schema di contratto di borsa di studio approvato con la già citata DGR n. 1219 del 14/08/2018, modificando l’articolo 3, prevedendo l’inserimento dell’articolo 3-bis e dell’art. 5, come di seguito specificato:

“Articolo 3

1. Allo specializzando assegnatario della borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto compete l’importo annuo lordo onnicomprensivo, senza alcun onere aggiuntivo da parte delle Amministrazioni, di € 25.000,00 per il primo e secondo anno, di € 26.000,00 per gli anni di corso successivi.

Articolo 3-bis

1. Lo specializzando si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di professionisti che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui al comma 1. tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante la borsa di studio regionale.

3. Si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui al comma 1. la prestazione dell’attività lavorativa per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

4. In caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi del comma 3., per causa a lui imputabile, l’assegnatario della borsa di studio regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti.

5. In caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui al comma 1. per causa a lui imputabile, l’assegnatario della borsa di studio regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi l’assegnatario della borsa di studio regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

Articolo 5

1. Quanto indicato all’Articolo 3-bis attiene al rapporto tra l’assegnatario della borsa di studio e la Regione del Veneto, e vincola esclusivamente le due parti.”

Rimangono fermi i requisiti di cui devono essere in possesso i laureati non medici (farmacisti e fisici) per l’assegnazione di una borsa di studio finanziata dalla Regione, di seguito riportati:

  1. residenza in un Comune del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla Scuola di specializzazione per l’anno accademico di riferimento;
  2. iscrizione all’Ordine professionale di afferenza nel territorio del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Lo schema di contratto di borsa di studio è riportato all’ALLEGATO A al presente atto che si propone per l’approvazione, da sottoporsi alla sottoscrizione dello specializzando non medico (farmacisti e fisici), dell’Ateneo di riferimento e della Regione stessa a decorrere dall’a.a. 2019/2020.

Con lo scopo di monitorare di anno in anno la posizione degli iscritti e frequentanti le Scuole di specializzazione il cui contratto di borsa di studio è finanziato con risorse regionali, l’Università degli Studi di Padova è tenuta a fornire apposite attestazioni, ed ai fini della liquidazione dei finanziamenti dovuti devono presentare altresì apposite ed analitiche rendicontazioni.

Si sottolinea che, conformemente a quanto stabilito dal contratto di formazione specialistica di cui al già citato DPCM 6 luglio 2007, anche il contratto di borsa di studio, prevede all’art. 1, comma 3, che: “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete l’importo della borsa di studio previsto limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”. Con riferimento a tali evenienze, pertanto, potrebbero dover essere corrisposte ai farmacisti e ai fisici specializzandi ulteriori risorse, in questa sede non programmabili, e che dovranno essere appositamente rendicontate dall’Ateneo di Padova.

Per quanto riguarda il corrente esercizio, occorre considerare che con D.G.R. n. 114 del 03/02/2020 la Giunta Regionale ha disposto l’autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti della GSA, in esercizio 2020, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016, incaricando il Direttore dell’Area Sanità e Sociale di effettuare con proprio atto la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020, entro un ammontare complessivo massimo di spesa di euro 616.400.000,00.

In esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 114/2020, con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 14 del 6/02/2020 è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2020, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 155 “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)” afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - All. A DDR Area Sanità e Sociale n. 14/2020.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 9 del 07/04/2020 è stata disposta, ai sensi della DGR n. 114/2020, l’erogazione all’Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ai sensi dell’art. 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. n. 19/2016, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Con il presente atto si propone pertanto di:

  • finanziare per l’a.a. 2019/2020 n. 3 borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Padova, del valore ognuna di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di € 75.000,00), per il primo e secondo anno, di € 26.000,00 annuo lordo onnicomprensivo (per un totale di € 78.000,00), per il terzo e quarto anno di corso;
  • determinare in € 280.000,00 il finanziamento regionale complessivo di tutte le borse di studio in essere nell’a.a. 2019/2020 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Padova (come evidenziato nella tabella di cui sopra) da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell’Università degli Studi di Padova;
  • di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente, sia a carico dei finanziamenti GSA 2020, previsti per la linea di spesa n. 155 “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L. 401/2000)”;
  • di disporre che l’Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 280.000,00 all’Università degli studi di Padova, con le seguenti modalità:
    1. un acconto del 50% pari a € 37.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso delle borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, su disposizione della Direzione regionale competente, successivamente alla comunicazione dell’Ateneo dell’avvenuta assegnazione delle borse di studio stesse ai vincitori della procedura concorsuale;
    2. un acconto del 50% pari ad € 102.500,00 ad esecutività del presente provvedimento per gli importi relativi al finanziamento delle borse di studio in essere nell’a.a. 2019/2020 relative al secondo, terzo e quarto anno di corso;
    3. il saldo, pari all’importo massimo di € 140.000,00 su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi nell’a.a. 2019/2020, che l’Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2022;
  • di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione delle borse di studio, per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l’Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione;

Inoltre, con il presente atto si propone di finanziare per l’a.a. 2019/2020 una borsa di studio alla Scuola di specializzazione in Fisica Medica del valore di € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo per il primo e secondo anno, di € 26.000,00 annuo lordo onnicomprensivo per il terzo anno di corso, da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell’Università degli Studi di Padova.

Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell’anno 2020 alla Direzione Risorse Strumentali SSR per la realizzazione di specifiche progettualità, non è stato previsto questo ultimo intervento, con il presente provvedimento si propone l’istituzione di una nuova linea di spesa, denominata “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica di Padova (L. 401/2000)” di importo pari ad euro 25.000,00 nell’ambito dei finanziamenti della GSA 2020, a valere sulle risorse di cui al capitolo 103285 “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 – art. 20, c. 1 p.to B”, procedendo contestualmente alla riduzione di pari importo del budget previsto sulla linea di spesa n. 0035 “Fondo per l'attuazione nuove linee piano SSR in ambito dei servizi sanitari”.

Si dispone che l’Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 25.000,00 all’Università degli studi di Padova, con le seguenti modalità:

  1. un acconto del 50% pari a € 12.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso della borsa di studio su disposizione della Direzione regionale competente, successivamente alla comunicazione dell’Ateneo dell’avvenuta assegnazione della stessa al vincitore della procedura concorsuale;
  2. il saldo, pari all’importo massimo di € 12.500,00 su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza dello specializzando che l’Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2022;

Si demandano a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione della borsa di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica, per tutta la durata legale del corso, incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l’Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali” come successivamente modificata;

VISTA la DGR n. 812 del 23/6/2020 recante ad oggetto: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. Approvazione adeguamento schema di contratto di formazione specialistica. L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i.. Deliberazione 50/CR del 12 maggio 2020”;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;

VISTE la D.G.R. n. 114 del 03/02/2020;

VISTI il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 14 del 06/02/2020 e il Decreto del Direttore delle Risorse Strumentali SSR n. 9 del 07/04/2020,

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il finanziamento per l’a.a. 2019/2020 di n. 3 borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera e n. 1 borsa di studio per la Scuola di specializzazione di Fisica Medica, entrambe afferenti all’Università degli Studi di Padova, per tutta la durata del ciclo di studi (rispettivamente 4 e 3 anni) del valore ognuna di € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi per il primo e secondo anno di corso e di € 26.000,00 annui lordi onnicomprensivi per gli anni di corso successivi;

3. di determinare in € 280.000,00 il finanziamento regionale complessivo di tutte le borse di studio in essere nell’a.a. 2019/2020 presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell’Università degli Studi di Padova;

4. di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto precedente sia a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 155 “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Padova (L.401/2000)”, afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285 - All. A DDR Area Sanità e Sociale n. 14/2020;di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 280.000,00 all’Università degli Studi di Padova, con le seguenti modalità:

  • un acconto del 50% pari a € 37.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso delle borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, su disposizione della Direzione regionale competente, successivamente alla comunicazione dell’Ateneo dell’avvenuta assegnazione delle borse di studio stesse ai vincitori della procedura concorsuale;
  • un acconto del 50% pari ad € 102.500,00 ad esecutività del presente provvedimento per gli importi relativi al finanziamento delle borse di studio in essere nell’a.a. 2019/2020 relative al secondo, terzo e quarto anno di corso;
  • il saldo, pari all’importo massimo di € 140.000,00 su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza degli specializzandi nell’a.a. 2019/2020, che l’Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2022;

5. di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione delle borse di studio, per tutta la durata legale del corso (4 anni), incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l’Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione;

6. di determinare in € 25.000,00 il finanziamento regionale per la borsa di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore dell’Università degli Studi di Padova;

7. di prevedere l’istituzione di una nuova linea di spesa, denominata “Borse di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica di Padova (L. 401/2000)” di importo pari ad euro 25.000,00 nell’ambito dei finanziamenti della GSA 2020, a valere sulle risorse di cui al capitolo 103285 “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 – art. 20, c. 1 p.to B”, procedendo contestualmente alla riduzione di pari importo del budget previsto sulla linea di spesa n. 0035 “Fondo per l'attuazione nuove linee piano SSR in ambito dei servizi sanitari”;

8. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare il finanziamento di € 25.000,00 all’Università degli studi di Padova, con le seguenti modalità:

  • un acconto del 50% pari a € 12.500,00 per il finanziamento del primo anno di corso della borsa di studio su disposizione della Direzione regionale competente, successivamente alla comunicazione dell’Ateneo dell’avvenuta assegnazione della stessa al vincitore della procedura concorsuale;
  • il saldo, pari all’importo massimo di € 12.500,00 su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea documentazione sullo stato di iscrizione e frequenza dello specializzando che l’Ateneo è tenuto a produrre entro il 30 giugno 2022;

9. di demandare a successivi provvedimenti il finanziamento degli anni di corso successivi a quello di immatricolazione della borsa di studio per la Scuola di specializzazione in Fisica Medica, per tutta la durata legale del corso (tre anni), incluso il finanziamento per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, rispetto ai quali l’Ateneo di Padova dovrà fornire apposita rendicontazione;

10. di approvare lo schema di contratto di borsa di studio di cui all’ALLEGATO A al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, da sottoporsi, a decorrere dall’a.a. 2019/2020, alla sottoscrizione da parte dello specializzando non medico, dell’Ateneo e della Regione stessa;

11. di stabilire che lo specializzando non medico che usufruisce di una borsa di studio finanziata dalla Regione debba possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in un Comune del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla Scuola di specializzazione per l’anno accademico di riferimento;
  • iscrizione all’Ordine professionale di afferenza nel territorio del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

12. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

14. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_880_20_AllegatoA_423473.pdf


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