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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 07 luglio 2020


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 812 del 23 giugno 2020

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. Approvazione adeguamento schema di contratto di formazione specialistica. L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i. Deliberazione 50/CR del 12 maggio 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede ad adeguare lo schema tipo di contratto di formazione specialistica di cui al DPCM 6 luglio 2007, in base alle nuove previsioni recate dalla novella disciplina introdotta dall’art. 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44. Il nuovo testo di contratto di formazione specialistica, finanziato dalla Regione, sarà sottoposto alla sottoscrizione dello specializzando, dell’Ateneo di riferimento e della Regione stessa a decorrere dall’anno accademico 2019/2020.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina al Titolo VI la formazione specialistica dei medici prevedendo che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione e che sia corrisposto al medico un trattamento economico pari ad € 22.700,00 per la parte fissa annua lorda, ad € 2.300,00 per la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione che diventano € 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi.

Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, ed in particolare l’art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

Con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, il Veneto ha inteso garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando, in aggiunta ai posti statali, ulteriori posti presso le Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Verona, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali, e al fine altresì di favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale.

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale - sent. n. 15.5.2014, n. 126 - la quale ha dichiarato legittima la previsione dell’art. 3 della predetta legge regionale, con deliberazione di Giunta n. 1438 del 05/08/2014 sono state approvate clausole aggiuntive da inserire, a decorrere dall’a.a. 2013/2014, nel contratto conforme allo schema nazionale adottato con il precitato D.P.C.M. del 6 luglio 2007, ovvero:

  • il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;
  • il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali.

Inoltre, con deliberazione n. 6 del 5/10/2017 integrata da deliberazione n. 1495 del 16/10/2018 la Giunta regionale, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, ha individuato quali presupposti per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:

  1. essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni continuativi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande al bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione,
  2. essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto alla data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno di riferimento dal Miur.

Il comma 1 dell’art. 19 della recente legge regionale n. 25 novembre 2019, n. 44 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” ha modificato la più volte citata legge regionale 9/2013 stabilendo che il contratto aggiuntivo regionale preveda una specifica clausola in base alla quale:

“a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;

b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;

c) si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;

d) in caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;

e) in caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;

f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito”.

Con deliberazione n. 1889 del 17 dicembre 2019 inoltre è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione, poi sottoscritto dalle parti in data 10 gennaio 2020. Con tale atto, parte del percorso didattico degli specializzandi si svolgerà presso le strutture delle aziende sanitarie che afferiscono alla rete formativa delle Scuole, secondo i criteri e le modalità ivi indicati, come previsto dallo stesso decreto legislativo n. 368/99 s.m.i..

Considerata l’innovazione legislativa regionale intervenuta e l’Accordo recentemente adottato, è quindi necessario adeguare lo schema di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione, da sottoporre alla sottoscrizione dello specializzando, dell’Ateneo di riferimento e della Regione stessa, modificando e includendo in esso le nuove previsioni, fermo restando che i requisiti di cui il medico deve essere in possesso per l’assegnazione del contratto aggiuntivo sono i seguenti:

  • residenza in un Comune del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’anno accademico di riferimento;
  • iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Miur.

Nello specifico, si indicano di seguito gli adeguamenti da apportare:

  • il comma 3, dell’articolo 3, dello schema di contratto di formazione specialistica aggiuntivo risulta modificato come segue:

“3. Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione, di cui all’Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020”;

  • l’art. 5-bis dello schema di contratto di formazione specialistica aggiuntivo risulta modificato come segue:

    “Art. 5-bis - 1. Il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.

    2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui al comma 1. tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

    3. Si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui al comma 1. la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

    4. In caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi del comma 3., per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti.

    5. In caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui al comma 1. per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

    6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito”.

  • nello schema di contratto di formazione specialistica aggiuntivo è inserito il seguente articolo 9:

    “Art. 9 - 1. Quanto indicato all’articolo 5-bis attiene al rapporto medico specializzando e Regione del Veneto, e vincola esclusivamente le due parti”.

La Quinta Commissione consiliare, competente in materia, nella seduta n. 174 del 21 maggio 2020, ha esaminato la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 50/CR del 12 maggio 2020 contenente gli adeguamenti sopra indicati, ed ha espresso parere favorevole a maggioranza, tuttavia ha evidenziato che “... l’art. 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 (che ha inserito i commi 1bis, 1ter, 1quater all’art. 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”) è soggetto a giudizio della Corte Costituzionale. Valuti pertanto la Giunta regionale, in sede di attuazione, le implicazioni conseguenti agli esiti dell’impugnativa costituzionale sui rapporti giuridici in essere, scaturiti dalla norma in questione.

Si invita inoltre la Giunta regionale a valutare la correttezza del riferimento all’anno accademico 2019/2020 di cui al punto 5) del dispositivo, considerato che il provvedimento è stato adottato nella seduta del 12 maggio 2020”.

