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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 26 giugno 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 816 del 23 giugno 2020

Istituzione della "Cabina di regia per la famiglia", ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 5).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si provvede all’istituzione della “Cabina di regia per la famiglia”, al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal “programma triennale degli interventi” in materia di famiglia, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (rispettivamente, agli articoli 5 e 4).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggi 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, l’adozione del “programma triennale degli interventi”, che contiene gli obiettivi generali da perseguire, le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento, nonché le strutture regionali coinvolte in tale programma e l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi (articolo 4).

L’approvazione del “programma triennale degli interventi” è preceduta dall’istituzione della “Cabina di regia per la famiglia”, avente lo scopo di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal “programma triennale” (articolo 5).

Della “Cabina di regia” fanno parte:

  1. l’assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede (o un suo delegato);
  2. gli assessori regionali competenti per le materie previste dal programma (o loro delegati);
  3. il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali (o un suo delegato);
  4. due rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) - Delegazione territoriale per il Veneto (ANCI Veneto);
  5. due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie (ULSS);
  6. cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

La segreteria della “Cabina di regia” è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali, i suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi; la partecipazione alle sedute è gratuita.

Con riguardo agli assessori regionali, tenuto conto che nella legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 il “programma triennale degli interventi” si qualifica quale disegno organico ed integrato di azioni a favore della famiglia, si ritiene opportuno il coinvolgimento di più assessorati, di volta in volta individuati dall’assessore alle politiche sociali in funzione delle materie previste in trattazione nella “Cabina di regia”.

Con riferimento ai rappresentanti di ANCI Veneto, si prende atto della facoltà, in capo alla medesima Associazione, di designare i suoi propri delegati.

Con riguardo all’individuazione di due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), si incarica il direttore della Direzione Servizi sociali ad operare la scelta delle due Aziende presso le quali il rispettivo direttore dei servizi socio-sanitari ricoprirà il ruolo di membro della “Cabina di regia”.

Per quanto attiene ai cinque delegati degli organismi di rappresentanza delle famiglie, nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie previsto dalla legge regionale in oggetto all’articolo 19, e che in seguito sarà utile base giuridica per la corretta individuazione dei delegati, tenuto conto dell’urgenza ai fini dell’attuazione della presente legge e dei rilevanti effetti negativi sulla salute pubblica e sul tessuto socio-economico regionale dell’attuale emergenza epidemiologica COVID-19 (che non permette forme di elezione diretta), si ritiene necessario che il direttore della Direzione Servizi sociali individui i cinque rappresentanti con le modalità indicate nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, all’istituzione della “Cabina di regia per la famiglia”.

Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTA la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare gli articoli 4, 5, 18 e 19;

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di istituire la “Cabina di regia per la famiglia”, prevista dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare dall’articolo 5, come di seguito precisata:
  • l’assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede (o un suo delegato);
  • gli assessori regionali (o loro delegati) di volta in volta individuati dall’assessore alle politiche sociali in funzione degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta della medesima “Cabina di regia”;
  • il direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali (o un suo delegato);
  • due rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) - Delegazione territoriale per il Veneto;
  • due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), individuati a cura del direttore della Direzione Servizi sociali;
  • cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, da individuare a cura del direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali applicando le indicazioni contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
  1. di incaricare il Direttore regionale della struttura competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente provvedimento;
  2. di dare atto che la partecipazione ai lavori della “Cabina di regia per la famiglia” non dà luogo al riconoscimento né di gettoni di presenza né di rimborsi spese e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_816_20_AllegatoA_422936.pdf

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