Con lettera del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale è stato pertanto richiesto all’Avvocatura regionale un parere in ordine agli effetti che sortirebbero da una eventuale pronuncia di incostituzionalità rispetto ai provvedimenti e agli atti attuativi dello stesso, nel frattempo adottati, alla quale ha fatto seguito la nota prot. n. 216300 del 1° giugno 2020 con la quale l’Avvocatura ha specificato quanto segue: “… si rileva in via prodromica, che la disposizione di legge regionale, pur oggetto di impugnazione avanti la Corte costituzionale, è attualmente vigente, ragion per cui può e deve ricevere attuazione, ove ciò sia possibile.

Peraltro, la clausola introdotta dalla novella legislativa regionale è destinata a produrre effetti “nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione”, né essa, in assenza di una espressione di legge in tal senso, può ritenersi integrativa dei contratti in essere, ragion per cui il suo inserimento nello schema tipo di contratto di formazione specialistica esplicherà effetti negoziali conformativi solo quando il giudizio avanti la Corte costituzionale sarà già terminato. Ne consegue che dare attuazione alla disposizione di legge regionale è non solo legittimo, ma opportuno, onde garantire la sua efficacia pro futuro.

Si evidenzia, d’altronde, come numerosi provvedimenti dirigenziali del ministero dell’Istruzione prevedono obblighi coincidenti con quelli inseriti nella disposizione normativa regionale nella legge in contestazione (v. DD n. 1820 del 12-07/2018; DD n. 1323 del 08-07-2019).

Risultano, quindi, significative le probabilità di una soluzione positiva del contenzioso costituzionale e soprattutto, nell’immediato, ampiamente legittimate e praticate condizioni contrattuali quali quelle introdotte dalla normativa regionale, con conseguente conformità della realtà veneta alla prassi nazionale.”.

Quanto alla richiesta di verifica dell’anno accademico preso in considerazione dalla citata deliberazione 50/CR quale riferimento da cui far decorrere la sottoscrizione dei contratti di formazione specialistica così come adeguati alla modifica legislativa in argomento, si conferma che l’a.a. 2019/2020 è corretto, e attualmente si è in attesa di conoscere il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca con il quale verrà resa nota la programmazione nazionale dei posti finanziati dallo Stato a cui si aggiungeranno i posti finanziati dalla Regione, come da DGR n. 736 del 9 giugno 2020 ad oggetto: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di PADOVA e di VERONA – Anno Accademico 2019/2020. Decreto Legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.R. n. 9 del 14 maggio 2013 s.m.i.”.

Considerato quanto sopra esposto, si propone per l’approvazione lo schema di contratto di formazione specialistica riportato all’ALLEGATO A del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, il quale verrà sottoposto per la sottoscrizione allo specializzando assegnatario di un contratto finanziato dalla Regione, all’Ateneo di riferimento, e alla Regione stessa, a decorrere dall’a.a. 2019/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO il DPCM 7 marzo 2007;

VISTO il Decreto MIUR n. 68 del 04/02/2015;

VISTA la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 recante: “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, come successivamente modificata, ed in particolare l’art. 3, comma 1.

VISTA la propria deliberazione 50/CR del 12 maggio 2020;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 26 maggio 2020;

VISTO il parere formulato dall’Avvocatura regionale in data 1° giugno 2020, prot. n. 216300,

delibera

1. di richiamare quanto esposto in premessa a far parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che i medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in un Comune del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’anno accademico di riferimento;
  • iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Miur.

3. di approvare i seguenti adeguamenti allo schema di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione:

  • il comma 3, dell’articolo 3, dello schema di contratto di formazione specialistica risulta modificato come segue:

“3. Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione, di cui all’Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020”;

  • l’art. 5-bis dello schema di contratto di formazione specialistica è modificato come segue:

“Art. 5-bis - 1. Il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui al comma 1. tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

3. Si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui al comma 1. la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

4. In caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi del comma 3., per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti.

5. In caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui al comma 1. per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito.

6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito”.

  • nello schema di contratto di formazione specialistica è inserito il seguente articolo 9:

“Art. 9 - 1. Quanto indicato all’articolo 5-bis attiene al rapporto medico specializzando e Regione del Veneto, e vincola esclusivamente le due parti”.

4. di approvare lo schema di contratto di formazione specialistica di cui all’Allegato A del presente provvedimento;

5. di stabilire che lo schema di contratto di cui al punto 4. verrà sottoposto per la sottoscrizione allo specializzando assegnatario di un contratto finanziato dalla Regione, all’Ateneo di riferimento, e alla Regione stessa, a decorrere dall’a.a. 2019/2020;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR all’esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_812_20_AllegatoA_422932.pdf


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